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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8720 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1725/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla via Domenico di Gravina n. 19, presso lo studio dell'avv.
RE De IE, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER DE MA TT: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dei benefici ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
24.1.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al Parte_1
R.G. n. 21669/2023) per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18/80), nonché per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, legge n. 104/92, relativamente alla domanda amministrativa del 15.2.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u., dott.
nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato: “[…] si conferma Persona_1 per la signora quanto riconosciuto dalla Commissione di prima Parte_1
Istanza”, ritenendo insussistenti i requisiti medici per l'ottenimento dell'indennità
d'accompagnamento.
Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando, in particolare, la sottovalutazione del complesso morboso sofferto sia in ordine al deficit motorio (come da certificazione
ASL del 27.10.2023, con contestuale prescrizione di sedia a rotelle), che in ordine alla patologia neurologica;
nonchè l'omessa risposta al quesito circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, co. 3, legge n. 104/92.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonché ad essere riconosciuta portatrice di handicap con gravità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, all'udienza del 26.6.2025, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa depositata, l'udienza del
25.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa, quindi, veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
2 Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha diagnosticato in capo alla sig.ra le Parte_1 seguenti patologie: “disturbo depressivo maggiore (depressione endogena grave), artrosi polidistrettuale, esiti intervento di coxartrosi sinistra, ipertensione arteriosa”, non riconoscendo in sede di primo accesso la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti del quotidiano, ma non pronunciandosi circa i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta. All'esito di tale esame, soffermandosi sull'incidenza delle patologie diagnosticate, riconosceva che: “[…] L'ipertensione arteriosa è ben controllata farmacologicamente, agli atti non emergono complicazioni di organo. L'artrosi polidistrettuale è localizzata soprattutto al rachide lombare e alle grosse articolazioni;
è stata operata di protesi anca sinistra. Dall'anamnesi effettuata riferisce che a casa si muove con girello. Il trofismo degli arti inferiori è lievemente ridotto, invitata ad alzarsi rifiuta perché riferisce di avere paura di una crisi lipotimica e non collabora ulteriormente alla visita, non permettendo il completamento della stessa. All'esame neurologico si evidenzia che la paziente non ha difficoltà ad accedere ad un discorso: è vigile, discretamente orientata nel tempo e nello spazio, l'eloquio è strutturato;
la memoria di fissazione e quella a breve termine sono nei limiti. Sono presenti turbe del comportamento che si la portano a rifiutarsi di essere ulteriormente visitata, e uno stato depressivo maggiore in cura farmacologica.”.
Ha così concluso: “[…] La carenza di documentazione nella citata operazione peritale (precedenti visite ortopediche con riferimento alla deambulazione, referti rx anche, ecc.) unitamente alla mancata collaborazione della perizianda (rifiuto nel completamento della visita), e non ultimo la mancata presentazione degli approfondimenti specialistici richiesti, non permettono allo scrivente il supporto oggettivo necessario al riconoscere l'indennità di accompagnamento. Pertanto allo stato si conferma per la signora quanto riconosciuto dalla Commissione di prima Istanza”. Parte_1
3 Il c.t.u. – nei chiarimenti richiesti – da un lato, ha replicato alle contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione;
dall'altro, ha risposto al quesito circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, co. 3, legge n. 104/92: “[…] Le difficoltà deambulatorie della suddetta, non emergono né dall'esame obiettivo effettuato in data 22/03/2023 nella visita della Commissione di prima Istanza, né dall'esame obiettivo rilasciato dal medico certificatore per il riconoscimento dei requisiti di invalidità. E' presente un vuoto nella documentazione circa la problematica ortopedica e precisamente la difficoltà deambulatoria dal 22/03/2023 al 20/10/2023 quando si attesta una richiesta di ausilio
(carrozzina) da parte del dr. centro per “deambulazione Controparte_3 difficoltata”. Ciò nonostante all'anamnesi effettuata durante la ctu è emerso che a casa usa il deambulatore e all'esterno la carrozzina. Per tale motivo, insieme al mancato completamento della visita per rifiuto della perizianda, lo scrivente ha ritenuto necessario richiedere una relazione ortopedica ai fini medico legali. Tale visita ortopedica allegata agli atti ed effettuata il 25/09/2024 presso , non possiede i requisiti di una CP_3 visita medico legale perché manca del riconoscimento della perizianda mediante documento e pertanto non è valutabile. Concludendo non essendoci il riconoscimento della persona, non è sufficiente quanto contestato dall'avvocato nel ricorso ovvero che sia stato pagato un ticket per una prestazione medico-legale per rendere valido a tal fine la certificazione. Era stata richiesta inoltre una visita specialistica per la patologia neurologica non prodotta in tempo utile. Pertanto, si conferma alla signora Parte_1
la percentuale di invalidità del 100 % , mentre le viene riconosciuto l'handicap
[...] art.3 comma 3 dal mese di ottobre 2023”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio, sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta,
l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 19545/2016).
