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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
EF AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14159/2024, introdotta da
(TARANTO, 08/05/1967) e Parte_1 Parte_2
(TARANTO, 17/06/1965), entrambi con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA
FERRARI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/07/1986 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il Sig. continuerà ad abitare nell'immobile, in comproprietà tra le parti, sito Parte_2 in Roma, Via Alberto Tallone n. 71 e provvederà in via esclusiva al pagamento dell'intero importo del mutuo ancora gravante sul predetto;
3) la Sig.ra si è già allontanata dall'immobile di Via Alberto Tallone n. 71 Parte_1 asportando tutti i propri effetti personali;
4) il Sig. , stante il proprio maggior reddito, corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento a far data dal concordato allontanamento della predetta dalla
[...] casa coniugale, l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
5) Il Sig. provvederà, altresì, a farsi carico in via esclusiva di tutte le eventuali Parte_2 spese straordinarie necessarie per il figlio , maggiorenne, economicamente Per_1 autosufficiente e convivente con il predetto, laddove ancora bisognoso di qualche aiuto economico per far fronte alle sue esigenze;
6) i coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(TARANTO, 08/05/1967) e (TARANTO, 17/06/1965), Parte_2 che hanno contratto matrimonio in AN GI IC (TA) in data
09/07/1986 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AN GI IC (TA) al n. 32, Parte 2, Serie A, Anno 1986, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
EF AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14159/2024, introdotta da
(TARANTO, 08/05/1967) e Parte_1 Parte_2
(TARANTO, 17/06/1965), entrambi con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA
FERRARI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/07/1986 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il Sig. continuerà ad abitare nell'immobile, in comproprietà tra le parti, sito Parte_2 in Roma, Via Alberto Tallone n. 71 e provvederà in via esclusiva al pagamento dell'intero importo del mutuo ancora gravante sul predetto;
3) la Sig.ra si è già allontanata dall'immobile di Via Alberto Tallone n. 71 Parte_1 asportando tutti i propri effetti personali;
4) il Sig. , stante il proprio maggior reddito, corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento a far data dal concordato allontanamento della predetta dalla
[...] casa coniugale, l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
5) Il Sig. provvederà, altresì, a farsi carico in via esclusiva di tutte le eventuali Parte_2 spese straordinarie necessarie per il figlio , maggiorenne, economicamente Per_1 autosufficiente e convivente con il predetto, laddove ancora bisognoso di qualche aiuto economico per far fronte alle sue esigenze;
6) i coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(TARANTO, 08/05/1967) e (TARANTO, 17/06/1965), Parte_2 che hanno contratto matrimonio in AN GI IC (TA) in data
09/07/1986 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AN GI IC (TA) al n. 32, Parte 2, Serie A, Anno 1986, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 12/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR EN