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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/12/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5841 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP AN, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Paola Bellavista, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 19 novembre 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.9.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con l'8.8.2008 in Lecce, Controparte_1 in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nate le figlie
[...]
il 3.6.2011 e il 7.7.2012, conviventi con la madre nell'abitazione sita in Per_1 Persona_2
Leverano; che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del 22.6.2016 del
Tribunale di Lecce, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi in data 16.6.2016, era stata omologata la separazione personale, alle seguenti condizioni, specificate in atti:
“affidamento congiunto delle figlie minori con collocazione fisica presso la madre;
- si obbligherà a versare un assegno mensile di mantenimento di complessivi euro 600,00 Controparte_1 per entrambe le figlie minori, € 300,00 mensili per ognuna delle figlie oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 50% per ciascun genitore;
- (…) le figlie trascorreranno a settimane alterne un weekend col padre dalle ore 13:30 del sabato sino alla domenica sera;
- per quanto concerne le vacanze estive le figlie resteranno con il padre per due settimane consecutive da concordare con la madre entro la data del 30 aprile di ogni anno".
Ha aggiunto che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che il convenuto, tuttavia, aveva disatteso gli obblighi assunti in sede di separazione, non corrispondendo, se non sporadicamente, alcunché per il mantenimento delle figlie ed incontrando solo occasionalmente le minori, disinteressandosi completamente della loro quotidianità; che a nulla erano valsi gli inviti della ricorrente ad adempiere agli obblighi di natura morale e materiale nei confronti delle due figlie e che, pertanto, sussistevano i presupposti per disporre l'affido esclusivo delle due figlie minori alla madre;
che ella, inoltre, aveva maturato un credito nei confronti del convenuto di oltre euro 50.000,00, a titolo di spese sostenute per il solo mantenimento ordinario delle figlie e mai rimborsate dal , tanto che faceva CP_1 fronte alle esigenze delle minori anche grazie all'aiuto dei propri genitori;
che il convenuto svolgeva la sua attività lavorativa nel settore della vendita auto, mentre ella aveva perso la sua occupazione lavorativa a far data dal gennaio 2024 e che, pertanto, aveva diritto al riconoscimento di un assegno divorzile, essendo mutate le sue condizioni economiche dall'epoca della separazione. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con affido esclusivo delle figlie minori e collocamento prevalente presso di sé nella casa coniugale sita in Leverano, di sua proprietà, esercizio del diritto di visita in favore del padre secondo le determinazioni di questo
Tribunale, obbligo per il convenuto di contribuire al mantenimento di ciascuna delle due figlie mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 400,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, disporsi l'obbligo in capo agli ascendenti del convenuto, in caso di suo inadempimento, di provvedere al mantenimento delle minori nella misura richiesta dalla ricorrente, diritto per sé di continuare a percepire l'intero importo dell'A.U.U. per le due figlie, obbligo, a carico del convenuto, di contribuire al mantenimento della ricorrente mediante la corresponsione di una somma mensile non inferiore a euro 200,00.
All'udienza di comparizione del 18.12.2024 è comparsa personalmente la sola ricorrente con il suo difensore, la quale ha dichiarato: “ho lavorato come dipendente, addetta alla vendita di dispositivi sanitari, fino a circa un anno fa. Percepisco la NASPI, pari a euro 700 mensili. Penso che tale trattamento previdenziale stia per scadere ma non so esattamente quando. L'ultima volta che il padre ha incontrato le figlie è stata l'estate scorsa, per uno o due giorni. Da allora le ha solo sentite telefonicamente quasi tutte le sere. So che il convenuto vive ad Arona da prima del 2020 e che attualmente svolge l'attività di venditore di auto, non so se come dipendente o in proprio. Solo da 4 mesi il convenuto ha iniziato a versare
l'assegno ordinario mensile stabilito in sede di separazione. In precedenza per anni non l'ha corrisposto.
Continua a non corrispondere le spese straordinarie. Ho sempre sollecitato il convenuto ad avere maggiori rapporti con le figlie e sono sempre disponibile a fargliele incontrare tutte le volte che verrà a Leverano, previo congruo preavviso.”.
All'esito della stessa udienza, pertanto, il difensore della ricorrente, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, ha chiesto di essere autorizzato, in considerazione della mancata costituzione del convenuto, ad acquisire presso uffici pubblici documentazione su reddito e patrimonio del convenuto e la Presidente relatrice ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente confermando, in via provvisoria ed urgente, le condizioni della separazione, in mancanza di elementi che ne giustificassero una modifica, con la sola eccezione del regime di affidamento che, tenuto conto del disinteresse manifestato dal convenuto, così come dedotto dalla ricorrente e riscontrato dalla mancata costituzione in giudizio, ha stabilito in regime di affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre e stabilendo, altresì, che il padre potesse incontrare le due figlie minori, in via provvisoria ed urgente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e della residenza del convenuto, quando presente in Leverano, previo preavviso alla madre di almeno sette giorni. Ha quindi autorizzato il difensore della ricorrente ad acquisire la documentazione richiesta e ha rinviato la causa ad altra udienza anche al fine di verificare, sulla base del comportamento successivo del convenuto, il più adeguato calendario di frequentazione padre-figlie. si è costituito successivamente, con comparsa depositata il Controparte_1
19.5.2025, non opponendosi alla declaratoria richiesta, ma contestando fermamente le avverse deduzioni e richieste e deducendo: che, nonostante le difficoltà personali e lavorative, aveva cercato di ottemperare agli obblighi assunti nei confronti delle figlie;
che era venuto a conoscenza solo occasionalmente dell'instaurazione del presente procedimento;
che le richieste delle ricorrente erano sproporzionate e prive di fondamento, per le ragioni specificate in memoria;
che era stato costretto a trasferirsi in Piemonte per difficoltà legate alla sua attività lavorativa e che le sue condizioni economico-patrimoniali erano quelle riportate in memoria, sicché non poteva far fronte alle richieste di carattere economico avanzate dalla ricorrente e, in particolar modo, alla richiesta della di un contributo Pt_1 per il suo mantenimento;
di non essersi sottratto, inoltre, alle sue responsabilità genitoriali, garantendo alle figlie minori un sostegno costante, anche grazie all'aiuto offerto dai nonni paterni, che da tempo provvedevano al versamento alla ricorrente di un importo mensile pari a euro 120,00 quale contributo per il sostentamento delle figlie;
che la situazione patrimoniale della ricorrente era quella riportata in atti. Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo e, pertanto, l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre, esercizio del diritto di visita in suo favore nelle modalità indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo, obbligo per sé di contribuire al mantenimento delle minori mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 150,00 ciascuna, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, diritto per la ricorrente di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per le figlie.
All'esito di alcuni rinvii richiesti per verificare la possibilità di una soluzione concordata sulle condizioni del divorzio, con istanza congiunta depositata il 12.11.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, contestualmente riportato, sottoscritto da parti e difensori, sulle condizioni del divorzio, chiedendo disporsi lo svolgimento dell'udienza già fissata mediante trattazione scritta, al fine di rassegnare le conclusioni congiunte, in conformità all'accordo raggiunto.
Autorizzata tale modalità di svolgimento dell'udienza di comparizione, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2025, quindi, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni, tra loro concordate, e la causa è stata trattenuta per la decisione: Il piano genitoriale indicato al punto 3) delle condizioni del divorzio, in precedenza riportato, è il seguente:
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con le figlie, le condizioni concordate, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'11.9.2024 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce l'8.8.2008 tra e trascritto nei registri di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Leverano al n. 23 Parte II serie B anno 2008, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore