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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12920 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3° SEZ. LAVORO -
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°2601\2025 r.g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti M. Pace e V. Romano Parte_1 in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente
E
Eden Caffè s.r.l. in persona delle legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to P. Varesi in virtù di procura in atti convenuta
OGGETTO: impugnazione del licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 esponendo Parte_1 che aveva lavorato alle dipendenze di Eden Caffè s.r.l. dall'1.1.2022, epoca in cui la società era subentrata nell'appalto del servizio mensa e bar presso l'ente IFAD, che aveva prestato attività lavorativa fin dal 2011 alle dipendenze dei precedenti appaltatori inquadrata come barista liv. 5° ccnl pubblici esercizi, che dal mese di settembre 2023 aveva iniziato a subire vessazioni da parte di diventato superiore della ricorrente, Parte_2 che con una prima lettera di contestazione disciplinare dell'11.10.2023, trasmessa a mezzo raccomandata A/R ricevuta in data
23.10.2023, la convenuta aveva contestato alla ricorrente di aver assunto nei confronti del responsabile dei Parte_2 comportamenti, arrivati all'apice il giorno 10.10.2024,
“inaccettabili”, “atteggiamenti di insubordinazione”, “atti di sabotaggio della gerarchia del direttore … minando la stima che questi ultimi dovrebbero nutrire nei confronti del responsabile stesso”, che la convenuta aveva applicata la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta, che con lettera di contestazione disciplinare del 22.11.2023 aveva contestato alla ricorrente che il giorno 21.11.2023, mentre era addetta al banco del bar, alla fine del proprio turno, lasciava unitamente alle colleghe
[...]
e il beccuccio della lancia per montare Parte_3 Parte_4 il latte incrostato e non pulito e numerose buste del latte sul bancone invece di riporle in frigorifero, che con contestazione disciplinare del 28.11.2023, la convenuta aveva contestato alla ricorrente che il giorno 27.11.2023 alle ore 8.45, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, la stessa avrebbe preparato e servito un cappuccino in una tazza sporca di rossetto, che con raccomandata A/R del 19.01.2024 la convenuta aveva contestato alla ricorrente di aver commesso il reato di appropriazione indebita di prodotti alimentari dell'azienda in data 17.01.2024, che pur a seguito delle giustificazioni fornite dalla ricorrente, la convenuta aveva applicato la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta, che con riferimento alle contestazioni di addebito del 27.11.2023 e del 19.01.2024 la convenuta aveva applicato le sanzioni della multa di 1 ora, che con lettera di contestazione disciplinare (datata
24.06.2024) aveva contestato l'utilizzo in data 21.06.2024 del cellulare durante l'orario di lavoro alla presenza dei clienti, che con lettera di contestazione di addebito (datata 26.06.2024) la convenuta le aveva contestato che in data 25.06.2024 alle ore 7.50 la ricorrente si era rifiutata di preparare hot drinks per il coffee break e di aver reagito “come al solito” in maniera oppositiva asserendo di non voler svolgere tale lavoro, che con comunicazione del 22.7.2024 era stata applicata la sanzione disciplinare del richiamo scritto e, richiamate alcune precedenti sanzioni disciplinari, la convenuta aveva adottato la sanzione del licenziamento senza preavviso, che il licenziamento è illegittimo per i seguenti motivi: motivo illecito e ritorsivo determinante, mancanza della giusta causa per insussistenza dei fatti contestati, nullità dei procedimenti disciplinari e delle relative sanzioni, ha chiesto, previo accertamento della nullità ovvero l'invalidità ovvero inefficacia del licenziamento impugnato, la condanna della s.r.l. convenuta alla reintegrazione della ricorrente, al pagamento dell'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, in subordine non superiore a 12 mensilità di retribuzione di riferimento del calcolo del tfr, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ovvero di un'indennità nella misura di 36 mesi, in estremo subordine condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di preavviso, ha chiesto, altresì, di annullare i procedimenti disciplinari suindicati, oltre spese di giudizio.
Si si è costituita Eden Caffè s.r.l. eccependo che la ricorrente aveva dimostrato un atteggiamento irriverente ed irrispettoso nei confronti del responsabile che dal 22.7.2024 al Parte_2
2.1.2025 era rimasta in malattia con conseguente sospensione del licenziamento, che successivamente la ricorrente era stata assunta dalla società che era subentrata nell'appalto, che le sanzioni disciplinari sono state legittimamente irrogate, ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, decurtare dall'indennità le somme ricevute dalla ricorrente successivamente al licenziamento, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate negli atti introduttivi.
Anzitutto, al fine di valutare la sussistenza dell'intento ritorsivo in termini di motivo unico e determinante del licenziamento impugnato deve accertarsi la legittimità delle sanzioni disciplinari anch'esse impugnate.
Contestazione dell'11.10.2023.
Parte convenuta non ha fornito prova idonea della pronuncia da parte della ricorrente, anche dinanzi ai clienti, delle frasi anche minacciose, ivi riportate riferite al responsabile del personale non possono, infatti, ritenersi idonee a provare Parte_2 tali circostanze le dichiarazioni rese dal medesimo in Parte_2 qualità di teste, dipendente della convenuta e destinatario della condotta inadempiente contestata, in quanto non riscontrate da ulteriori dichiarazioni testimoniali sicché la relativa sanzione dell'ammonizione scritta comminata con comunicazione del 6.11.2024 dev'essere annullata.
Contestazione del 22.11.2023.
La mancata pulizia del beccuccio della lancia monta latte e l'omesso riposizionamento in frigo dei contenitori del latte non sono stati specificamente contestati dalla ricorrente e sono, altresì, documentati dalla riproduzione fotografia in atti. Inoltre, la teste ha riferito che “preciso che il beccuccio del latte Parte_4 viene pulito sommariamente durante il servizio quando è sporco e con cura alla chiusura” sicchè deve ritenersi che la ricorrente non abbia effettuato la pulizia sommaria dell'attrezzo da lavoro, pure dovuta, con conseguente sussistenza del relativo addebito disciplinare e rigetto della domanda di annullamento della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta.
Contestazione disciplinare del 28.11.2023.
Atteso che non vi è prova del fatto contestato e le dichiarazioni rese sul punto dal teste non possono ritenersi idonee a Parte_2 provare il fatto medesimo per i motivi già rilevati la relativa sanzione disciplinare è annullata.
Contestazione disciplinare del 19.1.2024.
Non risulta provata la contestata appropriazione indebita di beni di proprietà della società consistenti, nello specifico, di cibo asportato dalla cucina. Sul punto la teste ha Testimone_1 dichiarato: “ il cibo avanzato dagli eventi e che io ritenevo non utilizzabile il giorno dopo potevo darlo ai dipendenti;
adr: nel mese di febbraio – marzo dello scorso anno in una riunione fu stabilito dall'azienda nella persona del titolare che da Pt_5 quel momento in poi avrei dovuto chiede a chi potevo far portare via gli avanzi e che soltanto per alcuni dipendenti questa cosa poteva essere fatta;
adr: tra questi dipendenti non vi era la ricorrente”
e la teste ha riferito: “preciso che quando noi Testimone_2 dipendenti prendevamo qualche prodotto alimentare era previa autorizzazione del direttore;
adr: non è accaduto che la ricorrente ha portato via qualche prodotto alimentare senza autorizzazione”.
Tenuto conto che i fatti si sono verificati in data 17.1.2024 e che solo successivamente, secondo quanto dichiarato dalla teste , Tes_1 sarebbero state date nuove disposizioni quanto all'asporto del cibo avanzato da parte dei dipendenti, deve affermarsi l'insussistenza del relativo addebito con conseguente annullamento della sanzione della multa di 1 ora.
Contestazione del 24.6.2024.
Viene contestato alla ricorrente l'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e, tuttavia, la teste ha dichiarato: “venni chiamata dalla sig. in Pt_4 CP_1 data 21.6.2024 perché non riusciva a mettersi in contatto con il direttore per parlare della sistemazione di un tavolo per un coffee break” in tal modo confermando le giustificazioni rese dalla ricorrente la quale ha dichiarato che stava utilizzando il cellulare della collega per ragioni di lavoro. Pt_4
Stante l'insussistenza dell'addebito, poiché l'uso del cellulare va ricondotto ad esigenze del servizio, la relativa sanzione del richiamo scritto è annullata.
Contestazione del 26.6.2024.
Viene contestato alla ricorrente di avere risposto al responsabile che le aveva chiesto di preparare gli “hot drinks” per il Parte_2
“coffee break” che ella non doveva farlo perché avrebbe dovuto farlo altra collega. All'esito del relativo procedimento disciplinare la società convenuta ha irrogato la sanzione del licenziamento senza preavviso richiamando l'atteggiamento “conflittuale ed irrispettoso” tenuto dalla ricorrente nei confronti del e, in particolare Parte_2 gli inadempimenti dell'11.10.2023 e 19.1.2024 relativamente ai quali
è stata accertata la carenza di prova dei fatti addebitati con conseguente annullamento delle sanzioni disciplinari comminate.
Relativamente all'ultima contestazione, il teste , ha Testimone_3 dichiarato: “lavoravo in l'azienda Artocart e consegnavo materiale all'Eden Caffè e ciò per sei anni fino a novembre dello scorso anno;
adr: mi recavo ad effettuare le consegne presso Ifad;
adr: in data 25.6.2024 ho effettuato una consegna presso Ifad alle ore 7,20 –
7,30 e ho visto che tale il ragazzo che gestiva il bar chiedeva Pt_2 alla ricorrente di preparare colazioni e lei rifiutava di preparare sbattendo i piattini;
adr: credo che tali colazioni fossero per il
“coffee break” mentre il teste dipendente Ifad, Tes_4 relativamente all'episodio ha riferito: “io sono arrivato intorno alle ore 8,00…ricordo che dovevano essere preparati dei caffe per il “coffee break”; non ricordo il numero esatto;
ricordo che la ricorrente ha risposto al “i caffè sono pronti… nella Parte_2 giornata suindicata ricordo che vi è stato un alterco tra la ricorrente ed il e ho sentito la ricorrente dire i caffè Parte_2 sono pronti e dire altresì “lo devo sapere in anticipo”.
Tenuto conto che il teste , indifferente alle parti, ha Tes_3 confermato il rifiuto della ricorrente di adempiere alla richiesta del responsabile di preparare le colazioni e che il teste Parte_2
è giunto presso il bar successivamente, deve ritenersi provato Tes_4 che la ricorrente in un primo tempo rifiutò di adempiere alla richiesta del responsabile con atteggiamento aggressivo.
A fronte della accertata carenza probatoria della maggior parte degli addebiti contestati, ad eccezione dei fatti contestati in data
22.11.2023 e in data 26.6.2024, deve nondimeno rilevarsi che la ricorrente non ha allegato circostanze sufficienti a configurare l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante pure addotto a fondamento della domanda principale.
Ed invero, in applicazione del consolidato orientamento della
Suprema Corte la quale ha affermato: “In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti.” (ex plurimis Cass. sez. lav.sent.n.20742\2018), si osserva che la ricorrente si è limitata a lamentare genericamente la “maniera aggressiva e provocatoria” con la quale il si sarebbe sempre rivolto alla stessa nonché Parte_2 l'altrettanto generica “antipatia” del nei confronti della Parte_2 stessa omettendo, tuttavia, di circostanziare tali asserzioni che, pertanto, non sono in alcun modo idonee ad integrare l'intento ritorsivo quale motivo determinante il licenziamento.
Va, altresì, respinta la domanda subordinata avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del fatto materiale integrante la giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art.3 co.2 d.lgs.
n.23\2015, ed il riconoscimento della relativa tutela reintegratoria, essendo stato accertato l'inadempimento oggetto della contestazione del 26.6.2024.
L'addebito disciplinare contestato in data 26.6.2024 non è, tuttavia, idoneo ad integrare la giusta causa di licenziamento tenuto conto della insussistenza della gravità del diverbio litigioso intervenuto tra la ricorrente ed il responsabile ai sensi Parte_2 dell'art. 213 co.5 lett.f) ccnl e della recidiva contestata.
In accoglimento della domanda ulteriormente subordinata, essendo stata accertata l'inidoneità dell'inadempimento relativo ai fatti del 26.6.2024 a configurare la giusta causa di licenziamento in termini di gravità qualificata che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quest'ultimo è dichiarato estinto dal 2.1.2024, data di cessazione del periodo di malattia della ricorrente e di efficacia del licenziamento medesimo,
e la società convenuta è condannata ai sensi dell'art. 3 co.1
d.lgs.n.23 cit. al pagamento di un'indennità di importo pari a n.8 mensilità di riferimento del calcolo di fine rapporto in tale misura determinata tenuto conto della durata del rapporto di lavoro e della circostanza che la ricorrente è stata assunta senza soluzione di continuità presso l'impresa subentrata nell'appalto.
Le spese sono compensate nella misura di 1\3 stante il parziale accoglimento e la società convenuta è condannata al pagamento dei restanti 2\3.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente le domande e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dichiara l'illegittimità del licenziamento del 22.7.2024 e condanna Eden Caffè s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a n.8 mensilità di riferimento del calcolo di fine rapporto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, annulla le sanzioni disciplinari applicate all'esito dei procedimenti disciplinari dell'11.10.2023,
28.11.2023, 19.1.2024, 24.6.2024, rigetta nel resto, compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna la società convenuta al pagamento dei restanti 2\3 liquidati in misura così ridotta nella somma di E.2300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 16.12.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3° SEZ. LAVORO -
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°2601\2025 r.g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti M. Pace e V. Romano Parte_1 in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente
E
Eden Caffè s.r.l. in persona delle legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to P. Varesi in virtù di procura in atti convenuta
OGGETTO: impugnazione del licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 esponendo Parte_1 che aveva lavorato alle dipendenze di Eden Caffè s.r.l. dall'1.1.2022, epoca in cui la società era subentrata nell'appalto del servizio mensa e bar presso l'ente IFAD, che aveva prestato attività lavorativa fin dal 2011 alle dipendenze dei precedenti appaltatori inquadrata come barista liv. 5° ccnl pubblici esercizi, che dal mese di settembre 2023 aveva iniziato a subire vessazioni da parte di diventato superiore della ricorrente, Parte_2 che con una prima lettera di contestazione disciplinare dell'11.10.2023, trasmessa a mezzo raccomandata A/R ricevuta in data
23.10.2023, la convenuta aveva contestato alla ricorrente di aver assunto nei confronti del responsabile dei Parte_2 comportamenti, arrivati all'apice il giorno 10.10.2024,
“inaccettabili”, “atteggiamenti di insubordinazione”, “atti di sabotaggio della gerarchia del direttore … minando la stima che questi ultimi dovrebbero nutrire nei confronti del responsabile stesso”, che la convenuta aveva applicata la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta, che con lettera di contestazione disciplinare del 22.11.2023 aveva contestato alla ricorrente che il giorno 21.11.2023, mentre era addetta al banco del bar, alla fine del proprio turno, lasciava unitamente alle colleghe
[...]
