CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 445/2023 R.G. promossa da
(P. IVA ), con sede in Sant'Alfio, ditta Parte_1 P.IVA_1
individuale, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e Parte_2
difeso, per procura in atti, dall'avvocato Sebastiano Licciardello, elettivamente domiciliato al suo domicilio digitale di PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
RO AZ, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Giarre, viale A. Moro, 9
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
I ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, Parte_1
con sentenza n. 703/2023 pubblicata il 13.2.2023,
All'udienza del 6.10.2025 le parti non sono state presenti e la causa è stata rinviata all'udienza del 20.10.2025 ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.
Alla detta data del 20.10.2025 nessuna delle parti è stata presente. La Corte osserva che l'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6
agosto 2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà
comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
I provvedimenti di celebrazione delle udienze in forma scritta sono stati ritualmente comunicati alle parti, con l'avvertenza che il mancato deposito di note scritte sarebbe stato equiparato alla mancata comparizione in udienza.
L'art. 307, ultimo comma c.p.c., prevede poi che l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio e, rilevato che il giudizio di primo grado è stato instaurato nell'anno 2019, quindi successivamente al 25 giugno 2008, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione dal ruolo della causa n. 445/2023 R.G. e dichiara l'estinzione del processo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 20
ottobre 2025.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 445/2023 R.G. promossa da
(P. IVA ), con sede in Sant'Alfio, ditta Parte_1 P.IVA_1
individuale, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e Parte_2
difeso, per procura in atti, dall'avvocato Sebastiano Licciardello, elettivamente domiciliato al suo domicilio digitale di PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
RO AZ, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Giarre, viale A. Moro, 9
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
I ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, Parte_1
con sentenza n. 703/2023 pubblicata il 13.2.2023,
All'udienza del 6.10.2025 le parti non sono state presenti e la causa è stata rinviata all'udienza del 20.10.2025 ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.
Alla detta data del 20.10.2025 nessuna delle parti è stata presente. La Corte osserva che l'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6
agosto 2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà
comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
I provvedimenti di celebrazione delle udienze in forma scritta sono stati ritualmente comunicati alle parti, con l'avvertenza che il mancato deposito di note scritte sarebbe stato equiparato alla mancata comparizione in udienza.
L'art. 307, ultimo comma c.p.c., prevede poi che l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio e, rilevato che il giudizio di primo grado è stato instaurato nell'anno 2019, quindi successivamente al 25 giugno 2008, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione dal ruolo della causa n. 445/2023 R.G. e dichiara l'estinzione del processo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 20
ottobre 2025.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
2