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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17350 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31315/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ONOFRIO Parte_1 P.IVA_1 SARA, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO BORSIERI N. 12 00195 ROMA, presso il difensore avv. D'ONOFRIO SARA PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 VENTURELLI NURI e dell'avv. MANCONI ALBERTO MARIA ( PIAZZA APOLLODORO 26 00100 ROMA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in PIAZZA APOLLODORO, 26 00196 ROMA, presso il difensore avv. VENTURELLI NURI PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 8562/2023, RG. 19235/2023, il Tribunale Ordinario di Roma, su istanza della ingiungeva alla Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 34.404,00 a titolo di sorte, oltre interessi di mora
[...] e spese di lite, in forza di noleggio di impianti luci, truss e audio, resa in favore della TT per la realizzazione del talent show “Mission Beauty”, programma televisivo di 8 puntate andato in onda su Rai2 da settembre a dicembre 2021.
pagina 1 di 4 L'ingiunzione di pagamento, dell'01.05.2023, veniva notificata il 03.05.2023 a mezzo pec alla Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto, preliminarmente, deducendo il difetto di legittimazione passiva, attesi che i rapporti si erano avuti con la società Kimera Produzioni s.r.l., a cui, tra l'altro, venivano intestati anche i preventivi redatti dalla Controparte_1 Precisava la inoltre, che aveva intrattenuto rapporti commerciali solo ed Pt_1 esclusivamente con l'apporto di altri operatori, tra cui Kimera. Precisava altresì, che in vista di alcune problematiche sorte a causa del lavoro realizzato dalla odierna opposta in favore della Kimera, vi era stato un aggravio di costi.
Nel corso del giudizio, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e successivamente, depositate le memorie istruttorie, respinta ogni altra ulteriore richiesta istruttoria, veniva ammesso il solo interrogatorio formale del legale rapp.te della Parte_1
In seguito, preso atto della impossibilità del legale rapp.te a presenziare all'udienza per il deferito interrogatorio formale, il Giudice rigettava le ultronee richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve infatti ritenersi provata la legittimazione passiva della società opponente, a dispetto della formale intestazione del preventivo ad una diversa società, la Kimera (Produzioni) s.r.l., che peraltro risulta indirettamente connessa alla stessa società opponente.
Ed invero, diversi argomenti confermano che la prestazione oggetto del contratto di Contro noleggio è stata resa da in favore della e non della Kimera. Pt_1
In primo luogo, come si è detto, si tratta di due soggetti collegati dalla comunanza dei Contro referenti che hanno preso contatto con la e dalla stessa comune gestione del programma Mission Beauty.
Il sig. , pur essendo indicato come referente per la Kimera, nonché del Per_1 programma Mission Beauty, successivamente mostra di esser al contempo soggetto collegato e incaricato anche dalla sempre interessandosi alla gestione del Pt_1 medesimo programma per la cui realizzazione era stato deciso il noleggio.
Ciò trova conferma nello scambio di messaggi whatsapp intercorsi tra
[...]
Contro
Per_
, amministratore della e il Sig. , all. 8 alla comparsa di Persona_2 Per_ costituzione), nei quali, alla richiesta di conferma dell'intestatario, il Sig. indicava esplicitamente la come società che gestiva il programma, Parte_1 affermando che si trattava di una società che “fa sempre capo a Kimera”.
pagina 2 di 4 A questi messaggi, ricevuti il 02.09.2023, il rispondeva che avrebbe Persona_2 inviato la fatturazione direttamente alla evitando di inviare nuovamente i Pt_1 Per_ preventivi, essendo comunque stati visionati ed approvati dal Sig. in qualità di Contro produttore. Ciò nondimeno, la inviava comunque il preventivo intestato alla
Pt_1
Va inoltre rilevato che le prestazioni sono state indubbiamente ricevute e fruite dalla società opponente. Ed invero, il documento di trasporto, attestante la consegna dei beni oggetto del noleggio, risulta intestato alla e indirizzato in Via Fulcieri Pt_1 Paolucci Calboli, sede della predetta società, per cui, poiché non risulta contestata ed anzi risulta documentata l'attività di produzione del programma televisivo - come confermato dalla documentazione relativa al suo effettivo svolgimento – deve ritenersi plausibile l'avvenuta consegna del materiale noleggiato alla e non Pt_1 alla Kimera, senza che risulti esser stata effettuata alcuna restituzione o contestazione.
Va poi considerato che dalla documentazione fotografica prodotta risulta che effettivamente tra i “credits” del programma gestito dalla nota Parte_2
, la produzione dello stesso risulta gestita dalla e non dalla Kimera, per
[...] Pt_1 cui deve ritenersi dimostrato che il contratto di noleggio sia stato stipulato dalla e non dalla Kimera, e ciò a dispetto della iniziale intestazione a tale società, Pt_1 formalmente distinta, del preventivo.
Un'ulteriore conferma deriva dal fatto che nella mail inviata da alla Testimone_1 e alla viene inviato il piano di produzione Missione Beauty nel quale Pt_3 Tes_2 è chiaramente indicata come società produttrice del programma la Pt_1
Infine, la stessa opponente ammette di essere produttrice del programma nello stesso atto di opposizione, a pag. 3: “il programma “Missione Beauty”, cui fa riferimento la documentazione esibita dalla ricorrente, realizzato dalla società con Parte_1 l'ausilio di altri operatori commerciali, tra cui la società Kimera Produzioni s.r.l.”.
Quanto alla contestazione in base alla quale prima di andare in onda tale programma sarebbe stato oggetto di alcuni interventi migliorativi, conseguenti a problematiche audio, che avrebbero determinato un aggravio dei costi, di tale circostanza non è stata dimostrata l'ascrivibilità alla qualità o funzionalità dei beni oggetto del contratto di noleggio, dato che i problemi audio rilevati ben potrebbero esser stati causati da difetti relativi all'attività di montaggio di competenza dell'opponente; non sono comunque state prodotte email di contestazione di tale presunta responsabilità della inviate all'epoca dalla opponente all'opposta. Pt_1
L'opposizione va dunque rigettata e l'opponente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Parte_1 pagamento in favore della delle spese del giudizio di Controparte_1 opposizione, che liquida in € 3809,00, oltre IVA, CP e 15% di rimborso spese generali.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31315/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ONOFRIO Parte_1 P.IVA_1 SARA, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO BORSIERI N. 12 00195 ROMA, presso il difensore avv. D'ONOFRIO SARA PARTE ATTRICE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 VENTURELLI NURI e dell'avv. MANCONI ALBERTO MARIA ( PIAZZA APOLLODORO 26 00100 ROMA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in PIAZZA APOLLODORO, 26 00196 ROMA, presso il difensore avv. VENTURELLI NURI PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 8562/2023, RG. 19235/2023, il Tribunale Ordinario di Roma, su istanza della ingiungeva alla Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 34.404,00 a titolo di sorte, oltre interessi di mora
[...] e spese di lite, in forza di noleggio di impianti luci, truss e audio, resa in favore della TT per la realizzazione del talent show “Mission Beauty”, programma televisivo di 8 puntate andato in onda su Rai2 da settembre a dicembre 2021.
pagina 1 di 4 L'ingiunzione di pagamento, dell'01.05.2023, veniva notificata il 03.05.2023 a mezzo pec alla Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto, preliminarmente, deducendo il difetto di legittimazione passiva, attesi che i rapporti si erano avuti con la società Kimera Produzioni s.r.l., a cui, tra l'altro, venivano intestati anche i preventivi redatti dalla Controparte_1 Precisava la inoltre, che aveva intrattenuto rapporti commerciali solo ed Pt_1 esclusivamente con l'apporto di altri operatori, tra cui Kimera. Precisava altresì, che in vista di alcune problematiche sorte a causa del lavoro realizzato dalla odierna opposta in favore della Kimera, vi era stato un aggravio di costi.
Nel corso del giudizio, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e successivamente, depositate le memorie istruttorie, respinta ogni altra ulteriore richiesta istruttoria, veniva ammesso il solo interrogatorio formale del legale rapp.te della Parte_1
In seguito, preso atto della impossibilità del legale rapp.te a presenziare all'udienza per il deferito interrogatorio formale, il Giudice rigettava le ultronee richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve infatti ritenersi provata la legittimazione passiva della società opponente, a dispetto della formale intestazione del preventivo ad una diversa società, la Kimera (Produzioni) s.r.l., che peraltro risulta indirettamente connessa alla stessa società opponente.
Ed invero, diversi argomenti confermano che la prestazione oggetto del contratto di Contro noleggio è stata resa da in favore della e non della Kimera. Pt_1
In primo luogo, come si è detto, si tratta di due soggetti collegati dalla comunanza dei Contro referenti che hanno preso contatto con la e dalla stessa comune gestione del programma Mission Beauty.
Il sig. , pur essendo indicato come referente per la Kimera, nonché del Per_1 programma Mission Beauty, successivamente mostra di esser al contempo soggetto collegato e incaricato anche dalla sempre interessandosi alla gestione del Pt_1 medesimo programma per la cui realizzazione era stato deciso il noleggio.
Ciò trova conferma nello scambio di messaggi whatsapp intercorsi tra
[...]
Contro
Per_
, amministratore della e il Sig. , all. 8 alla comparsa di Persona_2 Per_ costituzione), nei quali, alla richiesta di conferma dell'intestatario, il Sig. indicava esplicitamente la come società che gestiva il programma, Parte_1 affermando che si trattava di una società che “fa sempre capo a Kimera”.
pagina 2 di 4 A questi messaggi, ricevuti il 02.09.2023, il rispondeva che avrebbe Persona_2 inviato la fatturazione direttamente alla evitando di inviare nuovamente i Pt_1 Per_ preventivi, essendo comunque stati visionati ed approvati dal Sig. in qualità di Contro produttore. Ciò nondimeno, la inviava comunque il preventivo intestato alla
Pt_1
Va inoltre rilevato che le prestazioni sono state indubbiamente ricevute e fruite dalla società opponente. Ed invero, il documento di trasporto, attestante la consegna dei beni oggetto del noleggio, risulta intestato alla e indirizzato in Via Fulcieri Pt_1 Paolucci Calboli, sede della predetta società, per cui, poiché non risulta contestata ed anzi risulta documentata l'attività di produzione del programma televisivo - come confermato dalla documentazione relativa al suo effettivo svolgimento – deve ritenersi plausibile l'avvenuta consegna del materiale noleggiato alla e non Pt_1 alla Kimera, senza che risulti esser stata effettuata alcuna restituzione o contestazione.
Va poi considerato che dalla documentazione fotografica prodotta risulta che effettivamente tra i “credits” del programma gestito dalla nota Parte_2
, la produzione dello stesso risulta gestita dalla e non dalla Kimera, per
[...] Pt_1 cui deve ritenersi dimostrato che il contratto di noleggio sia stato stipulato dalla e non dalla Kimera, e ciò a dispetto della iniziale intestazione a tale società, Pt_1 formalmente distinta, del preventivo.
Un'ulteriore conferma deriva dal fatto che nella mail inviata da alla Testimone_1 e alla viene inviato il piano di produzione Missione Beauty nel quale Pt_3 Tes_2 è chiaramente indicata come società produttrice del programma la Pt_1
Infine, la stessa opponente ammette di essere produttrice del programma nello stesso atto di opposizione, a pag. 3: “il programma “Missione Beauty”, cui fa riferimento la documentazione esibita dalla ricorrente, realizzato dalla società con Parte_1 l'ausilio di altri operatori commerciali, tra cui la società Kimera Produzioni s.r.l.”.
Quanto alla contestazione in base alla quale prima di andare in onda tale programma sarebbe stato oggetto di alcuni interventi migliorativi, conseguenti a problematiche audio, che avrebbero determinato un aggravio dei costi, di tale circostanza non è stata dimostrata l'ascrivibilità alla qualità o funzionalità dei beni oggetto del contratto di noleggio, dato che i problemi audio rilevati ben potrebbero esser stati causati da difetti relativi all'attività di montaggio di competenza dell'opponente; non sono comunque state prodotte email di contestazione di tale presunta responsabilità della inviate all'epoca dalla opponente all'opposta. Pt_1
L'opposizione va dunque rigettata e l'opponente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Parte_1 pagamento in favore della delle spese del giudizio di Controparte_1 opposizione, che liquida in € 3809,00, oltre IVA, CP e 15% di rimborso spese generali.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 4 di 4