CASS
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 21573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21573 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di AV LU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 19/09/2024 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AE GI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Maria Franca Mastrogiorgio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 19 aprile 2024 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza in data 29 settembre 2022 del Tribunale di Torino, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena irrogata a LU AV in anni 1, mesi 6 di reclusione per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione sulla prova del reato non essendo sufficiente lo spesometro e i dati incrociati nonché l'assenza di Penale Sent. Sez. 3 Num. 21573 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/04/2025 motivazione sull'elemento oggettivo (primo motivo) e l'assenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (secondo motivo). Nella memoria ribadisce le difese già svolte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima censura è meramente ripetitiva di una doglianza già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica della Corte territoriale che ha evidenziato che l'imputato non aveva contestato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate basato sulle risultanze contabili e sulle voci tracciate. Il ricorrente ha lamentato nuovamente con il ricorso per cassazione che dai conteggi non erano state detratte le spese ma non si è confrontato con la sentenza impugnata secondo cui le suddette spese non erano mai state documentate né in fase amministrativa né nel corso del procedimento penale. Si tratta dunque di un motivo generico e fattuale nonché esorbitante dai limiti di applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra le più recenti, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). Del pari inconsistente è la seconda censura. La Corte territoriale ha ritenuto comprovata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, richiamando il significativo importo, euro 224.0000 circa, dell'obbligo dichiarativo, con evasione dell'IRPEF nella misura di euro 89.647,00, la riconducibilità di tale inadempimento a una deliberata scelta dell'imprenditore di ignorare gli obblighi imposti dalla normativa fiscale nonché l'inserimento della condotta illecita in un più ampio contesto di significative e reiterate condotte omissive di dichiarazioni obbligatorie ai fini Irpef o Iva. Va ribadito, in tema di reati tributari, che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale (cfr. Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578). Le argomentazioni espresse nella 2 sentenza sono congrue e non manifestamente illogiche ed in linea con il suesposto principio di diritto e si sottraggono, pertanto, al sindacato di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 18 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AE GI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Maria Franca Mastrogiorgio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 19 aprile 2024 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza in data 29 settembre 2022 del Tribunale di Torino, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena irrogata a LU AV in anni 1, mesi 6 di reclusione per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione sulla prova del reato non essendo sufficiente lo spesometro e i dati incrociati nonché l'assenza di Penale Sent. Sez. 3 Num. 21573 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/04/2025 motivazione sull'elemento oggettivo (primo motivo) e l'assenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (secondo motivo). Nella memoria ribadisce le difese già svolte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima censura è meramente ripetitiva di una doglianza già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica della Corte territoriale che ha evidenziato che l'imputato non aveva contestato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate basato sulle risultanze contabili e sulle voci tracciate. Il ricorrente ha lamentato nuovamente con il ricorso per cassazione che dai conteggi non erano state detratte le spese ma non si è confrontato con la sentenza impugnata secondo cui le suddette spese non erano mai state documentate né in fase amministrativa né nel corso del procedimento penale. Si tratta dunque di un motivo generico e fattuale nonché esorbitante dai limiti di applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra le più recenti, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). Del pari inconsistente è la seconda censura. La Corte territoriale ha ritenuto comprovata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, richiamando il significativo importo, euro 224.0000 circa, dell'obbligo dichiarativo, con evasione dell'IRPEF nella misura di euro 89.647,00, la riconducibilità di tale inadempimento a una deliberata scelta dell'imprenditore di ignorare gli obblighi imposti dalla normativa fiscale nonché l'inserimento della condotta illecita in un più ampio contesto di significative e reiterate condotte omissive di dichiarazioni obbligatorie ai fini Irpef o Iva. Va ribadito, in tema di reati tributari, che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale (cfr. Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578). Le argomentazioni espresse nella 2 sentenza sono congrue e non manifestamente illogiche ed in linea con il suesposto principio di diritto e si sottraggono, pertanto, al sindacato di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 18 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente