Articolo 55 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 55. (Esecuzione delle sentenze, in generale) .


Alla esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dai nuovi codici penali militari, anche per le sentenze pronunciate anteriormente alla loro attuazione.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945