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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3307/2024 R.G.
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.3307 del R.A.L. dell'anno
2024 promossa, con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'Avv. Paolo
Zinzi, con cui elettivamente domicilia
ricorrente
contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore in carica - Controparte_3
, in persona del Dirigente pro tempore
[...]
convenuti nonché nei confronti
di tutti gli altri soggetti contro interessati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale ATA, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ivi compresa
posizionata al n. 149 con punteggio di Controparte_4
19,55 per la graduatoria di Assistente Amministrativo
controinteressati
Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio di leva obbligatorio svolto nel periodo dal 18.8.1987 all'11.8.1988, non in costanza di nomina e dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. In particolare, l'attore - previo riconoscimento a proprio favore, per il predetto servizio di leva, del punteggio integrale di 6 punti (ovvero 0,50 punti per ciascuno dei 12 mesi di servizio prestato), in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto di 0,60 punti (ovvero 0,05 punti per ogni mese di servizio militare prestato) – ha chiesto l'attribuzione di punti
24,90 (19,50+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo o del diverso punteggio ritenuto corretto. Per l'effetto, il ricorrente ha chiesto di condannare il e comunque tutti i Controparte_1 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per il profilo di assistente amministrativo valide per il triennio
2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. In ogni caso, il ricorrente ha chiesto di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della sua posizione e del suo diritto soggettivo.
2 A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha dedotto di aver proposto domanda per inserimento/conferma/aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2024-2027, e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 89/2024, che prevede l'attribuzione a 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
In forza del D.M. 89/2024, in particolare, l'amministrazione distingueva il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, da quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
L'attore ha sostenuto la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha chiesto la disapplicazione per contrarietà all'art.485, comma 7, D.Lgs. 297/1994, agli artt.3 e 52
Cost., e all'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010.
Ritualmente notificato il ricorso al
[...]
, il convenuto si è costituito Controparte_5 CP_1 chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, in via preliminare, di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti di quanti verrebbero lesi dall'accoglimento del ricorso. In via principale, il ha chiesto di respingere il ricorso, rigettando le pretese vantate CP_1 dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In ogni caso, il ha chiesto di condannare il ricorrente CP_1
a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis c.p.c.. In via
3 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, il ha chiesto di volersi disporre l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite e/o comunque la riduzione delle stesse stante la serialità e ripetitività di tale tipo di contenzioso.
Sono rimasti contumaci, invece, gli altri convenuti.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che il ricorrente ha convenuto in giudizio oltre al , anche l' Controparte_1 [...]
, che è mera articolazione periferica del Controparte_3 CP_1 priva di soggettività giuridica. Infatti, “l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n.
103", precisa il 4 riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del
Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettivi certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo
Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo
4 novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del
Ministro competente” (Cass., 16 maggio 2016 n.9998; Cass., 26 marzo
2008, n. 7862). I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel CP_1 tempo, pur richiamando la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16, comma 1°, lettera f, D.Lgs. n.165/2001, non hanno dotato di personalità giuridica né l' , né CP_3 Controparte_6 tantomeno l' . Conseguentemente gli Uffici Controparte_3 scolastici regionali e provinciali restano articolazioni interne al CP_1
(Cass., 3 novembre 2011, n. 22743) e unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio è il . Controparte_1
Nel merito, le domande del ricorrente sono infondate.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del D.M. 89/2024 laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, la circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, per violazione dell'art.485, comma 7, D.Lgs. n.297/94.
Gli assunti di parte ricorrente sono infondati, come evidenziato dalla
Corte di Cassazione con la recente sentenza n.22432/2024, che ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M.
n. 50 del 2021 (e dunque tutti i decreti ministeriali successivi di aggiornamento delle graduatorie ATA, quale appunto il D.M. 89/2024 dedotto in giudizio), riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque
5 aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno giudizio - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo
2020, n.5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021,
n.41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria
Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Va intanto precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art.485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del
6 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Si deve poi rilevare come il D.M. n. 89 del 2024, che riguarda il personale
ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All.
A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.),
7 se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
La Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha osservato che l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n.66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma
2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli
«a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9 Il D.M. - ha osservato la Cassazione nella richiamata sentenza n.22432/2024 - regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla
Cassazione (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento, la Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha osservato che vanno svolte due ulteriori considerazioni.
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare,
10 ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art.18, co., 4, D. Lgs. n.40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art.1014, co. 1, D. Lgs.
n.66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art.678, co. 9, del medesimo D. Lgs.) e ora, in esito al
D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n.74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art.18, co., 4 del D. Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
11 Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato.
La reiezione del ricorso va peraltro accompagnata dalla compensazione delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema ed essendo stato quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità nella richiamata sentenza n.22432/2024 della Cassazione, intervenuta successivamente alla introduzione del giudizio definito con la presente sentenza.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
Frosinone, 12/03/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
12
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.3307 del R.A.L. dell'anno
2024 promossa, con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'Avv. Paolo
Zinzi, con cui elettivamente domicilia
ricorrente
contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore in carica - Controparte_3
, in persona del Dirigente pro tempore
[...]
convenuti nonché nei confronti
di tutti gli altri soggetti contro interessati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale ATA, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ivi compresa
posizionata al n. 149 con punteggio di Controparte_4
19,55 per la graduatoria di Assistente Amministrativo
controinteressati
Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio di leva obbligatorio svolto nel periodo dal 18.8.1987 all'11.8.1988, non in costanza di nomina e dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. In particolare, l'attore - previo riconoscimento a proprio favore, per il predetto servizio di leva, del punteggio integrale di 6 punti (ovvero 0,50 punti per ciascuno dei 12 mesi di servizio prestato), in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto di 0,60 punti (ovvero 0,05 punti per ogni mese di servizio militare prestato) – ha chiesto l'attribuzione di punti
24,90 (19,50+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo o del diverso punteggio ritenuto corretto. Per l'effetto, il ricorrente ha chiesto di condannare il e comunque tutti i Controparte_1 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per il profilo di assistente amministrativo valide per il triennio
2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. In ogni caso, il ricorrente ha chiesto di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della sua posizione e del suo diritto soggettivo.
2 A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha dedotto di aver proposto domanda per inserimento/conferma/aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2024-2027, e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 89/2024, che prevede l'attribuzione a 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
In forza del D.M. 89/2024, in particolare, l'amministrazione distingueva il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, da quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
L'attore ha sostenuto la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha chiesto la disapplicazione per contrarietà all'art.485, comma 7, D.Lgs. 297/1994, agli artt.3 e 52
Cost., e all'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010.
Ritualmente notificato il ricorso al
[...]
, il convenuto si è costituito Controparte_5 CP_1 chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, in via preliminare, di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti di quanti verrebbero lesi dall'accoglimento del ricorso. In via principale, il ha chiesto di respingere il ricorso, rigettando le pretese vantate CP_1 dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In ogni caso, il ha chiesto di condannare il ricorrente CP_1
a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolate secondo quanto previsto dall'art.152 bis c.p.c.. In via
3 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, il ha chiesto di volersi disporre l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite e/o comunque la riduzione delle stesse stante la serialità e ripetitività di tale tipo di contenzioso.
Sono rimasti contumaci, invece, gli altri convenuti.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che il ricorrente ha convenuto in giudizio oltre al , anche l' Controparte_1 [...]
, che è mera articolazione periferica del Controparte_3 CP_1 priva di soggettività giuridica. Infatti, “l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n.
103", precisa il 4 riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del
Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettivi certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo
Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo
4 novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del
Ministro competente” (Cass., 16 maggio 2016 n.9998; Cass., 26 marzo
2008, n. 7862). I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel CP_1 tempo, pur richiamando la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16, comma 1°, lettera f, D.Lgs. n.165/2001, non hanno dotato di personalità giuridica né l' , né CP_3 Controparte_6 tantomeno l' . Conseguentemente gli Uffici Controparte_3 scolastici regionali e provinciali restano articolazioni interne al CP_1
(Cass., 3 novembre 2011, n. 22743) e unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio è il . Controparte_1
Nel merito, le domande del ricorrente sono infondate.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del D.M. 89/2024 laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, la circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, per violazione dell'art.485, comma 7, D.Lgs. n.297/94.
Gli assunti di parte ricorrente sono infondati, come evidenziato dalla
Corte di Cassazione con la recente sentenza n.22432/2024, che ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M.
n. 50 del 2021 (e dunque tutti i decreti ministeriali successivi di aggiornamento delle graduatorie ATA, quale appunto il D.M. 89/2024 dedotto in giudizio), riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque
5 aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno giudizio - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo
2020, n.5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021,
n.41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria
Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Va intanto precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art.485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del
6 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Si deve poi rilevare come il D.M. n. 89 del 2024, che riguarda il personale
ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All.
A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello
“effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.),
7 se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
La Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha osservato che l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n.66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma
2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli
«a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9 Il D.M. - ha osservato la Cassazione nella richiamata sentenza n.22432/2024 - regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla
Cassazione (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento, la Cassazione, nella richiamata sentenza n.22432/2024, ha osservato che vanno svolte due ulteriori considerazioni.
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare,
10 ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art.18, co., 4, D. Lgs. n.40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art.1014, co. 1, D. Lgs.
n.66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art.678, co. 9, del medesimo D. Lgs.) e ora, in esito al
D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n.74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art.18, co., 4 del D. Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
11 Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato.
La reiezione del ricorso va peraltro accompagnata dalla compensazione delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema ed essendo stato quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità nella richiamata sentenza n.22432/2024 della Cassazione, intervenuta successivamente alla introduzione del giudizio definito con la presente sentenza.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
Frosinone, 12/03/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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