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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa MA AN RA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3183/2018 R.G., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bruno, Parte_1
-attore-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco Perone,
-convenuta-
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca AN Melcarne,
-convenuta-
E
(GIÀ , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca AN Melcarne,
-intervenuta- conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, la Parte_1 [...]
e la (già , allegando di CP_1 Controparte_5 CP_4 essere proprietario di un immobile sito nel centro cittadino di Andria, al piano terra, alla via XXIV Maggio n. 7, adibito a studio tecnico professionale, facente parte di uno stabile d'epoca e di pregio con elementi ornamentali. Aggiungeva che a partire dall'anno 2009, a sua insaputa e, comunque, senza il suo consenso, in aderenza al prospetto dell'immobile, a pochi centimetri dalla porta di accesso, la CP_1 aveva eseguito lavori consistenti nella installazione di un armadio per apparecchiature telefoniche;
successivamente anche aveva installato, a sinistra rispetto CP_4 all'armadio , una tubazione in pvc sulla quale era stato, dapprima, posizionato CP_1 un armadietto di colore grigio per il contenimento del contatore elettrico e, poi, un altro armadietto di colore bianco, oltre alle tubazioni in plastica flessibile per il passaggio di cavi elettrici.
Argomentava che il posizionamento di detti manufatti era avvenuto senza alcun consenso, permesso e/o autorizzazione, nonché senza l'imposizione di una servitù coattiva da parte delle autorità competenti o dalle società convenute e che detta condotta illecita si poneva in contrasto con le norme sulle distanze e costituiva fonte di turbative, molestie e danni, con creazione di illegittime servitù.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi, ex art. 949 c.c., l'inesistenza di qualsivoglia diritto delle società convenute a continuare a tenere le opere realizzate, in aderenza e dinanzi alla facciata dell'immobile di sua proprietà, con condanna della e della società (già , Controparte_1 Controparte_2 CP_4 alla rimozione, a loro cura e spese, di tutte le opere e del materiale di loro rispettiva proprietà posizionato in aderenza e dinanzi alla facciata dell'immobile nonché al ripristino dello stato dei luoghi, con immediata cessazione delle relative turbative e molestie;
in via subordinata, chiedeva di accertare l'illegittimità delle opere realizzate per violazione delle distanze dalle costruzioni ex art. 873 c.c., con condanna delle convenute alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.9.2018, si costituiva il
(già , deducendo che, Controparte_2 Controparte_6 per effetto della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, l'attività di gestione,
l'attività di installazione di impianti e di manutenzione della rete di distribuzione era stata separata da quella di vendita ai clienti finali ed era svolta da un'apposita società concessionaria per territorio (c.d. Distributore). In particolare, evidenziava che
[...]
[. [...]
ora svolgeva esclusivamente Controparte_7 Controparte_2
l'attività consistente nella “vendita di energia elettrica in favore di clienti finali in regime di mercato di maggior tutela”, per cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché non avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio, indicando il contraddittore dell'GO nella ora Controparte_4 [...]
quale unica impresa che realizzava, gestiva e manuteneva Controparte_8 impianti relativi alla rete di distribuzione di energia elettrica. Chiedeva, per l'effetto, di disporre la propria estromissione dal giudizio. In ogni caso, contestava la legittimazione attiva dell'GO e nel merito la fondatezza della domanda formulata dall'attore, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa del 21.9.2018, spiegava intervento volontario la Controparte_3
(già , quale società addetta alla installazione di impianti e alla Controparte_4 manutenzione della rete di distribuzione, che contestava le richieste dell'attore.
Sollevava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell , facendo rilevare Parte_1 che sia l'armadio stradale della , che le tubazioni di ed i
CP_1 Controparte_4 contatori intestati alla ed anche ad altra società (Fastweb) erano posizionati
CP_1 sul marciapiedi pubblico e che, conseguentemente, nessuna servitù e/o autorizzazione doveva essere richiesta e concessa dall'attore. Più specificamente, precisava che essa si era limitata solamente a posare i contatori a servizio di e di Fastweb nelle
CP_1 scatole porta-contatori, ad eseguire il passaggio e collegamento dei cavi tra i contatori allocati nelle scatole posizionate da e Fastweb con altri cavi elettrici già
CP_1 esistenti e di aver eseguito le attività innanzi descritte su richiesta delle società
e Fastweb, sicché certamente alcuna richiesta di autorizzazione e/o servitù CP_1 era tenuta a chiedere all'GO. Domandava, quindi, dichiararsi ammissibile il proprio intervento volontario, disporsi l'estromissione della convenuta
[...] dal giudizio e, in ogni caso, rigettare le domande formulate Controparte_2 dalla parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, vinte le spese e competenze del giudizio.
In data 12.10.2018 si costituiva la sostenendo che i manufatti di Controparte_1 cui si discuteva erano stati installati su suolo pubblico, ovvero sul marciapiede, e che, pertanto, non si poneva il problema della costituzione di alcuna servitù; si trattava di un armadio di derivazione asservito alla rete di distribuzione telefonica, peraltro collocato da ben prima del 2009 su suolo comunale, che non era né poggiato né a contatto con l'edificio dell'attore. Precisava che i manufatti, sia che si trattasse di strutture della rete elettrica, sia di parti della rete telefonica, erano asserviti alla
3 distribuzione di servizi pubblici essenziali e tanto rendeva legittima la compressione di posizioni soggettive eventualmente contrastanti, come quelle evidenziate da parte attrice. Aggiungeva, infine, che la collocazione di dette opere era stata realizzata previo assenso dell'autorità locale/comunale. Faceva presente che, ove pure le avverse pretese avessero avuto un qualche fondamento, gli armadi in questione insistevano in quella specifica collocazione da oltre venti anni, con intervenuta usucapione del relativo diritto da parte di . Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda nei CP_1 confronti di perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, con Controparte_1 vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 12.4.2019 era formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c., accettata da tutte le parti salvo che dalla che non Controparte_1 prendeva posizione espressa sulla stessa. Assunte le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.5.2025.
Depositate le note ex art. 127 ter c.p.c., la scrivente, subentrata nel ruolo, giusta decreto di variazione tabellare n. 20/2024, con ordinanza del 3.6.2025 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito di memorie conclusionali e di repliche. Il fascicolo era rimesso alla scrivente per la decisione in data 24.9.2025.
* * * * * * *
Sin da subito si evidenzia che, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
l ha aderito alla richiesta della Parte_1 Controparte_5
(già di estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, e ha CP_4 esteso ogni domanda e conclusione nei confronti della (già Controparte_3 [...]
, intervenuta in giudizio. Controparte_4
Le varie attività di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, un tempo svolte unicamente dall e poi Controparte_9 da sono oggi svolte da distinte società che, per imposizione normativa CP_4 hanno dovuto ripartire i propri rami aziendali. L'attività di gestione, installazione impianti e manutenzione della rete compete al distributore ( , Controparte_3 così la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di quest'ultima società e non nei confronti della Controparte_5
che si occupa, invece, della vendita dell'energia.
[...]
Trattasi, invero, non di una pronuncia di estromissione propria, ma di estromissione
4 c.d. impropria, che si ha allorché in causa è stato invocato un soggetto, carente, sin dall'inizio, di titolarità a stare in giudizio rispetto alla pretesa azionata e che si risolve in una pronuncia di rigetto della domanda come spiegata nei confronti di questo.
Ciò posto, passando al merito del giudizio, lo stato dei luoghi di cui si discute emerge chiaro dalla relazione del consulente di parte attrice, geom. , i cui Persona_1 accertamenti tecnici non sono stati funditus contestati dalle parti convenute e che, così come corredati da documentazione fotografica, possono essere fatti propri ai fini della decisione.
In particolare emerge che si sta discutendo di un armadio per apparecchiature telefoniche installato “quasi in aderenza alla parete”, composto da una base in calcestruzzo delle dimensioni di 80 cm di larghezza, di 37 cm di profondità, ubicata a circa 50 cm dallo stipite della porta di accesso dell'immobile dell'attore, sulla quale base era stato posizionato l'armadio a forma di parallelepipedo delle dimensioni di 70 cm di larghezza, 23 cm di profondità ed altezza complessiva di 2,30 m, a circa 53 cm di distanza dallo stipite della porta e a 2 cm dalla base della muratura. A sinistra di detto armadio era stata installata una tubazione in PVC del diametro di 12 cm, dell'altezza di 65 cm, sulla quale era stato posto un piccolo armadietto per il contenimento del contatore elettrico di colore grigio della larghezza di 23 cm, dell'altezza di 40 cm e della profondità di 26 cm;
sulla stessa tubazione successivamente era stato installato un altro armadietto di colore bianco della larghezza di 31 cm, dell'altezza di 40 cm, della profondità di 18 cm oltre alle tubazioni di plastica flessibile per il passaggio di cavi elettrici, con altezza complessiva di 150 cm. Dalle fotografie allegate alla relazione (così come riportate in indice) emerge tra la costruzione di cui si discute e la facciata nell'immobile dell'GO una
“intercapedine”, così come definita proprio dal tecnico di parte, evidenziata nella dimensione dal posizionamento di una bottiglietta di plastica.
La riportata relazione, in cui si ripete si parla di una costruzione quasi in aderenza alla parete, con la presenza di una intercapedine, era confermata in udienza dal teste
, escusso all'udienza del 15.9.2020; la teste escussa alla Persona_1 Testimone_1 medesima udienza riconosceva lo stato dei luoghi di causa dalle foto, che le erano mostrate.
A fronte di tale stato dei luoghi la disamina in diritto, ex art. 112 c.p.c., non può che partire dalle domande specificamente proposte dall'attore , che Parte_1 domandava la declaratoria, ex art. 949 c.c., di inesistenza di qualsivoglia diritto delle società convenute a continuare a tenere le opere realizzate in aderenza e dinanzi alla
5 facciata dell'immobile di proprietà ovvero, in subordine, l'accertamento della violazione delle distanze tra costruzioni così come disciplinate dall'art. 873 c.c., in entrambi i casi con ordine di rimozione dei manufatti realizzati e di ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto alla domanda proposta in via principale di accertamento negativo di un diritto di servitù sull'immobile di proprietà dell'attore, è stata sollevata da parte controparte eccezione di difetto di legittimazione attiva alla azione dell'GO. L'eccezione va bene intesa.
Sia la (intervenuta in giudizio) sia la con Controparte_3 Controparte_1 tale eccezione non contestavano la titolarità da parte dell della proprietà Parte_1 dell'immobile in Andria alla via XXIV Maggio n. 7, invero dimostrata, nei limiti dell'onere probatorio richiesta dalla specifica azione spiegata, dall'atto notarile di acquisto prodotto (cfr. Cass. Sez. 2, 14.3.2025, n. 6806). La contestazione atteneva alla titolarità del rapporto controverso, perché le convenute evidenziavano che i manufatti in discussione non fossero stati realizzati sull'immobile di proprietà dell'attore ma su suolo del Comune, per cui l non poteva vantare alcuna Parte_1 posizione tutelabile in giudizio ex art. 949 c.c.. Adduceva la che il Controparte_1 manufatto era stato collocato “su suolo comunale – non poggiato né a contatto con l'edificio dell'attore”.
Senza puntualmente prendere posizione sulla contestazione in merito al posizionamento del manufatto, l'attore ha continuato a sostenere nei propri scritti difensivi che lo stesso fosse stato collocato “in aderenza al prospetto/facciata dell'immobile” senza proprio consenso ovvero autorizzazione ovvero imposizione di una servitù coattiva da parte della autorità competente.
Orbene, dalla relazione del consulente di parte attrice, emerge che l'armadio di più grandi dimensioni e quelli di più piccole dimensioni sono stati installati sul marciapiede antistante l'immobile, di larghezza di 4 mt, e non si trovano in appoggio ed aderenza rispetto alla parete dell'GO, non sono ancorati o saldati con la stessa, ma infissi nella pavimentazione comunale.
Non può, dunque, discutersi di una occupazione dell'area di prospetto del fabbricato dell , perché gli impianti che insistono su suolo comunale non sono poggiati, Parte_1 ma soltanto addossati ad esso senza entrare in contatto con il muro;
neppure è addotto che siano di intralcio a vani porta o vani finestra, essendo distanti 52 cm dalla porta di ingresso. Dal momento che le cabine per cui è causa sono costruite su suolo pubblico e non sulla proprietà attorea non si può stricto sensu discorrere di servitù.
6 Condivisibilmente nella comparsa di costituzione in giudizio la Controparte_1 argomentava che “poiché l'armadio di cui si discute giace pacificamente su suolo pubblico, non si pone il problema della costituzione di servitù, dal momento che non vi
è alcun asservimento dell'immobile attoreo. … Va quindi escluso che controparte possa legittimamente esercitare l'azione ex art. 949 c.c., poiché nella condotta di non vi è alcun esercizio, né diretto, né indiretto, di pretese sul bene di CP_1 proprietà attorea”.
La actio negatoria servitutis, quale quella azionata nel presente giudizio in via principale dall , non soccorre il proprietario del bene nell'ipotesi in cui, pur Parte_1 verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. Sez. 2,
11.2.2009, n. 3389).
Si intende dire che anche a voler riconoscere una molestia alla proprietà attorea dal collocamento dell'armadietto e degli altri contenitori dinanzi alla parete esterna dell'immobile, in prossimità della porta di entrata, con difficoltà nella pulizia e alterazione del prospetto della costruzione, come riportato dal geom. , tale Per_1 molestia non può trovare tutela nel caso di specie con l'azione ex art. 949 c.c.: non si rientra nell'ambito della actio negatoria servitutis ove quello che si lamenta è un mero pregiudizio al proprio immobile in conseguenza dell'uso da controparte del bene pubblico (marciapiede comunale).
Per inciso, il precedente di merito riportato dall'attore con la memoria di replica
(Tribunale di Lecce n. 75/2006) dà ragione del ragionamento esposto, perché in quel precedente il giudice argomentava in merito alla disciplina inerente all'appoggio di fili e condutture, laddove, nel caso de quo, si discute di una costruzione neppure aderente all'immobile dell'attore e, comunque, non in appoggio. Inoltre, in quel precedente la domanda proposta appare qualificabile come domanda risarcitoria in ragione dell'accertamento della illiceità dell'attività della differente da quella CP_1 formulata dall' nel presente giudizio. Parte_1
Passando alla domanda subordinata dell'attore, l'armadio fissato al suolo mediante getto in calcestruzzo, così come la tubatura in pvc ancorata alla pavimentazione del marciapiede, si possono considerare “costruzione”, qualificazione attribuibile a qualsiasi manufatto emergente dal suolo ed ad esso stabilmente ancorato.
Tuttavia, la domanda dell ex art. 873 c.c. non può trovare accoglimento. Parte_1
La costruzione di cui si discute è, infatti, ancorata al suolo pubblico (marciapiede
7 comunale), per cui opera l'art. 879, comma 2, c.c..
“Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale, atteso che, in tal caso, l'eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all'uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico” (Cass. Sez. 2, 19.4.2017, n. 9913). “… a tale conclusione sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte quando hanno affermato che l'art. 873 cod. civ., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico (nella specie, chiosco per carburanti), in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l'uso normale delle piazze e delle strade e l'eventuale limitazione di tale uso non lede un diritto soggettivo del frontista ma può ledere soltanto l'interesse occasionalmente protetto alla conservazione dei vantaggi derivanti da detto uso normale, come la visuale, l'accesso, ecc. (Sez. U, Sentenza n. 1638 del 23/06/1964, Rv. 302363)”, così si esprime Cass. Sez. 2, 19.3.2021 n. 7857 con riferimento ad un chiosco collocato sul marciapiede della piazza e cioè su area appartenente al demanio comunale.
La domanda dell'attore di rimozione delle opere e di riduzione in pristino, formulata ai sensi dell'art. 949 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 873 c.c., non può, pertanto, essere accolta. Ogni altra questione rimane assorbita dalle pregnanti argomentazioni già esposte, non rilevando, ad esempio, rispetto alle specifiche domande proposte, la natura illegittima della costruzione in assenza di una autorizzazione comunale (l'attore non ha proposto in giudizio una domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., ma azioni a tutela della proprietà).
