TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1013/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PICCO LAURA e dell'avv.to DA ROS DIEGO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to PICCO LAURA e dell'avv.to DA ROS DIEGO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fontanafredda (PN) il
15/03/1982, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto dd 15/01/1985 Rep. n. 37153 del Notaio Dott. del Persona_1
Distretto Notarile di Pordenone;
1 con i seguenti figli: nato il [...] e Persona_2 Per_3
nato il [...], maggiorenni ed economicamente
[...]
autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il SI. rimarrà a vivere nella casa familiare di sua Controparte_1
proprietà;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di non avere altre pretese economiche da far valere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando sin da ora ad ogni eventuale azione giudiziaria reciproca.
4) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e/o documenti necessari per l'espatrio.
5) le spese legali sono compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/05/2025, in sostituzione
2 dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 03/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Fontanafredda (PN), in data
[...]
15/03/1982;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di FONTANAFREDDA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto n. 2, parte 1, serie -);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna
3 sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 16/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1013/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PICCO LAURA e dell'avv.to DA ROS DIEGO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to PICCO LAURA e dell'avv.to DA ROS DIEGO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fontanafredda (PN) il
15/03/1982, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto dd 15/01/1985 Rep. n. 37153 del Notaio Dott. del Persona_1
Distretto Notarile di Pordenone;
1 con i seguenti figli: nato il [...] e Persona_2 Per_3
nato il [...], maggiorenni ed economicamente
[...]
autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il SI. rimarrà a vivere nella casa familiare di sua Controparte_1
proprietà;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di non avere altre pretese economiche da far valere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando sin da ora ad ogni eventuale azione giudiziaria reciproca.
4) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e/o documenti necessari per l'espatrio.
5) le spese legali sono compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/05/2025, in sostituzione
2 dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 03/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Fontanafredda (PN), in data
[...]
15/03/1982;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di FONTANAFREDDA (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto n. 2, parte 1, serie -);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna
3 sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 16/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4