Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/02/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3770 del 2025, proposto da MA AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Asl AP 3 Sud, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza di assegnazione n. 4796/2024, pubblicata il 17 febbraio 2025, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione -Esecuzioni mobiliari, resa nel giudizio di pignoramento presso terzi, notificata in forma esecutiva il 26 febbraio 2025 con la quale è stato assegnato alla ricorrente l’importo di € 1.711,65 dovuto dal terzo Asl Na 3 Sud e comprensivo delle spese di procedura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl AP 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR AL nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art 112 c.p.a., la ricorrente agisce per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 4796/2024 di assegnazione di somme resa, il 17 febbraio 2025, dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata nella procedura di pignoramento presso terzi e notificata in forma esecutiva il 26 febbraio 2025, con la quale è stato assegnato alla ricorrente l’importo di € 1.711,65 dovuto dal terzo Asl Na 3 Sud comprensivo delle spese di procedura.
2. L’anzidetta procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, da cui è derivata l’ordinanza di assegnazione posta in ottemperanza, è stata azionata per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 250/2022 emesso in data al Torre Annunziata.
3. Considerato preliminarmente che:
- l’ordinanza di assegnazione è stata notificata regolarmente all’Amministrazione in data 21 maggio 2025;
- il titolo risulta divenuto esecutivo e definitivo per mancata opposizione;
- che alla data di proposizione del ricorso non era intervenuto l’adempimento da parte dell’Amministrazione, che non ha provveduto al pagamento delle somme dovute in forza della citata ordinanza, non potendo essere valido ostacolo al pagamento la mancanza di risorse;
- che la ricorrente chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta in ipotesi di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione resistente, nonché fissarsi la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
4. Orbene, la Asl ha documentato in atti l’integrale soddisfacimento, nel corso del presente giudizio, della pretesa azionata, sicché sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che, peraltro, risulta oggetto di specifica istanza della odierna ricorrente.
5. Quanto alla richiesta di accertamento della soccombenza virtuale della P.A intimata ai fini del governo delle spese di lite, il Collegio osserva che a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del 10 aprile 2012, n.2, l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle ordinanze di assegnazione somme del giudice ordinario è ammessa purché il provvedimento si sia consolidato per non essere stato opposto nei termini dai soggetti intervenuti nel processo esecutivo.
6. In argomento, peraltro, l’anzidetta decisione dell’Adunanza Plenaria ha precisato che “ se è vero che l'ordinanza di assegnazione del credito conclude la procedura esecutiva, non è tuttavia dimostrato che tale procedura, in quanto definita, non abbia più bisogno di altro provvedimento giurisdizionale, atteso che le esigenze di pienezza e effettività della tutela postulano, al contrario, la individuazione di rimedi efficaci quando la pubblica amministrazione, nonostante l'ordine di esecuzione del credito, resti ancora inerte ” (Consiglio di Stato Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2).
7. Ora, nel caso all’esame sussiste un’attestazione della cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata del 17 luglio 2025 che certifica che non risultano iscritte opposizioni ex art. 615, secondo comma c.p.c. relativamente alla procedura rg. n. 4796/2024.
8. Sennonché, nella produzione di parte ricorrente non si rinviene un’analoga prova dell’intervenuta definitività, per mancata opposizione, del decreto ingiuntivo per la cui esecuzione è stato adottato il decreto di assegnazione azionato in sede di ottemperanza, non essendo stata depositata certificazione di mancata proposizione di opposizione rilasciato dalla cancelleria del giudice civile.
9. In proposito, il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui sul piano processuale la parte che agisce in ottemperanza per un’ordinanza di assegnazione di somme è onerata di provare, oltre alla definitività del provvedimento di assegnazione, anche il passaggio in giudicato del titolo per la cui esecuzione è stato azionato il pignoramento presso terzi, corrispondente, nel caso del decreto ingiuntivo, alla sua definitività.
10. Invero, per azionare il giudizio di ottemperanza, il comando giudiziale da eseguire non solo deve essere contenuto in un provvedimento che non sia più suscettibile di impugnazioni o opposizioni, ma anche che esprima un accertamento definitivo e stabile del diritto fatto valere e della condanna della pubblica amministrazione alla sua attuazione (in termini, Tar Roma, Sezione I bis, n. 10522/2018).
11. Nell’ambito del presente giudizio, invece, non vi è in atti la prova che il presupposto decreto ingiuntivo abbia assunto il carattere della definitività necessaria affinché possa essere equiparato a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai fini del giudizio di ottemperanza.
12. Inoltre, non è provata la notifica del ricorso in trattazione anche al debitore originario (Pitagora S.r.l), che, in quanto parte del giudizio conclusosi con l’ordinanza ottemperanda è da ritenersi parte necessaria anche nel presente giudizio.
13. Per quanto sopra, e tenuto anche conto dell’adempimento spontaneo dell’Amministrazione in corso di causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GL RE Di AP, Presidente
AR AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AL | GL RE Di AP |
IL SEGRETARIO