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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 750/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2000/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005629815 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005629815 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005629815 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 2000/2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendone plurimi vizi formali e sostanziali e chiedendone l'annullamento con conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo PEC in data 19 febbraio 2024 sia all'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania sia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, con controdeduzioni depositate in data 21 maggio 2024 (prot. n. 2024/2035633), eccependo, in via preliminare, la verifica della tempestività del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto, sostenendo la piena legittimità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973.
L'Ufficio concludeva altresì per la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, con richiesta di maggiorazione del 50% a titolo di spese del procedimento di mediazione ex art. 15, comma 2-septies, D.
Lgs. 546/1992, nonché chiedendo alla Corte adita di verificare la possibilità di applicazione dell'art. 96 c.p.
c.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur ritualmente notiziata del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando pertanto contumace.
Il difensore del ricorrente depositava istanza di distrazione delle spese in data 19 febbraio 2024.
Il giudizio veniva trattenuto in decisione all'udienza monocratica del 19 gennaio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine alla pretesa tardività del ricorso non è fondata.
Dalla stessa intestazione delle controdeduzioni risulta che il ricorso è stato notificato e ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 19 febbraio 2024; la diversa indicazione contenuta nel corpo dell'atto difensivo non incide sulla ritualità della notificazione né sulla tempestiva instaurazione del contraddittorio, risultando peraltro pienamente esercitato il diritto di difesa della parte resistente costituita.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Dagli atti emerge che la cartella impugnata trae origine da attività di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 ed ha ad oggetto somme dichiarate a debito dal contribuente e non versate. In tali ipotesi, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'invio della comunicazione di irregolarità non costituisce un obbligo generalizzato, essendo previsto solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ovvero emerga un risultato diverso rispetto a quello dichiarato, circostanze che nel caso di specie non ricorrono.
La pretesa tributaria risulta, pertanto, legittimamente iscritta a ruolo senza necessità di previo contraddittorio endoprocedimentale.
Neppure è fondata la censura relativa al difetto di motivazione della cartella, atteso che, in presenza di controllo automatizzato, l'onere motivazionale può ritenersi assolto mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, dalla quale emergono l'annualità, la natura delle imposte e gli importi dovuti per omesso versamento, consentendo così un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
Parimenti infondate sono le doglianze concernenti la mancata sottoscrizione della cartella e le modalità di calcolo degli interessi, non essendo la sottoscrizione elemento essenziale dell'atto e risultando gli interessi determinati secondo criteri normativamente predeterminati e conoscibili, con indicazione della data di esecutività del ruolo.
Quanto alle spese, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, unica parte costituita che ha svolto attività difensiva. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di maggiorazione del
50% ex art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992, né per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non emergendo condotte processuali connotate da mala fede o colpa grave.
Resta assorbita l'istanza di distrazione delle spese, non essendo il ricorrente parte vittoriosa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania – Sezione 10,
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
dichiara la contumacia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania, che liquida in € 500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
rigetta la richiesta di maggiorazione del 50% ex art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992 e ritiene non applicabile l'art. 96 c.p.c.
Cosi deciso in Catania lì, 19 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2000/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005629815 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005629815 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230005629815 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 2000/2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendone plurimi vizi formali e sostanziali e chiedendone l'annullamento con conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo PEC in data 19 febbraio 2024 sia all'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania sia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, con controdeduzioni depositate in data 21 maggio 2024 (prot. n. 2024/2035633), eccependo, in via preliminare, la verifica della tempestività del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto, sostenendo la piena legittimità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973.
L'Ufficio concludeva altresì per la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, con richiesta di maggiorazione del 50% a titolo di spese del procedimento di mediazione ex art. 15, comma 2-septies, D.
Lgs. 546/1992, nonché chiedendo alla Corte adita di verificare la possibilità di applicazione dell'art. 96 c.p.
c.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur ritualmente notiziata del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando pertanto contumace.
Il difensore del ricorrente depositava istanza di distrazione delle spese in data 19 febbraio 2024.
Il giudizio veniva trattenuto in decisione all'udienza monocratica del 19 gennaio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine alla pretesa tardività del ricorso non è fondata.
Dalla stessa intestazione delle controdeduzioni risulta che il ricorso è stato notificato e ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 19 febbraio 2024; la diversa indicazione contenuta nel corpo dell'atto difensivo non incide sulla ritualità della notificazione né sulla tempestiva instaurazione del contraddittorio, risultando peraltro pienamente esercitato il diritto di difesa della parte resistente costituita.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Dagli atti emerge che la cartella impugnata trae origine da attività di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 ed ha ad oggetto somme dichiarate a debito dal contribuente e non versate. In tali ipotesi, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'invio della comunicazione di irregolarità non costituisce un obbligo generalizzato, essendo previsto solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ovvero emerga un risultato diverso rispetto a quello dichiarato, circostanze che nel caso di specie non ricorrono.
La pretesa tributaria risulta, pertanto, legittimamente iscritta a ruolo senza necessità di previo contraddittorio endoprocedimentale.
Neppure è fondata la censura relativa al difetto di motivazione della cartella, atteso che, in presenza di controllo automatizzato, l'onere motivazionale può ritenersi assolto mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, dalla quale emergono l'annualità, la natura delle imposte e gli importi dovuti per omesso versamento, consentendo così un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
Parimenti infondate sono le doglianze concernenti la mancata sottoscrizione della cartella e le modalità di calcolo degli interessi, non essendo la sottoscrizione elemento essenziale dell'atto e risultando gli interessi determinati secondo criteri normativamente predeterminati e conoscibili, con indicazione della data di esecutività del ruolo.
Quanto alle spese, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, unica parte costituita che ha svolto attività difensiva. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di maggiorazione del
50% ex art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992, né per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non emergendo condotte processuali connotate da mala fede o colpa grave.
Resta assorbita l'istanza di distrazione delle spese, non essendo il ricorrente parte vittoriosa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania – Sezione 10,
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
dichiara la contumacia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania, che liquida in € 500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
rigetta la richiesta di maggiorazione del 50% ex art. 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992 e ritiene non applicabile l'art. 96 c.p.c.
Cosi deciso in Catania lì, 19 gennaio 2026