Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 848/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/03/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to RUTA VIVIANA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in AL (CE) in data
31/08/1986 e che dalla loro unione sono nati i figli (l'8.06.1987) e (il Per_1 Persona_2
14.08.1989); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
− La casa coniugale verrà assegnata al essendo lo stesso anche l'unico Parte_1
proprietario della medesima;
− Il sig. verserà mensilmente alla moglie la somma di €. 150,00 (euro centocinquanta) Pt_1
a titolo di mantenimento. Tale somma dovrà essere versata entro la fine del mese e sarà, dal secondo anno, rivalutata secondo gli indici ISTAT;
− I coniugi si rilasciano assenso per l'espatrio
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 15, parte II, serie A, anno 1986;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso