CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA US, Presidente
PIRONE OLGA, RE
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12781/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, società operante nel settore dell'energia elettrica quale cliente grossista in applicazione dei principi di derivazione comunitaria (ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 79/1999, di “attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”), con ricorso del 05.12.2024,
e notificato a mezzo pec il 4.12.2024, ha proposto ricorso avverso il diniego tacito formatosi in relazione all'istanza presentata in data 13 ottobre 2023, per ottenere il rimborso della somma complessiva di
€ 40.519,99 versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica relativamente agli anni
2010 e 2011.
A tale riguardo, esponeva l'illegittimità del diniego di rimborso in quanto la norma dispositiva dell'accisa di cui all'art.6 del DL n.511/1988, era stata abrogata con i D.lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale.
Pertanto, la società, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha stabilito la necessità di disapplicare l'imposta per la sua contrarietà alla normativa comunitaria, ha chiesto l'annullamento dell'atto in quanto fondato su una pretesa illegittima.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle Dogane che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'abrogazione dell'addizionale ha adeguato il nostro ordinamento al principio di diritto comunitario secondo cui i prodotti energetici posso essere gravati da tributi ulteriori, purché il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica, che non può essere ricondotta a quella di soddisfare esigenze di bilancio.
Ciò chiarito, anche sotto il profilo della legittimazione alla restituzione va richiamata la giurisprudenza della
Corte di cassazione che ha chiarito che tale onere gravi sull'agenzia delle Dogane (cfr. Cass. sentenza del
02/08/2024, n. 21883- Rv. 672036 - 01 che anche con riferimento alla distinzione evidenziata dalla convenuta riguardo alle procedure aventi a oggetto forniture superiori a 200 kW ha individuato la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane «Quindi non è contestato il titolo azionato (salvo quanto, in questi giudizi inammissibilmente, ex post affermato dalla Provincia di Piacenza con detta memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), quanto piuttosto è ab origine controverso a chi sia riferibile la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria in relazione alla fattispecie concreta di addizionale per forniture (imprenditoriali/professionali) di potenza non superiore a 200 kW (pacifica quella dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le potenze superiori a tale soglia) e quindi la relativa legittimazione processuale passiva»; confermata da Cass. Sentenza
n. 3098 del 07/02/2025-Rv. 674080 - 01).
Quanto al merito della pretesa la stessa risulta fondata in quanto la parte ha allegato al ricorso, come era suo onere, le fatture di pagamento delle forniture e delle relative addizionali (cfr. docc.2 e 3) oltre all'ordinanza del Tribunale di Milano passata in giudicato che ne ha sancito il diritto, al bonifico dei pagamenti.
Ne consegue l'accogliento del ricorso che risulta fondato.
La circostanza che la richiesta sia stata il frutto di un'iniziale previsione legislativa solo successivamente abrogata giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese Roma, 10.12.2025 Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA US, Presidente
PIRONE OLGA, RE
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio1@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12781/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, società operante nel settore dell'energia elettrica quale cliente grossista in applicazione dei principi di derivazione comunitaria (ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 79/1999, di “attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”), con ricorso del 05.12.2024,
e notificato a mezzo pec il 4.12.2024, ha proposto ricorso avverso il diniego tacito formatosi in relazione all'istanza presentata in data 13 ottobre 2023, per ottenere il rimborso della somma complessiva di
€ 40.519,99 versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica relativamente agli anni
2010 e 2011.
A tale riguardo, esponeva l'illegittimità del diniego di rimborso in quanto la norma dispositiva dell'accisa di cui all'art.6 del DL n.511/1988, era stata abrogata con i D.lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario, e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale.
Pertanto, la società, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha stabilito la necessità di disapplicare l'imposta per la sua contrarietà alla normativa comunitaria, ha chiesto l'annullamento dell'atto in quanto fondato su una pretesa illegittima.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle Dogane che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'abrogazione dell'addizionale ha adeguato il nostro ordinamento al principio di diritto comunitario secondo cui i prodotti energetici posso essere gravati da tributi ulteriori, purché il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica, che non può essere ricondotta a quella di soddisfare esigenze di bilancio.
Ciò chiarito, anche sotto il profilo della legittimazione alla restituzione va richiamata la giurisprudenza della
Corte di cassazione che ha chiarito che tale onere gravi sull'agenzia delle Dogane (cfr. Cass. sentenza del
02/08/2024, n. 21883- Rv. 672036 - 01 che anche con riferimento alla distinzione evidenziata dalla convenuta riguardo alle procedure aventi a oggetto forniture superiori a 200 kW ha individuato la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane «Quindi non è contestato il titolo azionato (salvo quanto, in questi giudizi inammissibilmente, ex post affermato dalla Provincia di Piacenza con detta memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), quanto piuttosto è ab origine controverso a chi sia riferibile la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria in relazione alla fattispecie concreta di addizionale per forniture (imprenditoriali/professionali) di potenza non superiore a 200 kW (pacifica quella dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le potenze superiori a tale soglia) e quindi la relativa legittimazione processuale passiva»; confermata da Cass. Sentenza
n. 3098 del 07/02/2025-Rv. 674080 - 01).
Quanto al merito della pretesa la stessa risulta fondata in quanto la parte ha allegato al ricorso, come era suo onere, le fatture di pagamento delle forniture e delle relative addizionali (cfr. docc.2 e 3) oltre all'ordinanza del Tribunale di Milano passata in giudicato che ne ha sancito il diritto, al bonifico dei pagamenti.
Ne consegue l'accogliento del ricorso che risulta fondato.
La circostanza che la richiesta sia stata il frutto di un'iniziale previsione legislativa solo successivamente abrogata giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese Roma, 10.12.2025 Il Presidente