Le spese di lite, attesa la particolarità del giudizio e le motivazioni che hanno portato al rigetto delle domande dell'attore, valorizzato il comportamento processuale delle parti, anche rispetto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con l'intervento in giudizio della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, Controparte_8 eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
8 - rigetta le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 23.10.2025
Il giudice
MA AN RA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa MA AN RA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3183/2018 R.G., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bruno, Parte_1
-attore-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesco Perone,
-convenuta-
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca AN Melcarne,
-convenuta-
E
(GIÀ , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca AN Melcarne,
-intervenuta- conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, la Parte_1 [...]
e la (già , allegando di CP_1 Controparte_5 CP_4 essere proprietario di un immobile sito nel centro cittadino di Andria, al piano terra, alla via XXIV Maggio n. 7, adibito a studio tecnico professionale, facente parte di uno stabile d'epoca e di pregio con elementi ornamentali. Aggiungeva che a partire dall'anno 2009, a sua insaputa e, comunque, senza il suo consenso, in aderenza al prospetto dell'immobile, a pochi centimetri dalla porta di accesso, la CP_1 aveva eseguito lavori consistenti nella installazione di un armadio per apparecchiature telefoniche;
successivamente anche aveva installato, a sinistra rispetto CP_4 all'armadio , una tubazione in pvc sulla quale era stato, dapprima, posizionato CP_1 un armadietto di colore grigio per il contenimento del contatore elettrico e, poi, un altro armadietto di colore bianco, oltre alle tubazioni in plastica flessibile per il passaggio di cavi elettrici.
Argomentava che il posizionamento di detti manufatti era avvenuto senza alcun consenso, permesso e/o autorizzazione, nonché senza l'imposizione di una servitù coattiva da parte delle autorità competenti o dalle società convenute e che detta condotta illecita si poneva in contrasto con le norme sulle distanze e costituiva fonte di turbative, molestie e danni, con creazione di illegittime servitù.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi, ex art. 949 c.c., l'inesistenza di qualsivoglia diritto delle società convenute a continuare a tenere le opere realizzate, in aderenza e dinanzi alla facciata dell'immobile di sua proprietà, con condanna della e della società (già , Controparte_1 Controparte_2 CP_4 alla rimozione, a loro cura e spese, di tutte le opere e del materiale di loro rispettiva proprietà posizionato in aderenza e dinanzi alla facciata dell'immobile nonché al ripristino dello stato dei luoghi, con immediata cessazione delle relative turbative e molestie;
in via subordinata, chiedeva di accertare l'illegittimità delle opere realizzate per violazione delle distanze dalle costruzioni ex art. 873 c.c., con condanna delle convenute alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.9.2018, si costituiva il
(già , deducendo che, Controparte_2 Controparte_6 per effetto della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, l'attività di gestione,
l'attività di installazione di impianti e di manutenzione della rete di distribuzione era stata separata da quella di vendita ai clienti finali ed era svolta da un'apposita società concessionaria per territorio (c.d. Distributore). In particolare, evidenziava che
[...]
[. [...]
ora svolgeva esclusivamente Controparte_7 Controparte_2
l'attività consistente nella “vendita di energia elettrica in favore di clienti finali in regime di mercato di maggior tutela”, per cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché non avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio, indicando il contraddittore dell'GO nella ora Controparte_4 [...]
quale unica impresa che realizzava, gestiva e manuteneva Controparte_8 impianti relativi alla rete di distribuzione di energia elettrica. Chiedeva, per l'effetto, di disporre la propria estromissione dal giudizio. In ogni caso, contestava la legittimazione attiva dell'GO e nel merito la fondatezza della domanda formulata dall'attore, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa del 21.9.2018, spiegava intervento volontario la Controparte_3
(già , quale società addetta alla installazione di impianti e alla Controparte_4 manutenzione della rete di distribuzione, che contestava le richieste dell'attore.
Sollevava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell , facendo rilevare Parte_1 che sia l'armadio stradale della , che le tubazioni di ed i
CP_1 Controparte_4 contatori intestati alla ed anche ad altra società (Fastweb) erano posizionati
CP_1 sul marciapiedi pubblico e che, conseguentemente, nessuna servitù e/o autorizzazione doveva essere richiesta e concessa dall'attore. Più specificamente, precisava che essa si era limitata solamente a posare i contatori a servizio di e di Fastweb nelle
CP_1 scatole porta-contatori, ad eseguire il passaggio e collegamento dei cavi tra i contatori allocati nelle scatole posizionate da e Fastweb con altri cavi elettrici già
CP_1 esistenti e di aver eseguito le attività innanzi descritte su richiesta delle società
e Fastweb, sicché certamente alcuna richiesta di autorizzazione e/o servitù CP_1 era tenuta a chiedere all'GO. Domandava, quindi, dichiararsi ammissibile il proprio intervento volontario, disporsi l'estromissione della convenuta
[...] dal giudizio e, in ogni caso, rigettare le domande formulate Controparte_2 dalla parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, vinte le spese e competenze del giudizio.
In data 12.10.2018 si costituiva la sostenendo che i manufatti di Controparte_1 cui si discuteva erano stati installati su suolo pubblico, ovvero sul marciapiede, e che, pertanto, non si poneva il problema della costituzione di alcuna servitù; si trattava di un armadio di derivazione asservito alla rete di distribuzione telefonica, peraltro collocato da ben prima del 2009 su suolo comunale, che non era né poggiato né a contatto con l'edificio dell'attore. Precisava che i manufatti, sia che si trattasse di strutture della rete elettrica, sia di parti della rete telefonica, erano asserviti alla
3 distribuzione di servizi pubblici essenziali e tanto rendeva legittima la compressione di posizioni soggettive eventualmente contrastanti, come quelle evidenziate da parte attrice. Aggiungeva, infine, che la collocazione di dette opere era stata realizzata previo assenso dell'autorità locale/comunale. Faceva presente che, ove pure le avverse pretese avessero avuto un qualche fondamento, gli armadi in questione insistevano in quella specifica collocazione da oltre venti anni, con intervenuta usucapione del relativo diritto da parte di . Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda nei CP_1 confronti di perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, con Controparte_1 vittoria di spese, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 12.4.2019 era formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c., accettata da tutte le parti salvo che dalla che non Controparte_1 prendeva posizione espressa sulla stessa. Assunte le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.5.2025.
Depositate le note ex art. 127 ter c.p.c., la scrivente, subentrata nel ruolo, giusta decreto di variazione tabellare n. 20/2024, con ordinanza del 3.6.2025 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito di memorie conclusionali e di repliche. Il fascicolo era rimesso alla scrivente per la decisione in data 24.9.2025.
* * * * * * *
Sin da subito si evidenzia che, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
l ha aderito alla richiesta della Parte_1 Controparte_5
(già di estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, e ha CP_4 esteso ogni domanda e conclusione nei confronti della (già Controparte_3 [...]
, intervenuta in giudizio. Controparte_4
Le varie attività di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, un tempo svolte unicamente dall e poi Controparte_9 da sono oggi svolte da distinte società che, per imposizione normativa CP_4 hanno dovuto ripartire i propri rami aziendali. L'attività di gestione, installazione impianti e manutenzione della rete compete al distributore ( , Controparte_3 così la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di quest'ultima società e non nei confronti della Controparte_5
che si occupa, invece, della vendita dell'energia.
[...]
Trattasi, invero, non di una pronuncia di estromissione propria, ma di estromissione
4 c.d. impropria, che si ha allorché in causa è stato invocato un soggetto, carente, sin dall'inizio, di titolarità a stare in giudizio rispetto alla pretesa azionata e che si risolve in una pronuncia di rigetto della domanda come spiegata nei confronti di questo.
Ciò posto, passando al merito del giudizio, lo stato dei luoghi di cui si discute emerge chiaro dalla relazione del consulente di parte attrice, geom. , i cui Persona_1 accertamenti tecnici non sono stati funditus contestati dalle parti convenute e che, così come corredati da documentazione fotografica, possono essere fatti propri ai fini della decisione.
In particolare emerge che si sta discutendo di un armadio per apparecchiature telefoniche installato “quasi in aderenza alla parete”, composto da una base in calcestruzzo delle dimensioni di 80 cm di larghezza, di 37 cm di profondità, ubicata a circa 50 cm dallo stipite della porta di accesso dell'immobile dell'attore, sulla quale base era stato posizionato l'armadio a forma di parallelepipedo delle dimensioni di 70 cm di larghezza, 23 cm di profondità ed altezza complessiva di 2,30 m, a circa 53 cm di distanza dallo stipite della porta e a 2 cm dalla base della muratura. A sinistra di detto armadio era stata installata una tubazione in PVC del diametro di 12 cm, dell'altezza di 65 cm, sulla quale era stato posto un piccolo armadietto per il contenimento del contatore elettrico di colore grigio della larghezza di 23 cm, dell'altezza di 40 cm e della profondità di 26 cm;
sulla stessa tubazione successivamente era stato installato un altro armadietto di colore bianco della larghezza di 31 cm, dell'altezza di 40 cm, della profondità di 18 cm oltre alle tubazioni di plastica flessibile per il passaggio di cavi elettrici, con altezza complessiva di 150 cm. Dalle fotografie allegate alla relazione (così come riportate in indice) emerge tra la costruzione di cui si discute e la facciata nell'immobile dell'GO una
“intercapedine”, così come definita proprio dal tecnico di parte, evidenziata nella dimensione dal posizionamento di una bottiglietta di plastica.
La riportata relazione, in cui si ripete si parla di una costruzione quasi in aderenza alla parete, con la presenza di una intercapedine, era confermata in udienza dal teste
, escusso all'udienza del 15.9.2020; la teste escussa alla Persona_1 Testimone_1 medesima udienza riconosceva lo stato dei luoghi di causa dalle foto, che le erano mostrate.
A fronte di tale stato dei luoghi la disamina in diritto, ex art. 112 c.p.c., non può che partire dalle domande specificamente proposte dall'attore , che Parte_1 domandava la declaratoria, ex art. 949 c.c., di inesistenza di qualsivoglia diritto delle società convenute a continuare a tenere le opere realizzate in aderenza e dinanzi alla
5 facciata dell'immobile di proprietà ovvero, in subordine, l'accertamento della violazione delle distanze tra costruzioni così come disciplinate dall'art. 873 c.c., in entrambi i casi con ordine di rimozione dei manufatti realizzati e di ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto alla domanda proposta in via principale di accertamento negativo di un diritto di servitù sull'immobile di proprietà dell'attore, è stata sollevata da parte controparte eccezione di difetto di legittimazione attiva alla azione dell'GO. L'eccezione va bene intesa.
Sia la (intervenuta in giudizio) sia la con Controparte_3 Controparte_1 tale eccezione non contestavano la titolarità da parte dell della proprietà Parte_1 dell'immobile in Andria alla via XXIV Maggio n. 7, invero dimostrata, nei limiti dell'onere probatorio richiesta dalla specifica azione spiegata, dall'atto notarile di acquisto prodotto (cfr. Cass. Sez. 2, 14.3.2025, n. 6806). La contestazione atteneva alla titolarità del rapporto controverso, perché le convenute evidenziavano che i manufatti in discussione non fossero stati realizzati sull'immobile di proprietà dell'attore ma su suolo del Comune, per cui l non poteva vantare alcuna Parte_1 posizione tutelabile in giudizio ex art. 949 c.c.. Adduceva la che il Controparte_1 manufatto era stato collocato “su suolo comunale – non poggiato né a contatto con l'edificio dell'attore”.
Senza puntualmente prendere posizione sulla contestazione in merito al posizionamento del manufatto, l'attore ha continuato a sostenere nei propri scritti difensivi che lo stesso fosse stato collocato “in aderenza al prospetto/facciata dell'immobile” senza proprio consenso ovvero autorizzazione ovvero imposizione di una servitù coattiva da parte della autorità competente.
Orbene, dalla relazione del consulente di parte attrice, emerge che l'armadio di più grandi dimensioni e quelli di più piccole dimensioni sono stati installati sul marciapiede antistante l'immobile, di larghezza di 4 mt, e non si trovano in appoggio ed aderenza rispetto alla parete dell'GO, non sono ancorati o saldati con la stessa, ma infissi nella pavimentazione comunale.
Non può, dunque, discutersi di una occupazione dell'area di prospetto del fabbricato dell , perché gli impianti che insistono su suolo comunale non sono poggiati, Parte_1 ma soltanto addossati ad esso senza entrare in contatto con il muro;
neppure è addotto che siano di intralcio a vani porta o vani finestra, essendo distanti 52 cm dalla porta di ingresso. Dal momento che le cabine per cui è causa sono costruite su suolo pubblico e non sulla proprietà attorea non si può stricto sensu discorrere di servitù.
6 Condivisibilmente nella comparsa di costituzione in giudizio la Controparte_1 argomentava che “poiché l'armadio di cui si discute giace pacificamente su suolo pubblico, non si pone il problema della costituzione di servitù, dal momento che non vi
è alcun asservimento dell'immobile attoreo. … Va quindi escluso che controparte possa legittimamente esercitare l'azione ex art. 949 c.c., poiché nella condotta di non vi è alcun esercizio, né diretto, né indiretto, di pretese sul bene di CP_1 proprietà attorea”.
La actio negatoria servitutis, quale quella azionata nel presente giudizio in via principale dall , non soccorre il proprietario del bene nell'ipotesi in cui, pur Parte_1 verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. Sez. 2,
11.2.2009, n. 3389).
Si intende dire che anche a voler riconoscere una molestia alla proprietà attorea dal collocamento dell'armadietto e degli altri contenitori dinanzi alla parete esterna dell'immobile, in prossimità della porta di entrata, con difficoltà nella pulizia e alterazione del prospetto della costruzione, come riportato dal geom. , tale Per_1 molestia non può trovare tutela nel caso di specie con l'azione ex art. 949 c.c.: non si rientra nell'ambito della actio negatoria servitutis ove quello che si lamenta è un mero pregiudizio al proprio immobile in conseguenza dell'uso da controparte del bene pubblico (marciapiede comunale).
Per inciso, il precedente di merito riportato dall'attore con la memoria di replica
(Tribunale di Lecce n. 75/2006) dà ragione del ragionamento esposto, perché in quel precedente il giudice argomentava in merito alla disciplina inerente all'appoggio di fili e condutture, laddove, nel caso de quo, si discute di una costruzione neppure aderente all'immobile dell'attore e, comunque, non in appoggio. Inoltre, in quel precedente la domanda proposta appare qualificabile come domanda risarcitoria in ragione dell'accertamento della illiceità dell'attività della differente da quella CP_1 formulata dall' nel presente giudizio. Parte_1
Passando alla domanda subordinata dell'attore, l'armadio fissato al suolo mediante getto in calcestruzzo, così come la tubatura in pvc ancorata alla pavimentazione del marciapiede, si possono considerare “costruzione”, qualificazione attribuibile a qualsiasi manufatto emergente dal suolo ed ad esso stabilmente ancorato.
Tuttavia, la domanda dell ex art. 873 c.c. non può trovare accoglimento. Parte_1
La costruzione di cui si discute è, infatti, ancorata al suolo pubblico (marciapiede
7 comunale), per cui opera l'art. 879, comma 2, c.c..
“Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale, atteso che, in tal caso, l'eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all'uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico” (Cass. Sez. 2, 19.4.2017, n. 9913). “… a tale conclusione sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte quando hanno affermato che l'art. 873 cod. civ., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico (nella specie, chiosco per carburanti), in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l'uso normale delle piazze e delle strade e l'eventuale limitazione di tale uso non lede un diritto soggettivo del frontista ma può ledere soltanto l'interesse occasionalmente protetto alla conservazione dei vantaggi derivanti da detto uso normale, come la visuale, l'accesso, ecc. (Sez. U, Sentenza n. 1638 del 23/06/1964, Rv. 302363)”, così si esprime Cass. Sez. 2, 19.3.2021 n. 7857 con riferimento ad un chiosco collocato sul marciapiede della piazza e cioè su area appartenente al demanio comunale.
La domanda dell'attore di rimozione delle opere e di riduzione in pristino, formulata ai sensi dell'art. 949 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 873 c.c., non può, pertanto, essere accolta. Ogni altra questione rimane assorbita dalle pregnanti argomentazioni già esposte, non rilevando, ad esempio, rispetto alle specifiche domande proposte, la natura illegittima della costruzione in assenza di una autorizzazione comunale (l'attore non ha proposto in giudizio una domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., ma azioni a tutela della proprietà).
Le spese di lite, attesa la particolarità del giudizio e le motivazioni che hanno portato al rigetto delle domande dell'attore, valorizzato il comportamento processuale delle parti, anche rispetto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con l'intervento in giudizio della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, Controparte_8 eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
8 - rigetta le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 23.10.2025
Il giudice
MA AN RA
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