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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa NA EL ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3409 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MANCO LAURA
RICORRENTE
e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MINERBA FERNANDA
RESISTENTE
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto di essere proprietario dell'immobile ad uso abitativo Parte_1 sito in Aradeo, via Prezzolini n 17, già costituente casa coniugale, assegnato a con provvedimento presidenziale del 21/09/2016, pronunciato nel Controparte_1 giudizio di separazione n. 4162/2016.
Il ricorrente ha poi evidenziato che il Tribunale ha disposto il pagamento di € 950 mensili per il mantenimento del coniuge e dei tre figli e di essere stato condannato a restituire alla resistente la metà delle somme presenti sul conto corrente acceso presso Banca Popolare Pugliese, utilizzate al fine dell'acquisto di un alloggio autonomo, per circa 15.000€.
Il ricorrente ha dunque rappresentato di avere necessità di vendere l'immobile di sua proprietà, già assegnato alla per poter vivere una vita dignitosa, in CP_1 quanto - a fronte di uno stipendio mensile di 1.800,00 € - deve corrispondere alla la somma mensile di € 1.450,00. CP_1
Il ha poi esposto di aver conferito mandato all'agenzia immobiliare Casa Pt_1
Service Plus e di avere informato la delle proprie intenzioni, ricevendo CP_1
l'opposizione della moglie a consentire l'accesso all'immobile da parte dei potenziali acquirenti.
Esposto quanto sopra, il ricorrente ha chiesto di ordinare alla resistente di consentire all'agente immobiliare incaricato della vendita e ad eventuali potenziali acquirenti l'accesso all'immobile di proprietà, con vittoria delle spese di lite. si è costituita con propria comparsa, evidenziando che il Controparte_1 Pt_1 ha pubblicato sul proprio profilo Facebook l'annuncio di vendita della casa familiare con le foto che riproducono tutti gli ambienti interni e gli arredamenti, senza autorizzazione dei soggetti ritratti, con grande violazione della privacy. La ha inoltre evidenziato che la controparte è proprietaria di altri immobili, con CP_1 particolare riferimento alla casa in cui abita, oltre a un terreno agricolo e alla nuda proprietà dell'abitazione dei suoi genitori.
La resistente ha pertanto precisato che il rifiuto all'accesso di estranei per la visione dell'immobile è stato compiuto al fine di tutelare la privacy dei propri figli e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
***
Come premesso, la controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di Pt_1
volta a ottenere la condanna del coniuge da cui è legalmente separato,
[...]
, a consentire la visione dell'immobile costituente casa coniugale, ai Controparte_1 fini della vendita.
Non è contestato che l'immobile sia di proprietà esclusiva del ricorrente né che lo stesso sia stato assegnato alla resistente in sede di separazione, in ragione dell'affidamento prevalente dei tre figli alla madre.
Le parti divergono sulle ragioni per le quali il ricorrente intende vendere l'immobile: il ritiene infatti di averne necessità al fine di poter vivere un'esistenza Pt_1 dignitosa, in ragione dei cospicui importi che versa alla moglie e ai figli;
la resistente ritiene invece che si tratti di scelta voluttuaria, in quanto il dispone di una Pt_1 casa di proprietà e di altri immobili.
Al riguardo deve unicamente osservarsi che le motivazioni che inducono il proprietario a determinarsi alla vendita dell'immobile sono del tutto irrilevanti ai fini di causa. Così come sono irrilevanti i riferimenti a eventuali modifiche future dell'assegno di mantenimento o a trattative sulle quali i coniugi, in sede di separazione, non hanno raggiunto l'accordo.
È poi pacifico e non contestato che il ricorrente, quale proprietario dell'abitazione, ha il diritto di procedere alla vendita a terzi del bene, salva la tutela del diritto di abitazione della madre e dei figli.
Ciò su cui divergono le parti è unicamente il diritto del venditore a consentire all'agente immobiliare e ai potenziali acquirenti di visionare l'immobile, sia per mezzo di fotografie da inserire sugli annunci che per mezzo di accessi diretti all'abitazione.
Il ricorrente ritiene infatti che vi sia un obbligo, da parte della di consentire CP_1
l'accesso – concordato – all'agente immobiliare e agli acquirenti, mentre la CP_1 ritiene che il bene debba essere offerto in vendita sulla base della planimetria catastale, senza che gli acquirenti possano visionarlo. La questione, in assenza di previsione normativa specifica, deve essere risolta in applicazione del principio di buona fede e correttezza, nei rapporti contrattuali e nei rapporti tra le parti in generale.
Occorre dunque accertare se il rifiuto della resistente, che impedisce in toto ogni accesso sia per la compilazione di un annuncio di vendita con foto aggiornate sia per la visione dell'immobile a potenziali acquirenti, possa ritenersi conforme a buona fede e correttezza.
La risposta è evidentemente negativa, in quanto il categorico rifiuto opposto dalla rappresenta una ingiustificata compromissione del diritto di proprietà del CP_1 ricorrente.
La resistente ha ritenuto la propria condotta corretta, in ragione della necessità di garantire la tutela della prole, anche in considerazione della presenza di due figli con disabilità. La stessa ha inoltre invocato il diritto alla privacy del proprio nucleo familiare, ritenendo lo stesso quale limite insormontabile per l'accesso di estranei all'immobile.
In realtà le giustificazioni addotte dalla resistente non sono idonee a paralizzare in toto la visione dell'immobile e la pubblicazione di fotografie degli ambienti e rappresentano una tutela sproporzionata e non giustificata degli interessi del nucleo familiare.
Al fine di tutelare la privacy degli occupanti e il benessere dei figli (due dei quali maggiorenni e uno verosimilmente studente fuori sede), infatti, è sufficiente che le parti – nel rispetto dell'obbligo di correttezza – concordino gli orari per la visione dell'immobile e determinino le modalità secondo le quali potranno essere scattate le fotografie dell'abitazione, eventualmente escludendo dalla riproduzione beni personali dei familiari.
È infatti incontestabile che l'acquisto di un immobile di notevole estensione non possa avvenire solo sulla base della planimetria catastale, essendo necessario per l'acquirente (e per lo stesso agente immobiliare incaricato di valutarlo) accertarne de visu lo stato.
La giurisprudenza, pur chiamata a pronunciarsi in materia di rapporto di locazione, ha chiarito che non è conforme a buona fede l'ostruzionismo opposto dal conduttore, che impedisca ai potenziali acquirenti di visionare l'immobile.
In particolare, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
19543 depositata il 30 settembre 2015, ha confermato che “l'impedimento dell'accesso del proprietario in un immobile dallo stesso destinato alla vendita è in sé idoneo a pregiudicare le trattative e la possibilità stessa dell'alienazione”.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza cautelare n. 5200/2025 – emessa in merito all'obbligo del conduttore di consentire le visite dell'immobile al locatore, in caso di vendita - ha confermato la sussistenza del diritto del proprietario ad accedere all'immobile locato, anche quando tale previsione non sia stata specificamente concordata dalle parti.
Nella fattispecie posta all'attenzione del Giudice romano, a fronte della reiterata opposizione del conduttore a qualsiasi accesso all'immobile, il locatore aveva avviato un procedimento volto ad ottenere un provvedimento che imponesse al conduttore di consentire le visite settimanali all'immobile da parte di potenziali acquirenti. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ha ritenuto che l'ostinato rifiuto del conduttore di permettere le visite fosse contrario ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sanciti dall'art. 1375 c.c., compromettendo ingiustamente l'interesse del locatore alla disposizione del bene.
Si è, dunque, operato un bilanciamento tra le esigenze abitative del conduttore, che non vengono irragionevolmente sacrificate dato che le visite sono contingentate ed il diritto del locatore a procedere alla vendita, il che presuppone, necessariamente, la possibilità di far visionare l'immobile a terzi.
Le ragioni di tutela del conduttore che viva nell'immobile sono le stesse di tutela del nucleo familiare che risiede nell'immobile oggetto di causa, con la conseguenza che i principi giuridici applicabili sono i medesimi.
In ragione di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente va accolta, disponendosi unicamente che gli accessi per la valutazione, la riproduzione fotografica e la visione dei potenziali acquirenti vengano concordati tra le parti, secondo l'obbligo di buona fede e correttezza di entrambi, al fine di arrecare il minor disagio al nucleo familiare, senza frustrazione del diritto di proprietà del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 3409/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Ordina a di consentire all'agente immobiliare incaricato della Controparte_1 vendita, nonché ad eventuali potenziali acquirenti, l'accesso all'immobile di proprietà di , sito in Aradeo (LE) alla via Prezzolini n. 17 ed Parte_1 individuato al NCEU del Comune di Aradeo al fg. 4, p.lla 1500 sub 1-4, cat.
A/3, cl. 3, vani 7,5, mq. 195, rendita €. 348,61 e fg. 4, p.lla 1500, sub 2, cat.
C/6, cl. 3, mq. 30, rendita €. 55,78, previo accordo sugli orari e i giorni di accesso, con obbligo di rispetto dei doveri di buona fede e correttezza in capo a entrambe le parti;
b) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa NA EL ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3409 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MANCO LAURA
RICORRENTE
e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MINERBA FERNANDA
RESISTENTE
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto di essere proprietario dell'immobile ad uso abitativo Parte_1 sito in Aradeo, via Prezzolini n 17, già costituente casa coniugale, assegnato a con provvedimento presidenziale del 21/09/2016, pronunciato nel Controparte_1 giudizio di separazione n. 4162/2016.
Il ricorrente ha poi evidenziato che il Tribunale ha disposto il pagamento di € 950 mensili per il mantenimento del coniuge e dei tre figli e di essere stato condannato a restituire alla resistente la metà delle somme presenti sul conto corrente acceso presso Banca Popolare Pugliese, utilizzate al fine dell'acquisto di un alloggio autonomo, per circa 15.000€.
Il ricorrente ha dunque rappresentato di avere necessità di vendere l'immobile di sua proprietà, già assegnato alla per poter vivere una vita dignitosa, in CP_1 quanto - a fronte di uno stipendio mensile di 1.800,00 € - deve corrispondere alla la somma mensile di € 1.450,00. CP_1
Il ha poi esposto di aver conferito mandato all'agenzia immobiliare Casa Pt_1
Service Plus e di avere informato la delle proprie intenzioni, ricevendo CP_1
l'opposizione della moglie a consentire l'accesso all'immobile da parte dei potenziali acquirenti.
Esposto quanto sopra, il ricorrente ha chiesto di ordinare alla resistente di consentire all'agente immobiliare incaricato della vendita e ad eventuali potenziali acquirenti l'accesso all'immobile di proprietà, con vittoria delle spese di lite. si è costituita con propria comparsa, evidenziando che il Controparte_1 Pt_1 ha pubblicato sul proprio profilo Facebook l'annuncio di vendita della casa familiare con le foto che riproducono tutti gli ambienti interni e gli arredamenti, senza autorizzazione dei soggetti ritratti, con grande violazione della privacy. La ha inoltre evidenziato che la controparte è proprietaria di altri immobili, con CP_1 particolare riferimento alla casa in cui abita, oltre a un terreno agricolo e alla nuda proprietà dell'abitazione dei suoi genitori.
La resistente ha pertanto precisato che il rifiuto all'accesso di estranei per la visione dell'immobile è stato compiuto al fine di tutelare la privacy dei propri figli e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
***
Come premesso, la controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di Pt_1
volta a ottenere la condanna del coniuge da cui è legalmente separato,
[...]
, a consentire la visione dell'immobile costituente casa coniugale, ai Controparte_1 fini della vendita.
Non è contestato che l'immobile sia di proprietà esclusiva del ricorrente né che lo stesso sia stato assegnato alla resistente in sede di separazione, in ragione dell'affidamento prevalente dei tre figli alla madre.
Le parti divergono sulle ragioni per le quali il ricorrente intende vendere l'immobile: il ritiene infatti di averne necessità al fine di poter vivere un'esistenza Pt_1 dignitosa, in ragione dei cospicui importi che versa alla moglie e ai figli;
la resistente ritiene invece che si tratti di scelta voluttuaria, in quanto il dispone di una Pt_1 casa di proprietà e di altri immobili.
Al riguardo deve unicamente osservarsi che le motivazioni che inducono il proprietario a determinarsi alla vendita dell'immobile sono del tutto irrilevanti ai fini di causa. Così come sono irrilevanti i riferimenti a eventuali modifiche future dell'assegno di mantenimento o a trattative sulle quali i coniugi, in sede di separazione, non hanno raggiunto l'accordo.
È poi pacifico e non contestato che il ricorrente, quale proprietario dell'abitazione, ha il diritto di procedere alla vendita a terzi del bene, salva la tutela del diritto di abitazione della madre e dei figli.
Ciò su cui divergono le parti è unicamente il diritto del venditore a consentire all'agente immobiliare e ai potenziali acquirenti di visionare l'immobile, sia per mezzo di fotografie da inserire sugli annunci che per mezzo di accessi diretti all'abitazione.
Il ricorrente ritiene infatti che vi sia un obbligo, da parte della di consentire CP_1
l'accesso – concordato – all'agente immobiliare e agli acquirenti, mentre la CP_1 ritiene che il bene debba essere offerto in vendita sulla base della planimetria catastale, senza che gli acquirenti possano visionarlo. La questione, in assenza di previsione normativa specifica, deve essere risolta in applicazione del principio di buona fede e correttezza, nei rapporti contrattuali e nei rapporti tra le parti in generale.
Occorre dunque accertare se il rifiuto della resistente, che impedisce in toto ogni accesso sia per la compilazione di un annuncio di vendita con foto aggiornate sia per la visione dell'immobile a potenziali acquirenti, possa ritenersi conforme a buona fede e correttezza.
La risposta è evidentemente negativa, in quanto il categorico rifiuto opposto dalla rappresenta una ingiustificata compromissione del diritto di proprietà del CP_1 ricorrente.
La resistente ha ritenuto la propria condotta corretta, in ragione della necessità di garantire la tutela della prole, anche in considerazione della presenza di due figli con disabilità. La stessa ha inoltre invocato il diritto alla privacy del proprio nucleo familiare, ritenendo lo stesso quale limite insormontabile per l'accesso di estranei all'immobile.
In realtà le giustificazioni addotte dalla resistente non sono idonee a paralizzare in toto la visione dell'immobile e la pubblicazione di fotografie degli ambienti e rappresentano una tutela sproporzionata e non giustificata degli interessi del nucleo familiare.
Al fine di tutelare la privacy degli occupanti e il benessere dei figli (due dei quali maggiorenni e uno verosimilmente studente fuori sede), infatti, è sufficiente che le parti – nel rispetto dell'obbligo di correttezza – concordino gli orari per la visione dell'immobile e determinino le modalità secondo le quali potranno essere scattate le fotografie dell'abitazione, eventualmente escludendo dalla riproduzione beni personali dei familiari.
È infatti incontestabile che l'acquisto di un immobile di notevole estensione non possa avvenire solo sulla base della planimetria catastale, essendo necessario per l'acquirente (e per lo stesso agente immobiliare incaricato di valutarlo) accertarne de visu lo stato.
La giurisprudenza, pur chiamata a pronunciarsi in materia di rapporto di locazione, ha chiarito che non è conforme a buona fede l'ostruzionismo opposto dal conduttore, che impedisca ai potenziali acquirenti di visionare l'immobile.
In particolare, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
19543 depositata il 30 settembre 2015, ha confermato che “l'impedimento dell'accesso del proprietario in un immobile dallo stesso destinato alla vendita è in sé idoneo a pregiudicare le trattative e la possibilità stessa dell'alienazione”.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza cautelare n. 5200/2025 – emessa in merito all'obbligo del conduttore di consentire le visite dell'immobile al locatore, in caso di vendita - ha confermato la sussistenza del diritto del proprietario ad accedere all'immobile locato, anche quando tale previsione non sia stata specificamente concordata dalle parti.
Nella fattispecie posta all'attenzione del Giudice romano, a fronte della reiterata opposizione del conduttore a qualsiasi accesso all'immobile, il locatore aveva avviato un procedimento volto ad ottenere un provvedimento che imponesse al conduttore di consentire le visite settimanali all'immobile da parte di potenziali acquirenti. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ha ritenuto che l'ostinato rifiuto del conduttore di permettere le visite fosse contrario ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sanciti dall'art. 1375 c.c., compromettendo ingiustamente l'interesse del locatore alla disposizione del bene.
Si è, dunque, operato un bilanciamento tra le esigenze abitative del conduttore, che non vengono irragionevolmente sacrificate dato che le visite sono contingentate ed il diritto del locatore a procedere alla vendita, il che presuppone, necessariamente, la possibilità di far visionare l'immobile a terzi.
Le ragioni di tutela del conduttore che viva nell'immobile sono le stesse di tutela del nucleo familiare che risiede nell'immobile oggetto di causa, con la conseguenza che i principi giuridici applicabili sono i medesimi.
In ragione di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente va accolta, disponendosi unicamente che gli accessi per la valutazione, la riproduzione fotografica e la visione dei potenziali acquirenti vengano concordati tra le parti, secondo l'obbligo di buona fede e correttezza di entrambi, al fine di arrecare il minor disagio al nucleo familiare, senza frustrazione del diritto di proprietà del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 3409/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Ordina a di consentire all'agente immobiliare incaricato della Controparte_1 vendita, nonché ad eventuali potenziali acquirenti, l'accesso all'immobile di proprietà di , sito in Aradeo (LE) alla via Prezzolini n. 17 ed Parte_1 individuato al NCEU del Comune di Aradeo al fg. 4, p.lla 1500 sub 1-4, cat.
A/3, cl. 3, vani 7,5, mq. 195, rendita €. 348,61 e fg. 4, p.lla 1500, sub 2, cat.
C/6, cl. 3, mq. 30, rendita €. 55,78, previo accordo sugli orari e i giorni di accesso, con obbligo di rispetto dei doveri di buona fede e correttezza in capo a entrambe le parti;
b) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA EL