Art. 55. (Esecuzione delle sentenze, in generale) .
Alla esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dai nuovi codici penali militari, anche per le sentenze pronunciate anteriormente alla loro attuazione.
Alla esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dai nuovi codici penali militari, anche per le sentenze pronunciate anteriormente alla loro attuazione.