Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 750
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    L'eccezione non è fondata poiché la notifica del ricorso è avvenuta in data antecedente al termine previsto.

  • Rigettato
    Legittimità della cartella di pagamento

    La cartella impugnata trae origine da controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 e riguarda somme dichiarate a debito e non versate. In tali casi, l'invio della comunicazione di irregolarità non è obbligatorio. La motivazione della cartella è sufficiente con il richiamo alla dichiarazione del contribuente. La mancata sottoscrizione non è un vizio essenziale e gli interessi sono calcolati secondo criteri normativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 750
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 750
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo