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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/09/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 572/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi IG. - CF - nato a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
25/08/1976, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Cristoforo Colombo n. 20/1, presso lo studio dell'avv. MAZZA ROSINA – CF – PEC: - che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e IG.ra - CF Controparte_1
- nata a [...] ed in data 07/11/1974, rappresentata e difesa dagli C.F._3 avv.ti dall'avv. Manuel GIROLA – CF - PEC: del Foro C.F._4 Email_2 di Milano e dell'avv. CARERE CARLO – CF – PEC: – C.F._5 Email_3 del Foro di Lamezia Terme, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in Lamezia Terme alla via Formiti n. 11, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti -
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16/09/2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 22/07/2025, che, i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data
02.06.2008, in Lamezia Terme registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme giusta estratto per riassunto dell'atto di matrimonio atto n. 6, parte 2, serie A, Uff. 2 anno 2008, in regime di separazione dei beni (doc. 1).
In seguito al matrimonio la coppia fissava quale casa coniugale l'appartamento sito in Lamezia Terme in Viale dei Mille n.92 di proprietà esclusiva del IG Parte_1 2
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli (doc. 2): che per l'anno scolastico 2025/2026 frequenterà il primo anno del Liceo Scientifico in Parte_2
Lamezia Terme;
che per l'anno scolastico 2025/2026 frequenterà il secondo anno della Parte_3 scuola media di primo grado Manzoni in Lamezia Terme. Il rapporto coniugale nell'ultimo anno si è irreparabilmente compromesso, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro. Gli esponenti, dopo una lunga riflessione, hanno deciso di richiedere al Tribunale di potersi separare e divorziare, non appena trascorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale…
Gli esponenti hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
A) Rapporti tra ricorrenti:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano reciprocamente, nel rapporto con i figli ed in loro presenza, a non utilizzare espressioni e/o a non assumere comportamenti che risultino denigratori della figura dell'altro genitore.
2) I ricorrenti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente tutte le informazioni che risultino utili per la crescita della prole e per garantirne un'adeguata cura.
3) Il IGno si impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione immediatamente Parte_1 dopo la pronuncia dei provvedimenti relativi al giudizio di separazione. Tale data non è prorogabile.
4) Il IGno sta provvedendo all'acquisto di un appartamento da adibire a propria abitazione Parte_1 in prossimità dell'appartamento già adibito a casa coniugale. Di tale circostanza è stata già informata la IG.ra
. CP_1
5) Le parti danno atto reciprocamente che gli arredi presenti nella casa coniugale sono di proprietà di entrambi i coniugi. Il IG. preleverà dalla suddetta casa i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva Parte_1 proprietà entro la data del suo trasferimento presso la sua nuova dimora. Il garage (posto al piano terra) ed il sottotetto che costituiscono pertinenze dell'appartamento coniugale attualmente adibito a deposito verrà lasciato nella disponibilità della IG.ra contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte del CP_1 IG. allorquando quest'ultimo preleverà i propri effetti personali. Diversamente, gli effetti Parte_1 personali appartenuti ai familiari del IG custoditi nel garage e nel sottotetto, nella misura in cui Parte_1 non ne compromettano il godimento da parte della IGnor , rimarranno presso i suddetti locali. CP_1
6 I ricorrenti dichiarano di aver già regolamentato tutti i rapporti economici tra loro pendenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra. Dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti, svolgendo entrambi attività lavorative sufficiente a garantire loro un adeguato reddito. Di conseguenza, rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di mantenimento personale, assegno alimentare e/o assistenza economica l'uno nei confronti dell'altro.
B) Rapporti con la prole:
7 I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Pt_2 Pt_3 prevalente presso la casa coniugale sita in Lamezia Terme via dei Mille n° 92 (quarto piano) insieme alla madre. A quest'ultima viene assegnata la casa coniugale soltanto in quanto genitore collocatario e per le finalità abitative dei figli minori. La IG.ra si farà carico del pagamento delle spese inerenti CP_1 3
all'amministrazione e la manutenzione ordinaria dell'abitazione adibita a casa coniugale vale a dire a titolo meramente esemplificativo: spese condominiali, tassa dei rifiuti ed utenze domestiche (elettricità, gas, telefonia, internet, etc.). La IGnora
, di conseguenza si obbliga a volturare tutte le utenze della casa coniugale a suo nome e a sostenere CP_1 le spese di cui sopra a seguito della pronuncia giudiziale di separazione.
8 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto e delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
9 Il IGnor frequenterà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità (da intendersi quale Parte_1 calendario ordinario la cui tabella è allegata al piano genitoriale):
a. Durante la settimana dal martedì dopo colazione (ore 9.30 per i giorni non scolastici) al giovedì mattina dopo colazione (ore 9.30 per i giorni non scolastici). I minori verranno accompagnati a scuola dal genitore con il quale hanno pernottato.
b. A fine settimana alternati: precisamente dal sabato mattina dopo colazione (ore 9.30), sino al lunedì dopo la colazione (ore 9.30).
I tempi e i modi di frequentazione sopra riportati potranno essere modificati su accordo delle parti, secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori, anche ascoltate le eIGenze dei minori.
10 Le vacanze estive (c.d. calendario estivo) da intendersi dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno verranno trascorse dai figli ripartendole tra i genitori in periodi uguali e concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sull'organizzazione delle vacanze estive o in caso di mancata decisione, i figli trascorreranno metà del tempo con il padre e la restante metà con la madre. Più in particolare, per quanto riguarda le vacanze estive a decorrere dal 2026, le parti osservano quanto segue: nel mese di luglio, entrambi i minori saranno impegnati per dieci giorni in un campo scout;
per la restante parte del mese di luglio trascorreranno dieci giorni con ciascun genitore;
nel mese di agosto resteranno quindici giorni con ciascun genitore.
Per la sola estate 2025, si concorda che i minori, nel mese di luglio, saranno impegnati per dieci giorni in un campo scout;
per il resto del mese staranno tre giorni presso la dimora estiva paterna e per quattro giorni presso la dimora estiva materna. Precisamente i minori staranno con il padre a partire dalle ore 13:30 del martedì (pranzo compreso) a venerdì fino alle ore 13:30 (pranzo con la madre); mentre staranno con la madre da venerdì alle ore 13.30 (pranzo compreso) a martedì fino all'ora di pranzo (pranzo escluso). Per il corrente anno entrambe le dimore estive sopra citate si trovano in Falerna Marina (CZ).
Le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse dai figli con i genitori con la seguente modalità. Per le vacanze natalizie - a decorrere dall'anno 2025 - le parti hanno stabilito che la cena e il pernotto dei minori del 24 dicembre saranno con la madre. Il 25 dicembre i minori saranno con il padre a partire dalle ore 10:00 e fino alle 19:00.
Il 26 dicembre per il pranzo i minori saranno con la madre dalle ore 10.00 e fino alle ore 19.00. Per il
Capodanno, il 31 dicembre a cena con il padre con pernotto e dalle 10:00 dell'1 gennaio fino alle 19:00 con la madre. La festività dell'Epifania sarà trascorsa dai minori con il padre a partire dalle 10:00 e fino alle 19:00.
Per la Pasqua 2026, stabiliscono che la domenica per il pranzo i minori saranno dalla madre (dalle 10:00 alle 4
19:00); il giorno di Pasquetta sarà con il padre (dalle 10:00 alle 19:00). È stata concordata la rotazione negli anni tra le suddette festività.
Per le altre festività si seguirà il calendario ordinario e così anche per i giorni non espressamente indicati durante le festività sopra riportate. Si allega al piano genitoriale lo schema che verrà usato per la frequentazione dei figli durante le festività.
I compleanni dei minori saranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori, seguendo il calendario ordinario.
La festa della mamma e quella del papà saranno trascorse dai figli con il relativo genitore dalle 10:00 alle
19:00. Qualora il 19 marzo non cada di domenica la festa del papà verrà festeggiata la prima domenica successiva. I genitori trascorreranno il rispettivo compleanno con i figli con orario dalle 10.00 alle 19.00.
Potranno concordare che i loro compleanni, qualora ricadano in giorno infrasettimanale, saranno trascorsi insieme ai figli la domenica successiva con orario dalle 10:00 alle 19:00.
I genitori potranno concordare dei giorni per vacanza con i figli durante il corso dell'anno con possibilità di recuperare i giorni a favore dell'altro genitore.
I festeggiamenti per eventi speciali che riguardano i figli verranno organizzati di comune accordo tra i genitori che concorderanno e sosterranno le relative spese al 50% ciascuno.
11 In ogni caso, i genitori si impegnano a privilegiare la serenità e le necessità dei figli, nonché i loro rispettivi impegni scolastici, sportivi e ricreativi. In generale, i genitori intendono favorire l'autonomia dei figli e il loro libero movimento in città, anche per raggiungere e rientrare da scuola.
12 I coniugi si impegnano reciprocamente a favorire e ad agevolare la frequentazione con i nonni e con i familiari di entrambi i rami genitoriali.
13 I ricorrenti si impegnano a prendersi cura dei figli in caso di impedimento, anche solo temporaneo, dell'altro genitore, come ad esempio, nell'ipotesi di malattia, impegni lavorativi improrogabili, o altro genere di comprovato imprevisto.
Durante la settimana i genitori collaboreranno tra loro per accompagnare i figli alle varie attività e agli impegni ludici e/o ricreativi che sceglieranno di intraprendere. A tal fine i coniugi si garantiscono reciprocamente informazioni puntuali sui loro rispettivi impegni. In caso di impossibilità di un genitore ad accompagnare i figli nelle attività ed impegni come appena descritti per oggettive incombenze deve essere chiesta la disponibilità dell'altro coniuge a provvedervi prima di poter chiedere la collaborazione di altre persone.
Per le visite sanitarie dei figli, entrambi i genitori avranno la possibilità di parteciparvi e si forniranno informazioni reciproche su eventuali impegni e appuntamenti.
14 Il IGnor corrisponderà alla IGnora , quale concorso al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di 250,00 Euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita per le famiglie di operai e d'impiegati, e ciò fino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte della prole. Tale somma verrà versata dal IGnor sul conto corrente [...], c.c. presso FINECO BANK, Parte_1 intestato alla IGnor già noto oppure su altro conto corrente dalla stessa indicato per iscritto. Controparte_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole dovranno essere concordate e documentate, e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 5
I coniugi per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie fanno rinvio alle Linee Guida del CNF, da intendersi qui integralmente trascritte impegnandosi ad assumerle quale regolamento della suddivisione delle spese sia ordinarie che straordinarie.
15 L'Assegno Unico Universale - ed eventuali prestazioni previste dallo Stato nell'interesse dei figli - potranno essere percepite nell'interesse dei figli al 100% dalla IG.r . CP_1
16 I coniugi concorderanno la modifica di eventuali iscrizioni anagrafiche, per il rilascio e/o rinnovo di carte di identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio della prole.
Pertanto, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
In via principale: pronunciare sentenza di separazione personale alle condizioni di cui al paragrafo II.2 del presente atto;
ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese di legali.
Con il presente ricorso per la separazione dei coniugi le parti chiedono - inoltre - che venga pronunciata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conseguentemente, chiedevano – altresì – che, sempre in via principale, non appena diverrà procedibile la domanda di divorzio, allorché sarà decorso il termine di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970, che la causa venga rimessa sul ruolo e, previa sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore con il deposito di note di trattazione scritta in luogo della detta comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti, che fin da ora con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di non volersi riconciliare, e di volere sostituire l'udienza di comparizione con la trattazione scritta, disposti gli adempimenti consequenziali: VOGLIA L'On.le Tribunale adito:
- Accertare ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 898/1970, che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita e, conseguentemente, pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 02.06.2008, in Lamezia Terme.
- Confermare le statuizioni, tutte, anche economiche, indicate e concordate dai ricorrenti con la presente domanda di separazione e divorzio consensuale di cui al paragrafo II.2 del presente atto.
- Ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme giusta estratto per riassunto dell'atto di matrimonio atto n. 6, parte 2, serie A, Uff. 2 anno 2008.
- Dichiarare compensate le spese legali.
Si dichiara a tutti gli effetti di legge l'inesistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, la stessa domanda proposta con il presente ricorso o domande con essa connesse.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 572 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e cessazione effetti civilI del matrimonio, promosso congiuntamente e cumulativamente dai coniugi IG. - CF Parte_1 C.F._1
- nato a [...] ed in data 25/08/1976, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via
Cristoforo Colombo n. 20/1, presso lo studio dell'avv. MAZZA ROSINA – CF – PEC: C.F._2
- che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e IG.ra Email_1
- CF - nata ad [...] ed in data Controparte_1 C.F._3 6
07/11/1974, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via Formiti n. 11, presso lo studio dell'avv.
CARERE CARLO – CF – PEC: - che la rappresenta e C.F._5 Email_3 difende giusta procura alle liti in atti, unitamente all'avvo Manuel GIROLA del Foro di Milano come da Procura in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 23.07.2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 16 settembre 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, poi provvedendo ai descritti adempimenti con note di trattazione scritta depositate congiuntamente in cancelleria in data 11 settembre 2025.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza (vedi note separatamente depositate in cancelleria, ma entranbe in data 11 settemvre 2025).
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed 7
era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri,
i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme;
b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e
Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti);
3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 29 agosto 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970. 8
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo
473-bis. 29, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del vincolo matrimoniale, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 572/2025 RGVG, avente ad oggetto avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi IG. - CF - nato a [...] ed in data 25/08/1976, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Cristoforo Colombo n. 20/1, presso lo studio dell'avv.
MAZZA ROSINA – CF – PEC: - che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende giusta procura alle liti in atti, e IG.ra - CF - nata Controparte_1 C.F._3 ad LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 07/11/1974, rappresentata e difesa dagli avv.ti dall'avv. Manuel GIROLA
– CF - PEC: - del Foro di Milano e dell'avv. CARERE C.F._4 Email_2
CARLO – CF – PEC: – del Foro di Lamezia Terme, C.F._5 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in Lamezia Terme alla via Formiti n. 11, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG. - Parte_1
CF - nato a [...] ed in data 25/08/1976, elettivamente domiciliato in C.F._1
Lamezia Terme alla via Cristoforo Colombo n. 20/1, presso lo studio dell'avv. MAZZA ROSINA – CF
– PEC: - che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1 procura alle liti in atti e IG.ra - CF - nata a [...] Controparte_1 C.F._3
TERME (CZ) ed in data 07/11/1974, rappresentata e difesa dagli avv.ti dall'avv. Manuel GIROLA – CF
- PEC: - del Foro di Milano e dell'avv. CARERE C.F._4 Email_2
CARLO – CF – PEC: – del Foro di Lamezia Terme, C.F._5 Email_3 9
elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in Lamezia Terme alla via Formiti n. 11, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
A) Rapporti tra ricorrenti:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano reciprocamente, nel rapporto con i figli ed in loro presenza, a non utilizzare espressioni e/o a non assumere comportamenti che risultino denigratori della figura dell'altro genitore.
2) I ricorrenti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente tutte le informazioni che risultino utili per la crescita della prole e per garantirne un'adeguata cura.
3) Il IGno si impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione immediatamente Parte_1 dopo la pronuncia dei provvedimenti relativi al giudizio di separazione. Tale data non è prorogabile.
4) Il IGno sta provvedendo all'acquisto di un appartamento da adibire a propria abitazione Parte_1 in prossimità dell'appartamento già adibito a casa coniugale. Di tale circostanza è stata già informata la IG.ra
. CP_1
5) Le parti danno atto reciprocamente che gli arredi presenti nella casa coniugale sono di proprietà di entrambi i coniugi. Il IG. preleverà dalla suddetta casa i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva Parte_1 proprietà entro la data del suo trasferimento presso la sua nuova dimora. Il garage (posto al piano terra) ed il sottotetto che costituiscono pertinenze dell'appartamento coniugale attualmente adibito a deposito verrà lasciato nella disponibilità della IG.ra contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte del CP_1 IG. allorquando quest'ultimo preleverà i propri effetti personali. Diversamente, gli effetti Parte_1 personali appartenuti ai familiari del IG custoditi nel garage e nel sottotetto, nella misura in cui Parte_1 non ne compromettano il godimento da parte della IGnor , rimarranno presso i suddetti locali. CP_1
6 I ricorrenti dichiarano di aver già regolamentato tutti i rapporti economici tra loro pendenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra. Dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti, svolgendo entrambi attività lavorative sufficiente a garantire loro un adeguato reddito. Di conseguenza, rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di mantenimento personale, assegno alimentare e/o assistenza economica l'uno nei confronti dell'altro.
B) Rapporti con la prole:
7 I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Pt_2 Pt_3 prevalente presso la casa coniugale sita in Lamezia Terme via dei Mille n° 92 (quarto piano) insieme alla madre. A quest'ultima viene assegnata la casa coniugale soltanto in quanto genitore collocatario e per le finalità abitative dei figli minori. La IG.ra si farà carico del pagamento delle spese inerenti CP_1 all'amministrazione e la manutenzione ordinaria dell'abitazione adibita a casa coniugale vale a dire a titolo meramente esemplificativo: spese condominiali, tassa dei rifiuti ed utenze domestiche (elettricità, gas, telefonia, internet, etc.). La IGnora
, di conseguenza si obbliga a volturare tutte le utenze della casa coniugale a suo nome e a sostenere CP_1 le spese di cui sopra a seguito della pronuncia giudiziale di separazione.
8 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto e delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle 10
aspirazioni dei figli. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
9 Il IGnor frequenterà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità (da intendersi quale Parte_1 calendario ordinario la cui tabella è allegata al piano genitoriale):
a. Durante la settimana dal martedì dopo colazione (ore 9.30 per i giorni non scolastici) al giovedì mattina dopo colazione (ore 9.30 per i giorni non scolastici). I minori verranno accompagnati a scuola dal genitore con il quale hanno pernottato.
b. A fine settimana alternati: precisamente dal sabato mattina dopo colazione (ore 9.30), sino al lunedì dopo la colazione (ore 9.30).
I tempi e i modi di frequentazione sopra riportati potranno essere modificati su accordo delle parti, secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori, anche ascoltate le eIGenze dei minori.
10 Le vacanze estive (c.d. calendario estivo) da intendersi dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno verranno trascorse dai figli ripartendole tra i genitori in periodi uguali e concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sull'organizzazione delle vacanze estive o in caso di mancata decisione, i figli trascorreranno metà del tempo con il padre e la restante metà con la madre. Più in particolare, per quanto riguarda le vacanze estive a decorrere dal 2026, le parti osservano quanto segue: nel mese di luglio, entrambi i minori saranno impegnati per dieci giorni in un campo scout;
per la restante parte del mese di luglio trascorreranno dieci giorni con ciascun genitore;
nel mese di agosto resteranno quindici giorni con ciascun genitore.
Per la sola estate 2025, si concorda che i minori, nel mese di luglio, saranno impegnati per dieci giorni in un campo scout;
per il resto del mese staranno tre giorni presso la dimora estiva paterna e per quattro giorni presso la dimora estiva materna. Precisamente i minori staranno con il padre a partire dalle ore 13:30 del martedì (pranzo compreso) a venerdì fino alle ore 13:30 (pranzo con la madre); mentre staranno con la madre da venerdì alle ore 13.30 (pranzo compreso) a martedì fino all'ora di pranzo (pranzo escluso). Per il corrente anno entrambe le dimore estive sopra citate si trovano in Falerna Marina (CZ).
Le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse dai figli con i genitori con la seguente modalità. Per le vacanze natalizie - a decorrere dall'anno 2025 - le parti hanno stabilito che la cena e il pernotto dei minori del 24 dicembre saranno con la madre. Il 25 dicembre i minori saranno con il padre a partire dalle ore 10:00 e fino alle 19:00.
Il 26 dicembre per il pranzo i minori saranno con la madre dalle ore 10.00 e fino alle ore 19.00. Per il
Capodanno, il 31 dicembre a cena con il padre con pernotto e dalle 10:00 dell'1 gennaio fino alle 19:00 con la madre. La festività dell'Epifania sarà trascorsa dai minori con il padre a partire dalle 10:00 e fino alle 19:00.
Per la Pasqua 2026, stabiliscono che la domenica per il pranzo i minori saranno dalla madre (dalle 10:00 alle
19:00); il giorno di Pasquetta sarà con il padre (dalle 10:00 alle 19:00). È stata concordata la rotazione negli anni tra le suddette festività.
Per le altre festività si seguirà il calendario ordinario e così anche per i giorni non espressamente indicati durante le festività sopra riportate. Si allega al piano genitoriale lo schema che verrà usato per la frequentazione dei figli durante le festività.
I compleanni dei minori saranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori, seguendo il calendario ordinario.
La festa della mamma e quella del papà saranno trascorse dai figli con il relativo genitore dalle 10:00 alle 11
19:00. Qualora il 19 marzo non cada di domenica la festa del papà verrà festeggiata la prima domenica successiva. I genitori trascorreranno il rispettivo compleanno con i figli con orario dalle 10.00 alle 19.00.
Potranno concordare che i loro compleanni, qualora ricadano in giorno infrasettimanale, saranno trascorsi insieme ai figli la domenica successiva con orario dalle 10:00 alle 19:00.
I genitori potranno concordare dei giorni per vacanza con i figli durante il corso dell'anno con possibilità di recuperare i giorni a favore dell'altro genitore.
I festeggiamenti per eventi speciali che riguardano i figli verranno organizzati di comune accordo tra i genitori che concorderanno e sosterranno le relative spese al 50% ciascuno.
11 In ogni caso, i genitori si impegnano a privilegiare la serenità e le necessità dei figli, nonché i loro rispettivi impegni scolastici, sportivi e ricreativi. In generale, i genitori intendono favorire l'autonomia dei figli e il loro libero movimento in città, anche per raggiungere e rientrare da scuola.
12 I coniugi si impegnano reciprocamente a favorire e ad agevolare la frequentazione con i nonni e con i familiari di entrambi i rami genitoriali.
13 I ricorrenti si impegnano a prendersi cura dei figli in caso di impedimento, anche solo temporaneo, dell'altro genitore, come ad esempio, nell'ipotesi di malattia, impegni lavorativi improrogabili, o altro genere di comprovato imprevisto.
Durante la settimana i genitori collaboreranno tra loro per accompagnare i figli alle varie attività e agli impegni ludici e/o ricreativi che sceglieranno di intraprendere. A tal fine i coniugi si garantiscono reciprocamente informazioni puntuali sui loro rispettivi impegni. In caso di impossibilità di un genitore ad accompagnare i figli nelle attività ed impegni come appena descritti per oggettive incombenze deve essere chiesta la disponibilità dell'altro coniuge a provvedervi prima di poter chiedere la collaborazione di altre persone.
Per le visite sanitarie dei figli, entrambi i genitori avranno la possibilità di parteciparvi e si forniranno informazioni reciproche su eventuali impegni e appuntamenti.
14 Il IGnor corrisponderà alla IGnora , quale concorso al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di 250,00 Euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita per le famiglie di operai e d'impiegati, e ciò fino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte della prole. Tale somma verrà versata dal IGnor sul conto corrente [...], c.c. presso FINECO BANK, Parte_1 intestato alla IGnor già noto oppure su altro conto corrente dalla stessa indicato per iscritto. Controparte_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole dovranno essere concordate e documentate, e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie fanno rinvio alle Linee Guida del CNF, da intendersi qui integralmente trascritte impegnandosi ad assumerle quale regolamento della suddivisione delle spese sia ordinarie che straordinarie.
15 L'Assegno Unico Universale - ed eventuali prestazioni previste dallo Stato nell'interesse dei figli - potranno essere percepite nell'interesse dei figli al 100% dalla IG.r . CP_1
16 I coniugi concorderanno la modifica di eventuali iscrizioni anagrafiche, per il rilascio e/o rinnovo di carte di identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio della prole. 12
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di Lamezia Terme – atto n. 6, parte 2, serie A, Uff. 2 anno 2008 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO
DICHIARA
Che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio. integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 16/09/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 572/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi IG. - CF - nato a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
25/08/1976, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Cristoforo Colombo n. 20/1, presso lo studio dell'avv. MAZZA ROSINA – CF – PEC: - che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e IG.ra - CF Controparte_1
- nata a [...] ed in data 07/11/1974, rappresentata e difesa dagli C.F._3 avv.ti dall'avv. Manuel GIROLA – CF - PEC: del Foro C.F._4 Email_2 di Milano e dell'avv. CARERE CARLO – CF – PEC: – C.F._5 Email_3 del Foro di Lamezia Terme, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in Lamezia Terme alla via Formiti n. 11, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti -
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16/09/2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 22/07/2025, che, i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data
02.06.2008, in Lamezia Terme registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme giusta estratto per riassunto dell'atto di matrimonio atto n. 6, parte 2, serie A, Uff. 2 anno 2008, in regime di separazione dei beni (doc. 1).
In seguito al matrimonio la coppia fissava quale casa coniugale l'appartamento sito in Lamezia Terme in Viale dei Mille n.92 di proprietà esclusiva del IG Parte_1 2
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli (doc. 2): che per l'anno scolastico 2025/2026 frequenterà il primo anno del Liceo Scientifico in Parte_2
Lamezia Terme;
che per l'anno scolastico 2025/2026 frequenterà il secondo anno della Parte_3 scuola media di primo grado Manzoni in Lamezia Terme. Il rapporto coniugale nell'ultimo anno si è irreparabilmente compromesso, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro. Gli esponenti, dopo una lunga riflessione, hanno deciso di richiedere al Tribunale di potersi separare e divorziare, non appena trascorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale…
Gli esponenti hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
A) Rapporti tra ricorrenti:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano reciprocamente, nel rapporto con i figli ed in loro presenza, a non utilizzare espressioni e/o a non assumere comportamenti che risultino denigratori della figura dell'altro genitore.
2) I ricorrenti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente tutte le informazioni che risultino utili per la crescita della prole e per garantirne un'adeguata cura.
3) Il IGno si impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione immediatamente Parte_1 dopo la pronuncia dei provvedimenti relativi al giudizio di separazione. Tale data non è prorogabile.
4) Il IGno sta provvedendo all'acquisto di un appartamento da adibire a propria abitazione Parte_1 in prossimità dell'appartamento già adibito a casa coniugale. Di tale circostanza è stata già informata la IG.ra
. CP_1
5) Le parti danno atto reciprocamente che gli arredi presenti nella casa coniugale sono di proprietà di entrambi i coniugi. Il IG. preleverà dalla suddetta casa i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva Parte_1 proprietà entro la data del suo trasferimento presso la sua nuova dimora. Il garage (posto al piano terra) ed il sottotetto che costituiscono pertinenze dell'appartamento coniugale attualmente adibito a deposito verrà lasciato nella disponibilità della IG.ra contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte del CP_1 IG. allorquando quest'ultimo preleverà i propri effetti personali. Diversamente, gli effetti Parte_1 personali appartenuti ai familiari del IG custoditi nel garage e nel sottotetto, nella misura in cui Parte_1 non ne compromettano il godimento da parte della IGnor , rimarranno presso i suddetti locali. CP_1
6 I ricorrenti dichiarano di aver già regolamentato tutti i rapporti economici tra loro pendenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra. Dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti, svolgendo entrambi attività lavorative sufficiente a garantire loro un adeguato reddito. Di conseguenza, rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di mantenimento personale, assegno alimentare e/o assistenza economica l'uno nei confronti dell'altro.
B) Rapporti con la prole:
7 I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Pt_2 Pt_3 prevalente presso la casa coniugale sita in Lamezia Terme via dei Mille n° 92 (quarto piano) insieme alla madre. A quest'ultima viene assegnata la casa coniugale soltanto in quanto genitore collocatario e per le finalità abitative dei figli minori. La IG.ra si farà carico del pagamento delle spese inerenti CP_1 3
all'amministrazione e la manutenzione ordinaria dell'abitazione adibita a casa coniugale vale a dire a titolo meramente esemplificativo: spese condominiali, tassa dei rifiuti ed utenze domestiche (elettricità, gas, telefonia, internet, etc.). La IGnora
, di conseguenza si obbliga a volturare tutte le utenze della casa coniugale a suo nome e a sostenere CP_1 le spese di cui sopra a seguito della pronuncia giudiziale di separazione.
8 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto e delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
9 Il IGnor frequenterà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità (da intendersi quale Parte_1 calendario ordinario la cui tabella è allegata al piano genitoriale):
a. Durante la settimana dal martedì dopo colazione (ore 9.30 per i giorni non scolastici) al giovedì mattina dopo colazione (ore 9.30 per i giorni non scolastici). I minori verranno accompagnati a scuola dal genitore con il quale hanno pernottato.
b. A fine settimana alternati: precisamente dal sabato mattina dopo colazione (ore 9.30), sino al lunedì dopo la colazione (ore 9.30).
I tempi e i modi di frequentazione sopra riportati potranno essere modificati su accordo delle parti, secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori, anche ascoltate le eIGenze dei minori.
10 Le vacanze estive (c.d. calendario estivo) da intendersi dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno verranno trascorse dai figli ripartendole tra i genitori in periodi uguali e concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sull'organizzazione delle vacanze estive o in caso di mancata decisione, i figli trascorreranno metà del tempo con il padre e la restante metà con la madre. Più in particolare, per quanto riguarda le vacanze estive a decorrere dal 2026, le parti osservano quanto segue: nel mese di luglio, entrambi i minori saranno impegnati per dieci giorni in un campo scout;
per la restante parte del mese di luglio trascorreranno dieci giorni con ciascun genitore;
nel mese di agosto resteranno quindici giorni con ciascun genitore.
Per la sola estate 2025, si concorda che i minori, nel mese di luglio, saranno impegnati per dieci giorni in un campo scout;
per il resto del mese staranno tre giorni presso la dimora estiva paterna e per quattro giorni presso la dimora estiva materna. Precisamente i minori staranno con il padre a partire dalle ore 13:30 del martedì (pranzo compreso) a venerdì fino alle ore 13:30 (pranzo con la madre); mentre staranno con la madre da venerdì alle ore 13.30 (pranzo compreso) a martedì fino all'ora di pranzo (pranzo escluso). Per il corrente anno entrambe le dimore estive sopra citate si trovano in Falerna Marina (CZ).
Le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse dai figli con i genitori con la seguente modalità. Per le vacanze natalizie - a decorrere dall'anno 2025 - le parti hanno stabilito che la cena e il pernotto dei minori del 24 dicembre saranno con la madre. Il 25 dicembre i minori saranno con il padre a partire dalle ore 10:00 e fino alle 19:00.
Il 26 dicembre per il pranzo i minori saranno con la madre dalle ore 10.00 e fino alle ore 19.00. Per il
Capodanno, il 31 dicembre a cena con il padre con pernotto e dalle 10:00 dell'1 gennaio fino alle 19:00 con la madre. La festività dell'Epifania sarà trascorsa dai minori con il padre a partire dalle 10:00 e fino alle 19:00.
Per la Pasqua 2026, stabiliscono che la domenica per il pranzo i minori saranno dalla madre (dalle 10:00 alle 4
19:00); il giorno di Pasquetta sarà con il padre (dalle 10:00 alle 19:00). È stata concordata la rotazione negli anni tra le suddette festività.
Per le altre festività si seguirà il calendario ordinario e così anche per i giorni non espressamente indicati durante le festività sopra riportate. Si allega al piano genitoriale lo schema che verrà usato per la frequentazione dei figli durante le festività.
I compleanni dei minori saranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori, seguendo il calendario ordinario.
La festa della mamma e quella del papà saranno trascorse dai figli con il relativo genitore dalle 10:00 alle
19:00. Qualora il 19 marzo non cada di domenica la festa del papà verrà festeggiata la prima domenica successiva. I genitori trascorreranno il rispettivo compleanno con i figli con orario dalle 10.00 alle 19.00.
Potranno concordare che i loro compleanni, qualora ricadano in giorno infrasettimanale, saranno trascorsi insieme ai figli la domenica successiva con orario dalle 10:00 alle 19:00.
I genitori potranno concordare dei giorni per vacanza con i figli durante il corso dell'anno con possibilità di recuperare i giorni a favore dell'altro genitore.
I festeggiamenti per eventi speciali che riguardano i figli verranno organizzati di comune accordo tra i genitori che concorderanno e sosterranno le relative spese al 50% ciascuno.
11 In ogni caso, i genitori si impegnano a privilegiare la serenità e le necessità dei figli, nonché i loro rispettivi impegni scolastici, sportivi e ricreativi. In generale, i genitori intendono favorire l'autonomia dei figli e il loro libero movimento in città, anche per raggiungere e rientrare da scuola.
12 I coniugi si impegnano reciprocamente a favorire e ad agevolare la frequentazione con i nonni e con i familiari di entrambi i rami genitoriali.
13 I ricorrenti si impegnano a prendersi cura dei figli in caso di impedimento, anche solo temporaneo, dell'altro genitore, come ad esempio, nell'ipotesi di malattia, impegni lavorativi improrogabili, o altro genere di comprovato imprevisto.
Durante la settimana i genitori collaboreranno tra loro per accompagnare i figli alle varie attività e agli impegni ludici e/o ricreativi che sceglieranno di intraprendere. A tal fine i coniugi si garantiscono reciprocamente informazioni puntuali sui loro rispettivi impegni. In caso di impossibilità di un genitore ad accompagnare i figli nelle attività ed impegni come appena descritti per oggettive incombenze deve essere chiesta la disponibilità dell'altro coniuge a provvedervi prima di poter chiedere la collaborazione di altre persone.
Per le visite sanitarie dei figli, entrambi i genitori avranno la possibilità di parteciparvi e si forniranno informazioni reciproche su eventuali impegni e appuntamenti.
14 Il IGnor corrisponderà alla IGnora , quale concorso al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di 250,00 Euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita per le famiglie di operai e d'impiegati, e ciò fino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte della prole. Tale somma verrà versata dal IGnor sul conto corrente [...], c.c. presso FINECO BANK, Parte_1 intestato alla IGnor già noto oppure su altro conto corrente dalla stessa indicato per iscritto. Controparte_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole dovranno essere concordate e documentate, e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 5
I coniugi per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie fanno rinvio alle Linee Guida del CNF, da intendersi qui integralmente trascritte impegnandosi ad assumerle quale regolamento della suddivisione delle spese sia ordinarie che straordinarie.
15 L'Assegno Unico Universale - ed eventuali prestazioni previste dallo Stato nell'interesse dei figli - potranno essere percepite nell'interesse dei figli al 100% dalla IG.r . CP_1
16 I coniugi concorderanno la modifica di eventuali iscrizioni anagrafiche, per il rilascio e/o rinnovo di carte di identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio della prole.
Pertanto, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
In via principale: pronunciare sentenza di separazione personale alle condizioni di cui al paragrafo II.2 del presente atto;
ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese di legali.
Con il presente ricorso per la separazione dei coniugi le parti chiedono - inoltre - che venga pronunciata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conseguentemente, chiedevano – altresì – che, sempre in via principale, non appena diverrà procedibile la domanda di divorzio, allorché sarà decorso il termine di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970, che la causa venga rimessa sul ruolo e, previa sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore con il deposito di note di trattazione scritta in luogo della detta comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti, che fin da ora con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di non volersi riconciliare, e di volere sostituire l'udienza di comparizione con la trattazione scritta, disposti gli adempimenti consequenziali: VOGLIA L'On.le Tribunale adito:
- Accertare ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 898/1970, che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita e, conseguentemente, pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 02.06.2008, in Lamezia Terme.
- Confermare le statuizioni, tutte, anche economiche, indicate e concordate dai ricorrenti con la presente domanda di separazione e divorzio consensuale di cui al paragrafo II.2 del presente atto.
- Ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme giusta estratto per riassunto dell'atto di matrimonio atto n. 6, parte 2, serie A, Uff. 2 anno 2008.
- Dichiarare compensate le spese legali.
Si dichiara a tutti gli effetti di legge l'inesistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, la stessa domanda proposta con il presente ricorso o domande con essa connesse.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 572 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e cessazione effetti civilI del matrimonio, promosso congiuntamente e cumulativamente dai coniugi IG. - CF Parte_1 C.F._1
- nato a [...] ed in data 25/08/1976, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via
Cristoforo Colombo n. 20/1, presso lo studio dell'avv. MAZZA ROSINA – CF – PEC: C.F._2
- che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e IG.ra Email_1
- CF - nata ad [...] ed in data Controparte_1 C.F._3 6
07/11/1974, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via Formiti n. 11, presso lo studio dell'avv.
CARERE CARLO – CF – PEC: - che la rappresenta e C.F._5 Email_3 difende giusta procura alle liti in atti, unitamente all'avvo Manuel GIROLA del Foro di Milano come da Procura in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 23.07.2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 16 settembre 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, poi provvedendo ai descritti adempimenti con note di trattazione scritta depositate congiuntamente in cancelleria in data 11 settembre 2025.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza (vedi note separatamente depositate in cancelleria, ma entranbe in data 11 settemvre 2025).
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed 7
era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri,
i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme;
b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e
Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti);
3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 29 agosto 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970. 8
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo
473-bis. 29, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del vincolo matrimoniale, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 572/2025 RGVG, avente ad oggetto avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi IG. - CF - nato a [...] ed in data 25/08/1976, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Cristoforo Colombo n. 20/1, presso lo studio dell'avv.
MAZZA ROSINA – CF – PEC: - che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende giusta procura alle liti in atti, e IG.ra - CF - nata Controparte_1 C.F._3 ad LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 07/11/1974, rappresentata e difesa dagli avv.ti dall'avv. Manuel GIROLA
– CF - PEC: - del Foro di Milano e dell'avv. CARERE C.F._4 Email_2
CARLO – CF – PEC: – del Foro di Lamezia Terme, C.F._5 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in Lamezia Terme alla via Formiti n. 11, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG. - Parte_1
CF - nato a [...] ed in data 25/08/1976, elettivamente domiciliato in C.F._1
Lamezia Terme alla via Cristoforo Colombo n. 20/1, presso lo studio dell'avv. MAZZA ROSINA – CF
– PEC: - che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1 procura alle liti in atti e IG.ra - CF - nata a [...] Controparte_1 C.F._3
TERME (CZ) ed in data 07/11/1974, rappresentata e difesa dagli avv.ti dall'avv. Manuel GIROLA – CF
- PEC: - del Foro di Milano e dell'avv. CARERE C.F._4 Email_2
CARLO – CF – PEC: – del Foro di Lamezia Terme, C.F._5 Email_3 9
elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in Lamezia Terme alla via Formiti n. 11, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
A) Rapporti tra ricorrenti:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano reciprocamente, nel rapporto con i figli ed in loro presenza, a non utilizzare espressioni e/o a non assumere comportamenti che risultino denigratori della figura dell'altro genitore.
2) I ricorrenti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente tutte le informazioni che risultino utili per la crescita della prole e per garantirne un'adeguata cura.
3) Il IGno si impegna a trasferire la propria residenza in altra abitazione immediatamente Parte_1 dopo la pronuncia dei provvedimenti relativi al giudizio di separazione. Tale data non è prorogabile.
4) Il IGno sta provvedendo all'acquisto di un appartamento da adibire a propria abitazione Parte_1 in prossimità dell'appartamento già adibito a casa coniugale. Di tale circostanza è stata già informata la IG.ra
. CP_1
5) Le parti danno atto reciprocamente che gli arredi presenti nella casa coniugale sono di proprietà di entrambi i coniugi. Il IG. preleverà dalla suddetta casa i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva Parte_1 proprietà entro la data del suo trasferimento presso la sua nuova dimora. Il garage (posto al piano terra) ed il sottotetto che costituiscono pertinenze dell'appartamento coniugale attualmente adibito a deposito verrà lasciato nella disponibilità della IG.ra contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte del CP_1 IG. allorquando quest'ultimo preleverà i propri effetti personali. Diversamente, gli effetti Parte_1 personali appartenuti ai familiari del IG custoditi nel garage e nel sottotetto, nella misura in cui Parte_1 non ne compromettano il godimento da parte della IGnor , rimarranno presso i suddetti locali. CP_1
6 I ricorrenti dichiarano di aver già regolamentato tutti i rapporti economici tra loro pendenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra. Dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti, svolgendo entrambi attività lavorative sufficiente a garantire loro un adeguato reddito. Di conseguenza, rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di mantenimento personale, assegno alimentare e/o assistenza economica l'uno nei confronti dell'altro.
B) Rapporti con la prole:
7 I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Pt_2 Pt_3 prevalente presso la casa coniugale sita in Lamezia Terme via dei Mille n° 92 (quarto piano) insieme alla madre. A quest'ultima viene assegnata la casa coniugale soltanto in quanto genitore collocatario e per le finalità abitative dei figli minori. La IG.ra si farà carico del pagamento delle spese inerenti CP_1 all'amministrazione e la manutenzione ordinaria dell'abitazione adibita a casa coniugale vale a dire a titolo meramente esemplificativo: spese condominiali, tassa dei rifiuti ed utenze domestiche (elettricità, gas, telefonia, internet, etc.). La IGnora
, di conseguenza si obbliga a volturare tutte le utenze della casa coniugale a suo nome e a sostenere CP_1 le spese di cui sopra a seguito della pronuncia giudiziale di separazione.
8 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto e delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle 10
aspirazioni dei figli. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
9 Il IGnor frequenterà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità (da intendersi quale Parte_1 calendario ordinario la cui tabella è allegata al piano genitoriale):
a. Durante la settimana dal martedì dopo colazione (ore 9.30 per i giorni non scolastici) al giovedì mattina dopo colazione (ore 9.30 per i giorni non scolastici). I minori verranno accompagnati a scuola dal genitore con il quale hanno pernottato.
b. A fine settimana alternati: precisamente dal sabato mattina dopo colazione (ore 9.30), sino al lunedì dopo la colazione (ore 9.30).
I tempi e i modi di frequentazione sopra riportati potranno essere modificati su accordo delle parti, secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori, anche ascoltate le eIGenze dei minori.
10 Le vacanze estive (c.d. calendario estivo) da intendersi dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno verranno trascorse dai figli ripartendole tra i genitori in periodi uguali e concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sull'organizzazione delle vacanze estive o in caso di mancata decisione, i figli trascorreranno metà del tempo con il padre e la restante metà con la madre. Più in particolare, per quanto riguarda le vacanze estive a decorrere dal 2026, le parti osservano quanto segue: nel mese di luglio, entrambi i minori saranno impegnati per dieci giorni in un campo scout;
per la restante parte del mese di luglio trascorreranno dieci giorni con ciascun genitore;
nel mese di agosto resteranno quindici giorni con ciascun genitore.
Per la sola estate 2025, si concorda che i minori, nel mese di luglio, saranno impegnati per dieci giorni in un campo scout;
per il resto del mese staranno tre giorni presso la dimora estiva paterna e per quattro giorni presso la dimora estiva materna. Precisamente i minori staranno con il padre a partire dalle ore 13:30 del martedì (pranzo compreso) a venerdì fino alle ore 13:30 (pranzo con la madre); mentre staranno con la madre da venerdì alle ore 13.30 (pranzo compreso) a martedì fino all'ora di pranzo (pranzo escluso). Per il corrente anno entrambe le dimore estive sopra citate si trovano in Falerna Marina (CZ).
Le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse dai figli con i genitori con la seguente modalità. Per le vacanze natalizie - a decorrere dall'anno 2025 - le parti hanno stabilito che la cena e il pernotto dei minori del 24 dicembre saranno con la madre. Il 25 dicembre i minori saranno con il padre a partire dalle ore 10:00 e fino alle 19:00.
Il 26 dicembre per il pranzo i minori saranno con la madre dalle ore 10.00 e fino alle ore 19.00. Per il
Capodanno, il 31 dicembre a cena con il padre con pernotto e dalle 10:00 dell'1 gennaio fino alle 19:00 con la madre. La festività dell'Epifania sarà trascorsa dai minori con il padre a partire dalle 10:00 e fino alle 19:00.
Per la Pasqua 2026, stabiliscono che la domenica per il pranzo i minori saranno dalla madre (dalle 10:00 alle
19:00); il giorno di Pasquetta sarà con il padre (dalle 10:00 alle 19:00). È stata concordata la rotazione negli anni tra le suddette festività.
Per le altre festività si seguirà il calendario ordinario e così anche per i giorni non espressamente indicati durante le festività sopra riportate. Si allega al piano genitoriale lo schema che verrà usato per la frequentazione dei figli durante le festività.
I compleanni dei minori saranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori, seguendo il calendario ordinario.
La festa della mamma e quella del papà saranno trascorse dai figli con il relativo genitore dalle 10:00 alle 11
19:00. Qualora il 19 marzo non cada di domenica la festa del papà verrà festeggiata la prima domenica successiva. I genitori trascorreranno il rispettivo compleanno con i figli con orario dalle 10.00 alle 19.00.
Potranno concordare che i loro compleanni, qualora ricadano in giorno infrasettimanale, saranno trascorsi insieme ai figli la domenica successiva con orario dalle 10:00 alle 19:00.
I genitori potranno concordare dei giorni per vacanza con i figli durante il corso dell'anno con possibilità di recuperare i giorni a favore dell'altro genitore.
I festeggiamenti per eventi speciali che riguardano i figli verranno organizzati di comune accordo tra i genitori che concorderanno e sosterranno le relative spese al 50% ciascuno.
11 In ogni caso, i genitori si impegnano a privilegiare la serenità e le necessità dei figli, nonché i loro rispettivi impegni scolastici, sportivi e ricreativi. In generale, i genitori intendono favorire l'autonomia dei figli e il loro libero movimento in città, anche per raggiungere e rientrare da scuola.
12 I coniugi si impegnano reciprocamente a favorire e ad agevolare la frequentazione con i nonni e con i familiari di entrambi i rami genitoriali.
13 I ricorrenti si impegnano a prendersi cura dei figli in caso di impedimento, anche solo temporaneo, dell'altro genitore, come ad esempio, nell'ipotesi di malattia, impegni lavorativi improrogabili, o altro genere di comprovato imprevisto.
Durante la settimana i genitori collaboreranno tra loro per accompagnare i figli alle varie attività e agli impegni ludici e/o ricreativi che sceglieranno di intraprendere. A tal fine i coniugi si garantiscono reciprocamente informazioni puntuali sui loro rispettivi impegni. In caso di impossibilità di un genitore ad accompagnare i figli nelle attività ed impegni come appena descritti per oggettive incombenze deve essere chiesta la disponibilità dell'altro coniuge a provvedervi prima di poter chiedere la collaborazione di altre persone.
Per le visite sanitarie dei figli, entrambi i genitori avranno la possibilità di parteciparvi e si forniranno informazioni reciproche su eventuali impegni e appuntamenti.
14 Il IGnor corrisponderà alla IGnora , quale concorso al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di 250,00 Euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita per le famiglie di operai e d'impiegati, e ciò fino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte della prole. Tale somma verrà versata dal IGnor sul conto corrente [...], c.c. presso FINECO BANK, Parte_1 intestato alla IGnor già noto oppure su altro conto corrente dalla stessa indicato per iscritto. Controparte_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole dovranno essere concordate e documentate, e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie fanno rinvio alle Linee Guida del CNF, da intendersi qui integralmente trascritte impegnandosi ad assumerle quale regolamento della suddivisione delle spese sia ordinarie che straordinarie.
15 L'Assegno Unico Universale - ed eventuali prestazioni previste dallo Stato nell'interesse dei figli - potranno essere percepite nell'interesse dei figli al 100% dalla IG.r . CP_1
16 I coniugi concorderanno la modifica di eventuali iscrizioni anagrafiche, per il rilascio e/o rinnovo di carte di identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio della prole. 12
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di Lamezia Terme – atto n. 6, parte 2, serie A, Uff. 2 anno 2008 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO
DICHIARA
Che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio. integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 16/09/2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO