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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg22641 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22641 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
FORMISANO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in
S. Giorgio a Cremano (NA), alla via De Lauzieres n. 33,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA), alla via De Lauzieres n. 33,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/12/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Pt_2
15/12/1990 e che dalla loro unione nascevano tre figli tutti maggiorenni
1 ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Napoli, al Parte_1
C.so San Giovanni n. 727, mentre il sig. continuerà ad abitare in Parte_2
Napoli, al C.so San Giovanni n. 862;
2) I coniugi, dichiarandosi economicamente indipendenti, rinunciano a qualunque somma a titolo di reciproco mantenimento;
3) I coniugi si autorizzano al cambio di residenza e/o al trasferimento in altra città, se ciò dovesse risultare utile allo svolgimento delle attività lavorative o professionali dell'uno e/o dell'altro;
4) le spese della presente procedura sono a carico di entrambi.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.3, parte II, s. A Sez. K, Parte_3
reg. Atti Matrimonio anno 1990);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22641 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
FORMISANO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in
S. Giorgio a Cremano (NA), alla via De Lauzieres n. 33,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA), alla via De Lauzieres n. 33,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/12/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Pt_2
15/12/1990 e che dalla loro unione nascevano tre figli tutti maggiorenni
1 ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Napoli, al Parte_1
C.so San Giovanni n. 727, mentre il sig. continuerà ad abitare in Parte_2
Napoli, al C.so San Giovanni n. 862;
2) I coniugi, dichiarandosi economicamente indipendenti, rinunciano a qualunque somma a titolo di reciproco mantenimento;
3) I coniugi si autorizzano al cambio di residenza e/o al trasferimento in altra città, se ciò dovesse risultare utile allo svolgimento delle attività lavorative o professionali dell'uno e/o dell'altro;
4) le spese della presente procedura sono a carico di entrambi.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.3, parte II, s. A Sez. K, Parte_3
reg. Atti Matrimonio anno 1990);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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