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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 341/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 341/2019 vertente
TRA
(C.F.: (DECEDUTO) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Parisi (C.F.: - pec: appellante C.F._2 Email_1
CONTRO
P.I.: ), in persona del rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Oliva (C.F.: ) – pec: C.F._3
e dall'avv. Maria Antonietta Abramo (C.F.: Email_2
) – pec: appellata C.F._4 Email_3
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ) e (CF.: Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Attinà (C.F.: C.F._6
– pec: appellati contumaci C.F._7 Email_4
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 946/2018 emessa dal Tribunale di Palmi pubblicata il 09.10.2018, nel procedimento n. 1316/2013.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 18.04.2019 l'odierno appellante impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi n. 946/2018, chiedendone la riforma.
Si costituiva la parte appellata con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
in appello depositata il 15.02.2020 mentre, con ordinanza del 14.04.2021, veniva dichiarata la contumacia di e . Controparte_2 CP_4
Dopo alcuni differimenti d'ufficio, in data 12.09.2024, l'avv. Parisi Fabrizio produceva, tardivamente e senza il deposito di note scritte, certificato di morte del proprio assistito, parte appellante, avvenuta il 23.05.2023; Parte_1
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 16.09.2024 e comunicata a tutte le parti, la
Corte di Appello, ritenuta la produzione dell'avv. - ancorché tardiva e non accompagnata da Pt_1
note - come finalizzata ad ottenere l'interruzione del processo, dichiarava interrotto il giudizio;
Successivamente, con decreto presidenziale del 27.12.2024 – comunicato a tutti i difensori – la
Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 20.02.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
tanto premesso e rilevato che:
all'udienza del 20.02.2025 solo parte appellata depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. riportandosi ai propri atti di causa e chiedendo, in via principale, l'estinzione del giudizio, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, in subordine, l'accoglimento delle proprie domande per come gradate nelle ultime note di udienza, nonché nei propri atti difensivi;
con ordinanza del 22.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la Corte di Appello, preso atto che erano state depositate note di trattazione scritta solo da parte appellata che aveva chiesto in via principale di dichiararsi l'estinzione del processo, assegnava la causa a sentenza;
dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 946/2018 emessa dal Tribunale di Palmi e pubblicata il CP_4
09.10.2018, nel procedimento n. 1316/2013, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 341/2019 vertente
TRA
(C.F.: (DECEDUTO) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Parisi (C.F.: - pec: appellante C.F._2 Email_1
CONTRO
P.I.: ), in persona del rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Oliva (C.F.: ) – pec: C.F._3
e dall'avv. Maria Antonietta Abramo (C.F.: Email_2
) – pec: appellata C.F._4 Email_3
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ) e (CF.: Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Attinà (C.F.: C.F._6
– pec: appellati contumaci C.F._7 Email_4
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 946/2018 emessa dal Tribunale di Palmi pubblicata il 09.10.2018, nel procedimento n. 1316/2013.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 18.04.2019 l'odierno appellante impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi n. 946/2018, chiedendone la riforma.
Si costituiva la parte appellata con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
in appello depositata il 15.02.2020 mentre, con ordinanza del 14.04.2021, veniva dichiarata la contumacia di e . Controparte_2 CP_4
Dopo alcuni differimenti d'ufficio, in data 12.09.2024, l'avv. Parisi Fabrizio produceva, tardivamente e senza il deposito di note scritte, certificato di morte del proprio assistito, parte appellante, avvenuta il 23.05.2023; Parte_1
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 16.09.2024 e comunicata a tutte le parti, la
Corte di Appello, ritenuta la produzione dell'avv. - ancorché tardiva e non accompagnata da Pt_1
note - come finalizzata ad ottenere l'interruzione del processo, dichiarava interrotto il giudizio;
Successivamente, con decreto presidenziale del 27.12.2024 – comunicato a tutti i difensori – la
Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 20.02.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti;
tanto premesso e rilevato che:
all'udienza del 20.02.2025 solo parte appellata depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. riportandosi ai propri atti di causa e chiedendo, in via principale, l'estinzione del giudizio, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e, in subordine, l'accoglimento delle proprie domande per come gradate nelle ultime note di udienza, nonché nei propri atti difensivi;
con ordinanza del 22.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la Corte di Appello, preso atto che erano state depositate note di trattazione scritta solo da parte appellata che aveva chiesto in via principale di dichiararsi l'estinzione del processo, assegnava la causa a sentenza;
dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 946/2018 emessa dal Tribunale di Palmi e pubblicata il CP_4
09.10.2018, nel procedimento n. 1316/2013, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito