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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1964/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16842/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB202246622110537 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l., come in atti rappresentata e difesa,
contro
Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica, notificatole il 15 luglio 2024, relativo all'anno d'imposta 2020 per euro 30.209,49 a lordo di interessi e sanzioni.
A motivi del ricorso, parte ricorrente ha sollevato le seguenti eccezioni:
• Difetto di motivazione in merito all'erroneo computo del quantum residuo dovuto;
• Illegittimità dell sanzione adottata, in ragione dei versamenti in acconto effettuati alle scadenze di legge;
• Compiuta decadenza dell'Ente impositore dal potere impoesattivo, per lo spirare del termine triennale del titolo esecutivo.
Dopo aver argomentato in fatto ed in diritto, conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese da distrarre a favore del difensore antistatario.
Roma Capitale, costituendosi in giudizio ha prestato acquiescenza al ricorso relativamente all'immobile di cui al Daticatastali_1, in quanto nel 2020 la società non era più di proprietà della medesima.
Conclude per il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, nei limiti dell'acquiescenza prestata dall'Amministrazione; con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente all'immobile di cui al Daticatastali_1, il ricorso va accolto in quanto nel 2020 – come riconosciuto da Roma Capitale non era più di proprietà dell'attuale ricorrente.
Per il resto le censure sollevate sono infondate.
Riguardo al difetto di motivazione in merito all'erroneo computo del quantum residuo dovuto, il motivo è infondato poiché, essendo pubbliche le aliquote ed essendo nell'avviso indicati tutti gli elementi di individuazione degli immobili, parte ricorrente è in grado di verificare la congruità o meno delle somme pretese.
Con altro motivo parte ricorrente sostiene la illegittimità della sanzione, anche perché Roma Capitale non avrebbe tenuto conto - così argomentato – dei versamenti in acconto effettuati alle scadenze previste dalla legge.
Il motivo è infondato.
Difatti, non risulta provato alcun versamento, neanche in acconto, mentre le sanzioni, fatta eccezione per la parte inerente l'immobile non più di proprietà nell'anno 2020, risultano determinate in base ai criteri di legge.
Con un ulteriore motivo, parte ricorrente deduce la decadenza dal potere impositivo, facendo rilevare il superamento del termine triennale per l'adozione del titolo esecutivo.
Anche tale motivo è infondato. Il termine per notificare l'avviso di accertamento esecutivo, qual è quello oggetto del presente ricorso è quinquennale e non triennale come sostenuto dalla ricorrente;
nel caso che ci riguarda, quindi, la notificazione dell'atto impugnato risulta tempestiva, senza peraltro la necessità che l'avviso di accertamento sia preceduto da un avviso bonario.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, nei sensi di cui in parte motiva. L'esito del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta l'imposta per l'immobile di cui al Daticatastali_1 e non dovute le relative sanzioni;
respinge il ricorso nel resto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma
13.1.2026 Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16842/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB202246622110537 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l., come in atti rappresentata e difesa,
contro
Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica, notificatole il 15 luglio 2024, relativo all'anno d'imposta 2020 per euro 30.209,49 a lordo di interessi e sanzioni.
A motivi del ricorso, parte ricorrente ha sollevato le seguenti eccezioni:
• Difetto di motivazione in merito all'erroneo computo del quantum residuo dovuto;
• Illegittimità dell sanzione adottata, in ragione dei versamenti in acconto effettuati alle scadenze di legge;
• Compiuta decadenza dell'Ente impositore dal potere impoesattivo, per lo spirare del termine triennale del titolo esecutivo.
Dopo aver argomentato in fatto ed in diritto, conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese da distrarre a favore del difensore antistatario.
Roma Capitale, costituendosi in giudizio ha prestato acquiescenza al ricorso relativamente all'immobile di cui al Daticatastali_1, in quanto nel 2020 la società non era più di proprietà della medesima.
Conclude per il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, nei limiti dell'acquiescenza prestata dall'Amministrazione; con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente all'immobile di cui al Daticatastali_1, il ricorso va accolto in quanto nel 2020 – come riconosciuto da Roma Capitale non era più di proprietà dell'attuale ricorrente.
Per il resto le censure sollevate sono infondate.
Riguardo al difetto di motivazione in merito all'erroneo computo del quantum residuo dovuto, il motivo è infondato poiché, essendo pubbliche le aliquote ed essendo nell'avviso indicati tutti gli elementi di individuazione degli immobili, parte ricorrente è in grado di verificare la congruità o meno delle somme pretese.
Con altro motivo parte ricorrente sostiene la illegittimità della sanzione, anche perché Roma Capitale non avrebbe tenuto conto - così argomentato – dei versamenti in acconto effettuati alle scadenze previste dalla legge.
Il motivo è infondato.
Difatti, non risulta provato alcun versamento, neanche in acconto, mentre le sanzioni, fatta eccezione per la parte inerente l'immobile non più di proprietà nell'anno 2020, risultano determinate in base ai criteri di legge.
Con un ulteriore motivo, parte ricorrente deduce la decadenza dal potere impositivo, facendo rilevare il superamento del termine triennale per l'adozione del titolo esecutivo.
Anche tale motivo è infondato. Il termine per notificare l'avviso di accertamento esecutivo, qual è quello oggetto del presente ricorso è quinquennale e non triennale come sostenuto dalla ricorrente;
nel caso che ci riguarda, quindi, la notificazione dell'atto impugnato risulta tempestiva, senza peraltro la necessità che l'avviso di accertamento sia preceduto da un avviso bonario.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, nei sensi di cui in parte motiva. L'esito del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta l'imposta per l'immobile di cui al Daticatastali_1 e non dovute le relative sanzioni;
respinge il ricorso nel resto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma
13.1.2026 Il Presidente