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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 09/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. MULETTI ALESSIA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata telematicamente il 29/01/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Gombito in data 25/09/2003 (atto trascritto presso i CP_1
registri dello Stato Civile del Comune medesimo, atto n. 2, Parte II serie A), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla Per_1 Per_2
moglie con sentenza del Tribunale di Cremona n. 472/2022 pubblicata il 7/10/2022, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il ricorrente, inoltre, chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , Per_2 con collocamento dello stesso presso la madre, quantificando il proprio onere di mantenimento in €
225 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il ricorrente, infine chiedeva di confermare la ripartizione al 50% dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali e di revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne e autosufficiente. Per_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 28/11/2024, compariva la sola parte ricorrente e il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente;
sentito il ricorrente, il Giudice, in via temporanea e urgente, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione e ordinava alla parte ricorrente di depositare copia della sentenza di separazione e dell'atto integrale di matrimonio.
Alla successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte, il difensore della parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/02/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
in Gombito in data 25/09/2003 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune medesimo, atto n. 2, Parte II serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Cremona n. 472/2022 pubblicata il 7/10/2022 (passata in giudicato, vedi documenti in atti).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Considerato che il figlio (nato il [...]) è ormai maggiorenne, deve limitarsi la trattazione Per_1
della questione al solo minore (nato il [...]). Per_2
Al riguardo, la parte ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha chiesto la conferma del vigente regime di affido condiviso con collocamento del minore presso la madre, conformemente a quanto già disposto in sede di separazione. In proposito, osserva il Tribunale che la documentazione depositata e le verbalizzazioni della parte consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale vista la richiesta del ricorrente, reputandosi l'esame manifestamente superfluo e in contrasto con l'interesse dello stesso minore, già coinvolto nel conflitto tra i genitori in sede di separazione.
Ciò posto, nel merito, reputa il Collegio che gli elementi in atti e le verbalizzazioni della parte siano tali da non indicare profili di inidoneità in capo ai genitori. Infatti, in sede di separazione le parti hanno dato dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse dei minori definendo il giudizio con conclusioni congiunte e gestendo, in seguito, la responsabilità in modo condiviso.
Ebbene, reputa il Tribunale che possa quindi confermarsi la prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale delle parti, ritenendosi che le modalità di esercizio della responsabilità prescelte dai coniugi siano tali da garantire al minore un rapporto stabile ed equilibrato ciascun genitore, pur nel rispetto delle reciproche esigenze e delle condizioni di vita di ciascuno.
Alla luce di quanto esposto, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, tenuto conto delle verbalizzazioni della parte ricorrente, può pertanto confermarsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo.
rimarrà collocato presso la madre, con la quale egli è sempre rimasto a vivere. Per_2
Quanto alle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, non può non considerarsi che
(nato il [...]), quasi diciassettenne, ha raggiunto una età e maturità tale da poter Per_2 gestire in autonomia gli incontri con il padre, tenuto conto anche di quanto da quest'ultimo riferito.
Le frequentazioni sono quindi rimesse alla libera determinazione padre/figlio.
*
Il contributo paterno al mantenimento della prole Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del
26/09/2011). Nondimeno, in materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n. 17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019). In questo quadro,
l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Tanto premesso, osserva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che (nato il Per_1
9/10/2004), ormai ventenne, si sta dedicando a una attività lavorativa;
infatti, egli è stato assunto a far data dal 6/11/2023 presso Macchspe s.r.l. con contratto di apprendistato professionalizzante, contratto fisiologicamente destinato alla assunzione definitiva che garantisce al giovane una retribuzione di oltre € 900 mensili (v. busta paga depositata in atti). Tale elemento, anche in rapporto all'età del figlio e alle sostanze del padre, così come dallo stesso rappresentate e documentate, giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, ribadito che il diritto del figlio permane nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. D'altra parte deve considerarsi che, a fronte dell'istanza di revoca proposta dal genitore obbligato, è onere del beneficiario dell'assegno provare non solo la mancanza di indipendenza economica del figlio, precondizione del diritto preteso, ma anche che questi abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, ovvero si sia attivato nella ricerca di un lavoro;
difatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (in tal senso, ex multis, Cass. n. 26875/2023 del 20/09/2023).
Dunque, avendo raggiunto ormai da tempo la maggiore età, l'onere di provare la sussistenza Per_1
dei presupposti per il riconoscimento del diritto a un mantenimento ulteriore grava sul soggetto attivo del rapporto che, tuttavia, nel giudizio odierno non si è costituito né ha formulato alcuna domanda in tal senso. Ne consegue che la domanda di revoca deve essere accolta.
Quanto, invece, al minore (nato il [...]), permanendo certamente l'obbligo di Per_2
mantenimento in capo ai genitori, ai fini della quantificazione dell'onere contributivo gravante sul ricorrente devono valutarsi le posizioni economiche e reddituali delle parti.
In specie, a dichiarato di essere un coltivatore diretto;
dai documenti fiscali in atti Parte_1 emerge un volume d'affari nel 2022 di € 27496 (mod. iva 2023), di € 27851 nel 2021 (mod. iva 2022)
e di € 19850 nel 2020 (mod. IVA 2021). Egli è proprietario dell'immobile in cui abita e di alcuni terreni siti in Gombito. è inoltre intestatario di un deposito titoli con controvalore Parte_1 di € 5.046,74.
Quanto alla situazione economica e reddituale di il Tribunale non ha disposizione CP_1
elementi precisi non essendosi ella costituita in giudizio;
deve comunque ritenersi che la resistente, vista anche l'età (classe 1979), non sia limitata nella propria capacità lavorativa, tenuto conto anche di quanto verbalizzato in atti e quanto statuito in sede di separazione.
Orbene, all'esito del Giudizio, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del Per_2 padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di € 250 mensili.
L'importo è da considerarsi proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita del minore, nonché sostenibile dal ricorrente, considerato il venir meno dell'onere di mantenimento in favore del figlio e tenuto conto dell'impegno assunto dalla parte in sede di separazione, Per_1 aggiornando l'importo alla data odierna secondo gli indici di rivalutazione ISTAT.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale. Quanto all'assegno unico, il Collegio, in difetto di accordo tra i genitori, nulla dispone, in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art. 6.
*
Quanto al contributo nei confronti del coniuge, osservato che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale il coniuge beneficiario perde automaticamente il diritto al mantenimento statuito in sede di separazione, atteso che contumace nel presente giudizio, non ha svolto alcuna CP_1
domanda di assegno divorzile, nulla deve essere disposto in suo favore.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, disattesa ogni altra domanda e istanza, così statuisce:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Gombito in data 25/09/2003 (atto trascritto presso i registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune medesimo, atto n. 2, Parte II serie A);
2. Conferma l'affidamento in via condivisa del figlio (nato il [...]) a Per_2
entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre;
3. Dispone che le frequentazioni tra e il padre avvengano su libero accordo Per_2
padre/figlio; le festività saranno regolate secondo il regime dell'alternanza annuale: il giorno di Natale con un genitore, il giorno di Santo Stefano con l'altro; il 1° gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro; durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche consecutive, in un periodo da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
mediante versamento a entro il giorno 15 di ogni mese, Per_2 CP_1 dell'importo mensile di € 250, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF
Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. Revoca, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il contributo al mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio Per_1
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Gombito per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 09/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. MULETTI ALESSIA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata telematicamente il 29/01/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Gombito in data 25/09/2003 (atto trascritto presso i CP_1
registri dello Stato Civile del Comune medesimo, atto n. 2, Parte II serie A), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla Per_1 Per_2
moglie con sentenza del Tribunale di Cremona n. 472/2022 pubblicata il 7/10/2022, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il ricorrente, inoltre, chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , Per_2 con collocamento dello stesso presso la madre, quantificando il proprio onere di mantenimento in €
225 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il ricorrente, infine chiedeva di confermare la ripartizione al 50% dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali e di revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne e autosufficiente. Per_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 28/11/2024, compariva la sola parte ricorrente e il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente;
sentito il ricorrente, il Giudice, in via temporanea e urgente, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione e ordinava alla parte ricorrente di depositare copia della sentenza di separazione e dell'atto integrale di matrimonio.
Alla successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte, il difensore della parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/02/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
in Gombito in data 25/09/2003 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune medesimo, atto n. 2, Parte II serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Cremona n. 472/2022 pubblicata il 7/10/2022 (passata in giudicato, vedi documenti in atti).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Considerato che il figlio (nato il [...]) è ormai maggiorenne, deve limitarsi la trattazione Per_1
della questione al solo minore (nato il [...]). Per_2
Al riguardo, la parte ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha chiesto la conferma del vigente regime di affido condiviso con collocamento del minore presso la madre, conformemente a quanto già disposto in sede di separazione. In proposito, osserva il Tribunale che la documentazione depositata e le verbalizzazioni della parte consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale vista la richiesta del ricorrente, reputandosi l'esame manifestamente superfluo e in contrasto con l'interesse dello stesso minore, già coinvolto nel conflitto tra i genitori in sede di separazione.
Ciò posto, nel merito, reputa il Collegio che gli elementi in atti e le verbalizzazioni della parte siano tali da non indicare profili di inidoneità in capo ai genitori. Infatti, in sede di separazione le parti hanno dato dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse dei minori definendo il giudizio con conclusioni congiunte e gestendo, in seguito, la responsabilità in modo condiviso.
Ebbene, reputa il Tribunale che possa quindi confermarsi la prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale delle parti, ritenendosi che le modalità di esercizio della responsabilità prescelte dai coniugi siano tali da garantire al minore un rapporto stabile ed equilibrato ciascun genitore, pur nel rispetto delle reciproche esigenze e delle condizioni di vita di ciascuno.
Alla luce di quanto esposto, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, tenuto conto delle verbalizzazioni della parte ricorrente, può pertanto confermarsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo.
rimarrà collocato presso la madre, con la quale egli è sempre rimasto a vivere. Per_2
Quanto alle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, non può non considerarsi che
(nato il [...]), quasi diciassettenne, ha raggiunto una età e maturità tale da poter Per_2 gestire in autonomia gli incontri con il padre, tenuto conto anche di quanto da quest'ultimo riferito.
Le frequentazioni sono quindi rimesse alla libera determinazione padre/figlio.
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Il contributo paterno al mantenimento della prole Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del
26/09/2011). Nondimeno, in materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n. 17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019). In questo quadro,
l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Tanto premesso, osserva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che (nato il Per_1
9/10/2004), ormai ventenne, si sta dedicando a una attività lavorativa;
infatti, egli è stato assunto a far data dal 6/11/2023 presso Macchspe s.r.l. con contratto di apprendistato professionalizzante, contratto fisiologicamente destinato alla assunzione definitiva che garantisce al giovane una retribuzione di oltre € 900 mensili (v. busta paga depositata in atti). Tale elemento, anche in rapporto all'età del figlio e alle sostanze del padre, così come dallo stesso rappresentate e documentate, giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, ribadito che il diritto del figlio permane nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. D'altra parte deve considerarsi che, a fronte dell'istanza di revoca proposta dal genitore obbligato, è onere del beneficiario dell'assegno provare non solo la mancanza di indipendenza economica del figlio, precondizione del diritto preteso, ma anche che questi abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, ovvero si sia attivato nella ricerca di un lavoro;
difatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (in tal senso, ex multis, Cass. n. 26875/2023 del 20/09/2023).
Dunque, avendo raggiunto ormai da tempo la maggiore età, l'onere di provare la sussistenza Per_1
dei presupposti per il riconoscimento del diritto a un mantenimento ulteriore grava sul soggetto attivo del rapporto che, tuttavia, nel giudizio odierno non si è costituito né ha formulato alcuna domanda in tal senso. Ne consegue che la domanda di revoca deve essere accolta.
Quanto, invece, al minore (nato il [...]), permanendo certamente l'obbligo di Per_2
mantenimento in capo ai genitori, ai fini della quantificazione dell'onere contributivo gravante sul ricorrente devono valutarsi le posizioni economiche e reddituali delle parti.
In specie, a dichiarato di essere un coltivatore diretto;
dai documenti fiscali in atti Parte_1 emerge un volume d'affari nel 2022 di € 27496 (mod. iva 2023), di € 27851 nel 2021 (mod. iva 2022)
e di € 19850 nel 2020 (mod. IVA 2021). Egli è proprietario dell'immobile in cui abita e di alcuni terreni siti in Gombito. è inoltre intestatario di un deposito titoli con controvalore Parte_1 di € 5.046,74.
Quanto alla situazione economica e reddituale di il Tribunale non ha disposizione CP_1
elementi precisi non essendosi ella costituita in giudizio;
deve comunque ritenersi che la resistente, vista anche l'età (classe 1979), non sia limitata nella propria capacità lavorativa, tenuto conto anche di quanto verbalizzato in atti e quanto statuito in sede di separazione.
Orbene, all'esito del Giudizio, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del Per_2 padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di € 250 mensili.
L'importo è da considerarsi proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita del minore, nonché sostenibile dal ricorrente, considerato il venir meno dell'onere di mantenimento in favore del figlio e tenuto conto dell'impegno assunto dalla parte in sede di separazione, Per_1 aggiornando l'importo alla data odierna secondo gli indici di rivalutazione ISTAT.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale. Quanto all'assegno unico, il Collegio, in difetto di accordo tra i genitori, nulla dispone, in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art. 6.
*
Quanto al contributo nei confronti del coniuge, osservato che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale il coniuge beneficiario perde automaticamente il diritto al mantenimento statuito in sede di separazione, atteso che contumace nel presente giudizio, non ha svolto alcuna CP_1
domanda di assegno divorzile, nulla deve essere disposto in suo favore.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, disattesa ogni altra domanda e istanza, così statuisce:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Gombito in data 25/09/2003 (atto trascritto presso i registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune medesimo, atto n. 2, Parte II serie A);
2. Conferma l'affidamento in via condivisa del figlio (nato il [...]) a Per_2
entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre;
3. Dispone che le frequentazioni tra e il padre avvengano su libero accordo Per_2
padre/figlio; le festività saranno regolate secondo il regime dell'alternanza annuale: il giorno di Natale con un genitore, il giorno di Santo Stefano con l'altro; il 1° gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro; durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche consecutive, in un periodo da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
mediante versamento a entro il giorno 15 di ogni mese, Per_2 CP_1 dell'importo mensile di € 250, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF
Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. Revoca, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il contributo al mantenimento a carico del ricorrente in favore del figlio Per_1
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Gombito per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato