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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/09/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 3534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3534/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Parte_1 C.F._1
GIULIO ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio del predetto difensore, piazza Martiri della Libertà n. 25, Pontedera (PI) nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VASARRI MARCO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 del predetto difensore, via I. Nievo n. 21, Cascina (PI) con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente notificato, allegava di avere contratto il 24 maggio Parte_1
2003 matrimonio concordatario in Calcinaia (PI) con dall'unione con Controparte_1 il quale nascevano i figli, , il 27 settembre 2005 e l'8 maggio 2008. Per_1 Per_2
A fondamento della domanda proposta, la ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza resa in data 19 aprile 2025 col n. 541/25.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa familiare, assegnata a sé ricorrente, nonché nella previsione a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di € 400,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie
Raggiunto da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio Controparte_1 associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pur tuttavia, contestando le deduzioni avversarie. Su tali presupposti, concludeva domandando disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, nella casa familiare a lei assegnata, rimettersi la regolamentazione del diritto di visita all'accordo tra le parti e il ragazzo, prevedendo l'onere per sé di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma di € 300,00 mensili e per il Per_2 mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 190,00, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione parti, la ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia non definitiva sullo status e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione non definitiva senza assegnazione alle parti di termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
pagina 2 di 3 Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi ai figli.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e celebrato in Calcinaia (PI), il 24 maggio 2003, con atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno
2003.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Calcinaia (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 23.09.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3534/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Parte_1 C.F._1
GIULIO ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio del predetto difensore, piazza Martiri della Libertà n. 25, Pontedera (PI) nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VASARRI MARCO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 del predetto difensore, via I. Nievo n. 21, Cascina (PI) con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente notificato, allegava di avere contratto il 24 maggio Parte_1
2003 matrimonio concordatario in Calcinaia (PI) con dall'unione con Controparte_1 il quale nascevano i figli, , il 27 settembre 2005 e l'8 maggio 2008. Per_1 Per_2
A fondamento della domanda proposta, la ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza resa in data 19 aprile 2025 col n. 541/25.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa familiare, assegnata a sé ricorrente, nonché nella previsione a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di € 400,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie
Raggiunto da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio Controparte_1 associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pur tuttavia, contestando le deduzioni avversarie. Su tali presupposti, concludeva domandando disporsi l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, nella casa familiare a lei assegnata, rimettersi la regolamentazione del diritto di visita all'accordo tra le parti e il ragazzo, prevedendo l'onere per sé di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma di € 300,00 mensili e per il Per_2 mantenimento del figlio versando la somma mensile di € 190,00, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione parti, la ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia non definitiva sullo status e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione non definitiva senza assegnazione alle parti di termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
pagina 2 di 3 Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi ai figli.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e celebrato in Calcinaia (PI), il 24 maggio 2003, con atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno
2003.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Calcinaia (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 23.09.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3