e il beccuccio della lancia per montare Parte_3 Parte_4 il latte incrostato e non pulito e numerose buste del latte sul bancone invece di riporle in frigorifero, che con contestazione disciplinare del 28.11.2023, la convenuta aveva contestato alla ricorrente che il giorno 27.11.2023 alle ore 8.45, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, la stessa avrebbe preparato e servito un cappuccino in una tazza sporca di rossetto, che con raccomandata A/R del 19.01.2024 la convenuta aveva contestato alla ricorrente di aver commesso il reato di appropriazione indebita di prodotti alimentari dell'azienda in data 17.01.2024, che pur a seguito delle giustificazioni fornite dalla ricorrente, la convenuta aveva applicato la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta, che con riferimento alle contestazioni di addebito del 27.11.2023 e del 19.01.2024 la convenuta aveva applicato le sanzioni della multa di 1 ora, che con lettera di contestazione disciplinare (datata
24.06.2024) aveva contestato l'utilizzo in data 21.06.2024 del cellulare durante l'orario di lavoro alla presenza dei clienti, che con lettera di contestazione di addebito (datata 26.06.2024) la convenuta le aveva contestato che in data 25.06.2024 alle ore 7.50 la ricorrente si era rifiutata di preparare hot drinks per il coffee break e di aver reagito “come al solito” in maniera oppositiva asserendo di non voler svolgere tale lavoro, che con comunicazione del 22.7.2024 era stata applicata la sanzione disciplinare del richiamo scritto e, richiamate alcune precedenti sanzioni disciplinari, la convenuta aveva adottato la sanzione del licenziamento senza preavviso, che il licenziamento è illegittimo per i seguenti motivi: motivo illecito e ritorsivo determinante, mancanza della giusta causa per insussistenza dei fatti contestati, nullità dei procedimenti disciplinari e delle relative sanzioni, ha chiesto, previo accertamento della nullità ovvero l'invalidità ovvero inefficacia del licenziamento impugnato, la condanna della s.r.l. convenuta alla reintegrazione della ricorrente, al pagamento dell'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, in subordine non superiore a 12 mensilità di retribuzione di riferimento del calcolo del tfr, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ovvero di un'indennità nella misura di 36 mesi, in estremo subordine condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di preavviso, ha chiesto, altresì, di annullare i procedimenti disciplinari suindicati, oltre spese di giudizio.
Si si è costituita Eden Caffè s.r.l. eccependo che la ricorrente aveva dimostrato un atteggiamento irriverente ed irrispettoso nei confronti del responsabile che dal 22.7.2024 al Parte_2
2.1.2025 era rimasta in malattia con conseguente sospensione del licenziamento, che successivamente la ricorrente era stata assunta dalla società che era subentrata nell'appalto, che le sanzioni disciplinari sono state legittimamente irrogate, ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, decurtare dall'indennità le somme ricevute dalla ricorrente successivamente al licenziamento, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate negli atti introduttivi.
Anzitutto, al fine di valutare la sussistenza dell'intento ritorsivo in termini di motivo unico e determinante del licenziamento impugnato deve accertarsi la legittimità delle sanzioni disciplinari anch'esse impugnate.
Contestazione dell'11.10.2023.
Parte convenuta non ha fornito prova idonea della pronuncia da parte della ricorrente, anche dinanzi ai clienti, delle frasi anche minacciose, ivi riportate riferite al responsabile del personale non possono, infatti, ritenersi idonee a provare Parte_2 tali circostanze le dichiarazioni rese dal medesimo in Parte_2 qualità di teste, dipendente della convenuta e destinatario della condotta inadempiente contestata, in quanto non riscontrate da ulteriori dichiarazioni testimoniali sicché la relativa sanzione dell'ammonizione scritta comminata con comunicazione del 6.11.2024 dev'essere annullata.
Contestazione del 22.11.2023.
La mancata pulizia del beccuccio della lancia monta latte e l'omesso riposizionamento in frigo dei contenitori del latte non sono stati specificamente contestati dalla ricorrente e sono, altresì, documentati dalla riproduzione fotografia in atti. Inoltre, la teste ha riferito che “preciso che il beccuccio del latte Parte_4 viene pulito sommariamente durante il servizio quando è sporco e con cura alla chiusura” sicchè deve ritenersi che la ricorrente non abbia effettuato la pulizia sommaria dell'attrezzo da lavoro, pure dovuta, con conseguente sussistenza del relativo addebito disciplinare e rigetto della domanda di annullamento della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta.
Contestazione disciplinare del 28.11.2023.
Atteso che non vi è prova del fatto contestato e le dichiarazioni rese sul punto dal teste non possono ritenersi idonee a Parte_2 provare il fatto medesimo per i motivi già rilevati la relativa sanzione disciplinare è annullata.
Contestazione disciplinare del 19.1.2024.
Non risulta provata la contestata appropriazione indebita di beni di proprietà della società consistenti, nello specifico, di cibo asportato dalla cucina. Sul punto la teste ha Testimone_1 dichiarato: “ il cibo avanzato dagli eventi e che io ritenevo non utilizzabile il giorno dopo potevo darlo ai dipendenti;
adr: nel mese di febbraio – marzo dello scorso anno in una riunione fu stabilito dall'azienda nella persona del titolare che da Pt_5 quel momento in poi avrei dovuto chiede a chi potevo far portare via gli avanzi e che soltanto per alcuni dipendenti questa cosa poteva essere fatta;
adr: tra questi dipendenti non vi era la ricorrente”
e la teste ha riferito: “preciso che quando noi Testimone_2 dipendenti prendevamo qualche prodotto alimentare era previa autorizzazione del direttore;
adr: non è accaduto che la ricorrente ha portato via qualche prodotto alimentare senza autorizzazione”.
Tenuto conto che i fatti si sono verificati in data 17.1.2024 e che solo successivamente, secondo quanto dichiarato dalla teste , Tes_1 sarebbero state date nuove disposizioni quanto all'asporto del cibo avanzato da parte dei dipendenti, deve affermarsi l'insussistenza del relativo addebito con conseguente annullamento della sanzione della multa di 1 ora.
Contestazione del 24.6.2024.
Viene contestato alla ricorrente l'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e, tuttavia, la teste ha dichiarato: “venni chiamata dalla sig. in Pt_4 CP_1 data 21.6.2024 perché non riusciva a mettersi in contatto con il direttore per parlare della sistemazione di un tavolo per un coffee break” in tal modo confermando le giustificazioni rese dalla ricorrente la quale ha dichiarato che stava utilizzando il cellulare della collega per ragioni di lavoro. Pt_4
Stante l'insussistenza dell'addebito, poiché l'uso del cellulare va ricondotto ad esigenze del servizio, la relativa sanzione del richiamo scritto è annullata.
Contestazione del 26.6.2024.
Viene contestato alla ricorrente di avere risposto al responsabile che le aveva chiesto di preparare gli “hot drinks” per il Parte_2
“coffee break” che ella non doveva farlo perché avrebbe dovuto farlo altra collega. All'esito del relativo procedimento disciplinare la società convenuta ha irrogato la sanzione del licenziamento senza preavviso richiamando l'atteggiamento “conflittuale ed irrispettoso” tenuto dalla ricorrente nei confronti del e, in particolare Parte_2 gli inadempimenti dell'11.10.2023 e 19.1.2024 relativamente ai quali
è stata accertata la carenza di prova dei fatti addebitati con conseguente annullamento delle sanzioni disciplinari comminate.
Relativamente all'ultima contestazione, il teste , ha Testimone_3 dichiarato: “lavoravo in l'azienda Artocart e consegnavo materiale all'Eden Caffè e ciò per sei anni fino a novembre dello scorso anno;
adr: mi recavo ad effettuare le consegne presso Ifad;
adr: in data 25.6.2024 ho effettuato una consegna presso Ifad alle ore 7,20 –
7,30 e ho visto che tale il ragazzo che gestiva il bar chiedeva Pt_2 alla ricorrente di preparare colazioni e lei rifiutava di preparare sbattendo i piattini;
adr: credo che tali colazioni fossero per il
“coffee break” mentre il teste dipendente Ifad, Tes_4 relativamente all'episodio ha riferito: “io sono arrivato intorno alle ore 8,00…ricordo che dovevano essere preparati dei caffe per il “coffee break”; non ricordo il numero esatto;
ricordo che la ricorrente ha risposto al “i caffè sono pronti… nella Parte_2 giornata suindicata ricordo che vi è stato un alterco tra la ricorrente ed il e ho sentito la ricorrente dire i caffè Parte_2 sono pronti e dire altresì “lo devo sapere in anticipo”.
Tenuto conto che il teste , indifferente alle parti, ha Tes_3 confermato il rifiuto della ricorrente di adempiere alla richiesta del responsabile di preparare le colazioni e che il teste Parte_2
è giunto presso il bar successivamente, deve ritenersi provato Tes_4 che la ricorrente in un primo tempo rifiutò di adempiere alla richiesta del responsabile con atteggiamento aggressivo.
A fronte della accertata carenza probatoria della maggior parte degli addebiti contestati, ad eccezione dei fatti contestati in data
22.11.2023 e in data 26.6.2024, deve nondimeno rilevarsi che la ricorrente non ha allegato circostanze sufficienti a configurare l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante pure addotto a fondamento della domanda principale.
Ed invero, in applicazione del consolidato orientamento della
Suprema Corte la quale ha affermato: “In tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti.” (ex plurimis Cass. sez. lav.sent.n.20742\2018), si osserva che la ricorrente si è limitata a lamentare genericamente la “maniera aggressiva e provocatoria” con la quale il si sarebbe sempre rivolto alla stessa nonché Parte_2 l'altrettanto generica “antipatia” del nei confronti della Parte_2 stessa omettendo, tuttavia, di circostanziare tali asserzioni che, pertanto, non sono in alcun modo idonee ad integrare l'intento ritorsivo quale motivo determinante il licenziamento.
Va, altresì, respinta la domanda subordinata avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del fatto materiale integrante la giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art.3 co.2 d.lgs.
n.23\2015, ed il riconoscimento della relativa tutela reintegratoria, essendo stato accertato l'inadempimento oggetto della contestazione del 26.6.2024.
L'addebito disciplinare contestato in data 26.6.2024 non è, tuttavia, idoneo ad integrare la giusta causa di licenziamento tenuto conto della insussistenza della gravità del diverbio litigioso intervenuto tra la ricorrente ed il responsabile ai sensi Parte_2 dell'art. 213 co.5 lett.f) ccnl e della recidiva contestata.
In accoglimento della domanda ulteriormente subordinata, essendo stata accertata l'inidoneità dell'inadempimento relativo ai fatti del 26.6.2024 a configurare la giusta causa di licenziamento in termini di gravità qualificata che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quest'ultimo è dichiarato estinto dal 2.1.2024, data di cessazione del periodo di malattia della ricorrente e di efficacia del licenziamento medesimo,
e la società convenuta è condannata ai sensi dell'art. 3 co.1
d.lgs.n.23 cit. al pagamento di un'indennità di importo pari a n.8 mensilità di riferimento del calcolo di fine rapporto in tale misura determinata tenuto conto della durata del rapporto di lavoro e della circostanza che la ricorrente è stata assunta senza soluzione di continuità presso l'impresa subentrata nell'appalto.
Le spese sono compensate nella misura di 1\3 stante il parziale accoglimento e la società convenuta è condannata al pagamento dei restanti 2\3.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente le domande e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dichiara l'illegittimità del licenziamento del 22.7.2024 e condanna Eden Caffè s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a n.8 mensilità di riferimento del calcolo di fine rapporto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, annulla le sanzioni disciplinari applicate all'esito dei procedimenti disciplinari dell'11.10.2023,
28.11.2023, 19.1.2024, 24.6.2024, rigetta nel resto, compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\3 e condanna la società convenuta al pagamento dei restanti 2\3 liquidati in misura così ridotta nella somma di E.2300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 16.12.2025 Il Giudice