Pertanto, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal c.t.u., deve ritenersi che la sig.ra nonostante sia stata accertata invalida in misura del 100%, sia in grado di Parte_1 compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, non necessitando dell'aiuto permanente di un accompagnatore. Al contrario, il consulente ha riconosciuto che le
4 patologie sofferte dall'istante soddisfano i presupposti di cui all'art. 3, co. 3, legge n.
104/1992.
Alla luce di tali considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, va dichiarata la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Parte_1 riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, legge n. 104/1992, con decorrenza dall'ottobre 2023.
3. Il parziale accoglimento della domanda, giustifica la compensazione per metà delle spese della doppia fase del giudizio;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022.
Liquidazione effettuata tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. RE De IE dichiaratasi antistataria. CP_ Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
o in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici Parte_1 di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con decorrenza dall'ottobre 2023;
o rigetta per il resto;
CP_
o pone a carico dell' le spese della c.t.u.; CP_
o compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre I.VA.,
C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con distrazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1725/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla via Domenico di Gravina n. 19, presso lo studio dell'avv.
RE De IE, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER DE MA TT: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dei benefici ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
24.1.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al Parte_1
R.G. n. 21669/2023) per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18/80), nonché per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, legge n. 104/92, relativamente alla domanda amministrativa del 15.2.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u., dott.
nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato: “[…] si conferma Persona_1 per la signora quanto riconosciuto dalla Commissione di prima Parte_1
Istanza”, ritenendo insussistenti i requisiti medici per l'ottenimento dell'indennità
d'accompagnamento.
Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando, in particolare, la sottovalutazione del complesso morboso sofferto sia in ordine al deficit motorio (come da certificazione
ASL del 27.10.2023, con contestuale prescrizione di sedia a rotelle), che in ordine alla patologia neurologica;
nonchè l'omessa risposta al quesito circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, co. 3, legge n. 104/92.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonché ad essere riconosciuta portatrice di handicap con gravità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, all'udienza del 26.6.2025, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa depositata, l'udienza del
25.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa, quindi, veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
2 Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha diagnosticato in capo alla sig.ra le Parte_1 seguenti patologie: “disturbo depressivo maggiore (depressione endogena grave), artrosi polidistrettuale, esiti intervento di coxartrosi sinistra, ipertensione arteriosa”, non riconoscendo in sede di primo accesso la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti del quotidiano, ma non pronunciandosi circa i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta. All'esito di tale esame, soffermandosi sull'incidenza delle patologie diagnosticate, riconosceva che: “[…] L'ipertensione arteriosa è ben controllata farmacologicamente, agli atti non emergono complicazioni di organo. L'artrosi polidistrettuale è localizzata soprattutto al rachide lombare e alle grosse articolazioni;
è stata operata di protesi anca sinistra. Dall'anamnesi effettuata riferisce che a casa si muove con girello. Il trofismo degli arti inferiori è lievemente ridotto, invitata ad alzarsi rifiuta perché riferisce di avere paura di una crisi lipotimica e non collabora ulteriormente alla visita, non permettendo il completamento della stessa. All'esame neurologico si evidenzia che la paziente non ha difficoltà ad accedere ad un discorso: è vigile, discretamente orientata nel tempo e nello spazio, l'eloquio è strutturato;
la memoria di fissazione e quella a breve termine sono nei limiti. Sono presenti turbe del comportamento che si la portano a rifiutarsi di essere ulteriormente visitata, e uno stato depressivo maggiore in cura farmacologica.”.
Ha così concluso: “[…] La carenza di documentazione nella citata operazione peritale (precedenti visite ortopediche con riferimento alla deambulazione, referti rx anche, ecc.) unitamente alla mancata collaborazione della perizianda (rifiuto nel completamento della visita), e non ultimo la mancata presentazione degli approfondimenti specialistici richiesti, non permettono allo scrivente il supporto oggettivo necessario al riconoscere l'indennità di accompagnamento. Pertanto allo stato si conferma per la signora quanto riconosciuto dalla Commissione di prima Istanza”. Parte_1
3 Il c.t.u. – nei chiarimenti richiesti – da un lato, ha replicato alle contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione;
dall'altro, ha risposto al quesito circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, co. 3, legge n. 104/92: “[…] Le difficoltà deambulatorie della suddetta, non emergono né dall'esame obiettivo effettuato in data 22/03/2023 nella visita della Commissione di prima Istanza, né dall'esame obiettivo rilasciato dal medico certificatore per il riconoscimento dei requisiti di invalidità. E' presente un vuoto nella documentazione circa la problematica ortopedica e precisamente la difficoltà deambulatoria dal 22/03/2023 al 20/10/2023 quando si attesta una richiesta di ausilio
(carrozzina) da parte del dr. centro per “deambulazione Controparte_3 difficoltata”. Ciò nonostante all'anamnesi effettuata durante la ctu è emerso che a casa usa il deambulatore e all'esterno la carrozzina. Per tale motivo, insieme al mancato completamento della visita per rifiuto della perizianda, lo scrivente ha ritenuto necessario richiedere una relazione ortopedica ai fini medico legali. Tale visita ortopedica allegata agli atti ed effettuata il 25/09/2024 presso , non possiede i requisiti di una CP_3 visita medico legale perché manca del riconoscimento della perizianda mediante documento e pertanto non è valutabile. Concludendo non essendoci il riconoscimento della persona, non è sufficiente quanto contestato dall'avvocato nel ricorso ovvero che sia stato pagato un ticket per una prestazione medico-legale per rendere valido a tal fine la certificazione. Era stata richiesta inoltre una visita specialistica per la patologia neurologica non prodotta in tempo utile. Pertanto, si conferma alla signora Parte_1
la percentuale di invalidità del 100 % , mentre le viene riconosciuto l'handicap
[...] art.3 comma 3 dal mese di ottobre 2023”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio, sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta,
l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 19545/2016).
Pertanto, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal c.t.u., deve ritenersi che la sig.ra nonostante sia stata accertata invalida in misura del 100%, sia in grado di Parte_1 compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, non necessitando dell'aiuto permanente di un accompagnatore. Al contrario, il consulente ha riconosciuto che le
4 patologie sofferte dall'istante soddisfano i presupposti di cui all'art. 3, co. 3, legge n.
104/1992.
Alla luce di tali considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, va dichiarata la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Parte_1 riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, co. 3, legge n. 104/1992, con decorrenza dall'ottobre 2023.
3. Il parziale accoglimento della domanda, giustifica la compensazione per metà delle spese della doppia fase del giudizio;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022.
Liquidazione effettuata tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. RE De IE dichiaratasi antistataria. CP_ Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
o in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici Parte_1 di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con decorrenza dall'ottobre 2023;
o rigetta per il resto;
CP_
o pone a carico dell' le spese della c.t.u.; CP_
o compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre I.VA.,
C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con distrazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.11.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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