Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 1964
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il motivo è infondato poiché le aliquote sono pubbliche e nell'avviso sono indicati tutti gli elementi necessari alla verifica delle somme pretese.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione

    Il motivo è infondato poiché non risulta provato alcun versamento, né in acconto, e le sanzioni sono determinate secondo legge, ad eccezione della parte relativa all'immobile non più di proprietà.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Ente impositore

    Il motivo è infondato. Il termine per notificare l'avviso di accertamento esecutivo è quinquennale, pertanto la notifica è tempestiva.

  • Accolto
    Acquiescenza parziale del Comune di Roma

    La Corte accoglie il ricorso in quanto nel 2020 l'immobile non era più di proprietà dell'attuale ricorrente, come riconosciuto da Roma Capitale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 1964
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1964
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo