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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1391/2024 R.G. Affari Civili
TRA
, CF: rappresentata e difesa in forza di procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione dall'Avv. Massimo Longarini presso il cui studio in Terni Via Fratini n. 55 è elettivamente domiciliata.
-attrice
E
(C.F. – P. IVA n. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Lupi
e Fabrizio Turrisi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n.
91, presso i suddetti avvocati.
-convenuta
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e P.IVA_3
domiciliati presso i suoi uffici a Perugia, in Via degli Offici n. 14.
-convenuta
Oggetto: pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento- ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note depositate in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., in luogo della discussione orale, le pagina 1 di 4 parti precisavano le proprie conclusioni da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio la e Parte_1 CP_1
la dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:” l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, accertata la volontà della deducente di consegnare l'importo di cinquanta milioni di lire agli enti convenuti, voglia condannare questi ultimi, ognuno in ragione delle proprie responsabilità, a convertire in euro la somma di denaro, in lire, per cui è controversia. Con condanna delle controparti al risarcimento del danno e ciò nella misura che sarà dimostrata o ritenuta equa e\o di giustizia. “. Riferiva, parte attrice, di essere la sorella della Signora Persona_1
deceduta in data 07 marzo 2012 senza essersi mai sposata e senza figli;
che successivamente alla morte della propria sorella, la medesima, preso possesso dell'immobile in cui la stessa abitava, sita in
Avigliano Umbro, Via Roma n. 239 e mentre ne sistemava la soffitta dell'abitazione rinveniva una piccola scatola di cui ignorava l'esistenza, in cui erano contenute 500 banconote da 100.000 lire per un totale di 50.000.000 lire;
che, stante l'assenza di rappresentanze della in Terni l'attrice, CP_1
in data 22.01.2016 per il tramite del figlio, sig. trasmetteva alla sede di Perugia della Parte_2
una domanda di conversione delle lire in euro;
che la richiedeva CP_1 CP_1
documentazione attestante la richiesta di conversione delle lire di euro nel periodo compreso tra il
06.12.2011 ed il 28.02.2012, richiesta che non poteva essere assolta, riferisce parte attrice, poiché il rinvenimento era avvenuto successivamente alla scadenza dei richiamati termini;
che, pertanto, la domanda della non sortiva effetto. Pt_1
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni. Deduceva, parte convenuta, che, per CP_1
effetto della cessazione del corso legale della lira, il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche in lire poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, a favore dell'Erario, cioè fino al 28 febbraio 2012; che sussisteva estraneità alla materia del contendere della , giacchè difettava di legittimazione passiva esistente, CP_1 invece, in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
che la aveva agito nel pieno CP_1
rispetto di una norma vigente (dichiarata poi incostituzionale) operando secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
pagina 2 di 4 Si costituiva, anche, la contestando le avverse deduzioni. Controparte_2
Lamentava, parte convenuta, che l'atto introduttivo era stato notificato irritualmente in dispregio dell'art.11 del R.D. 1611/1933 che prevedeva che gli atti dovevano essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto aveva sede l'autorità giudiziaria adita;
che il Tribunale di Terni era incompetente a conoscere della avversa domanda ex art. 6 del R.D. 1611/1933 (c.d. foro dello Stato) essendo competente il Tribunale di
Perugia; che sussisteva carenza di legittimazione passiva poiché se controparte intendeva citare in giudizio l'erario esso era rappresentato dal e non già dalla Controparte_3
ex L. 26071958, art. 4; che, nel merito, non era stato né dedotto Controparte_2
né tanto meno documentato che era stata avanzata richiesta di conversione presso una delle Filiali della entro il termine del 28 febbraio 2012, data di intervenuta prescrizione, atteso che al CP_1 momento del decesso della sorella dell'attrice (7 marzo 2012) il diritto alla conversione si era prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla è fondata. Controparte_2
La medesima ha, infatti, eccepito in limine litis l'incompetenza per territorio di questa Autorità
Giudiziaria, ritenendo competente il Tribunale di Perugia, secondo la regola inderogabile del foro della pubblica amministrazione.
Va preso atto che, al riguardo, parte attrice e parte convenuta , si sono rimesse CP_1 all'apprezzamento del giudice.
La questione di competenza da decidere trae origine dalla corresponsione della somma di denaro asseritamente dovuta all'attrice dalla e dalla Le CP_1 Controparte_2
norme che vengono in considerazione sono l'art. 25 c.p.c. e gli artt. 6, 7 e 9 del R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, che dispongono che, se davanti ad un tribunale è convenuta in giudizio un'amministrazione dello Stato, competente per territorio è il giudice dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo dove è sorta o si deve eseguire l'obbligazione.
Nel caso di specie è stata convenuta in giudizio anche la ovvero Controparte_2
una amministrazione statale rientrante nella competenza del Tribunale di Perugia - ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale di Terni che sarebbe competente secondo le norme ordinarie - il cui foro è esclusivo e inderogabile (cass. n.17880/2004). La Suprema
Corte ha più volte ribadito che (cass. n.13796/2004) “A norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933, n.
1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato,
pagina 3 di 4 anche in caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al "simultaneus processus", da ultimo (cass. n. 26883/2020) ” e “la competenza del foro erariale nelle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti, è funzionale e inderogabile, trovando il foro erariale applicazione indipendentemente dalla qualità di litisconsorte necessario dell'amministrazione dello Stato, nonché prevalente, nel senso che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda proposta contro tale amministrazione (Cass. n. 13796 del 2004)”. Il che comporta che, quando l'amministrazione dello Stato è convenuta (art. 25, 2^ comma cod. proc. civ.), non tornano ad applicarsi i fori alternativi previsti dagli art. 20 e 21 c.p.c., rendendo del tutto superfluo e priva di senso giuridico l'intero art. 25, ma è il distretto sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato che deve determinarsi con riguardo al giudice del luogo in cui e sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova l'immobile oggetto della domanda (Cass. 9597/2000; 12323/1998; 5174/1997).
Per queste ragioni, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Perugia ex art. 25 c.p.c., davanti al quale la causa deve essere riassunta.
Condanna parte attrice alle spese di lite sin qui sostenute dalla convenuta Controparte_2
(cfr.cass. n.3122/2017) tenuto conto della minima attività processuale effettuata, come
[...]
liquidate in dispositivo.
Compensa le spese di lite con la convenuta rimasta de facto indifferente all'eccezione di CP_1
incompetenza territoriale sollevata e coltivata solo dalla Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Perugia ex art.25 c.p.c.;
2) fissa il termine di tre mesi per la riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato competente;
3) condanna a rifondere le spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_2
che liquida in E.1.500,00, oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge.
[...]
4) compensa le spese di lite con la . CP_1
Terni, 3 marzo 2025
Il Giudice
Roberto Pattarone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.1391/2024 R.G. Affari Civili
TRA
, CF: rappresentata e difesa in forza di procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione dall'Avv. Massimo Longarini presso il cui studio in Terni Via Fratini n. 55 è elettivamente domiciliata.
-attrice
E
(C.F. – P. IVA n. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Lupi
e Fabrizio Turrisi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n.
91, presso i suddetti avvocati.
-convenuta
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e P.IVA_3
domiciliati presso i suoi uffici a Perugia, in Via degli Offici n. 14.
-convenuta
Oggetto: pagamento del corrispettivo – indennità di avviamento- ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note depositate in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., in luogo della discussione orale, le pagina 1 di 4 parti precisavano le proprie conclusioni da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio la e Parte_1 CP_1
la dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:” l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, accertata la volontà della deducente di consegnare l'importo di cinquanta milioni di lire agli enti convenuti, voglia condannare questi ultimi, ognuno in ragione delle proprie responsabilità, a convertire in euro la somma di denaro, in lire, per cui è controversia. Con condanna delle controparti al risarcimento del danno e ciò nella misura che sarà dimostrata o ritenuta equa e\o di giustizia. “. Riferiva, parte attrice, di essere la sorella della Signora Persona_1
deceduta in data 07 marzo 2012 senza essersi mai sposata e senza figli;
che successivamente alla morte della propria sorella, la medesima, preso possesso dell'immobile in cui la stessa abitava, sita in
Avigliano Umbro, Via Roma n. 239 e mentre ne sistemava la soffitta dell'abitazione rinveniva una piccola scatola di cui ignorava l'esistenza, in cui erano contenute 500 banconote da 100.000 lire per un totale di 50.000.000 lire;
che, stante l'assenza di rappresentanze della in Terni l'attrice, CP_1
in data 22.01.2016 per il tramite del figlio, sig. trasmetteva alla sede di Perugia della Parte_2
una domanda di conversione delle lire in euro;
che la richiedeva CP_1 CP_1
documentazione attestante la richiesta di conversione delle lire di euro nel periodo compreso tra il
06.12.2011 ed il 28.02.2012, richiesta che non poteva essere assolta, riferisce parte attrice, poiché il rinvenimento era avvenuto successivamente alla scadenza dei richiamati termini;
che, pertanto, la domanda della non sortiva effetto. Pt_1
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni. Deduceva, parte convenuta, che, per CP_1
effetto della cessazione del corso legale della lira, il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche in lire poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, a favore dell'Erario, cioè fino al 28 febbraio 2012; che sussisteva estraneità alla materia del contendere della , giacchè difettava di legittimazione passiva esistente, CP_1 invece, in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
che la aveva agito nel pieno CP_1
rispetto di una norma vigente (dichiarata poi incostituzionale) operando secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
pagina 2 di 4 Si costituiva, anche, la contestando le avverse deduzioni. Controparte_2
Lamentava, parte convenuta, che l'atto introduttivo era stato notificato irritualmente in dispregio dell'art.11 del R.D. 1611/1933 che prevedeva che gli atti dovevano essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto aveva sede l'autorità giudiziaria adita;
che il Tribunale di Terni era incompetente a conoscere della avversa domanda ex art. 6 del R.D. 1611/1933 (c.d. foro dello Stato) essendo competente il Tribunale di
Perugia; che sussisteva carenza di legittimazione passiva poiché se controparte intendeva citare in giudizio l'erario esso era rappresentato dal e non già dalla Controparte_3
ex L. 26071958, art. 4; che, nel merito, non era stato né dedotto Controparte_2
né tanto meno documentato che era stata avanzata richiesta di conversione presso una delle Filiali della entro il termine del 28 febbraio 2012, data di intervenuta prescrizione, atteso che al CP_1 momento del decesso della sorella dell'attrice (7 marzo 2012) il diritto alla conversione si era prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla è fondata. Controparte_2
La medesima ha, infatti, eccepito in limine litis l'incompetenza per territorio di questa Autorità
Giudiziaria, ritenendo competente il Tribunale di Perugia, secondo la regola inderogabile del foro della pubblica amministrazione.
Va preso atto che, al riguardo, parte attrice e parte convenuta , si sono rimesse CP_1 all'apprezzamento del giudice.
La questione di competenza da decidere trae origine dalla corresponsione della somma di denaro asseritamente dovuta all'attrice dalla e dalla Le CP_1 Controparte_2
norme che vengono in considerazione sono l'art. 25 c.p.c. e gli artt. 6, 7 e 9 del R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, che dispongono che, se davanti ad un tribunale è convenuta in giudizio un'amministrazione dello Stato, competente per territorio è il giudice dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo dove è sorta o si deve eseguire l'obbligazione.
Nel caso di specie è stata convenuta in giudizio anche la ovvero Controparte_2
una amministrazione statale rientrante nella competenza del Tribunale di Perugia - ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale di Terni che sarebbe competente secondo le norme ordinarie - il cui foro è esclusivo e inderogabile (cass. n.17880/2004). La Suprema
Corte ha più volte ribadito che (cass. n.13796/2004) “A norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933, n.
1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato,
pagina 3 di 4 anche in caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al "simultaneus processus", da ultimo (cass. n. 26883/2020) ” e “la competenza del foro erariale nelle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti, è funzionale e inderogabile, trovando il foro erariale applicazione indipendentemente dalla qualità di litisconsorte necessario dell'amministrazione dello Stato, nonché prevalente, nel senso che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda proposta contro tale amministrazione (Cass. n. 13796 del 2004)”. Il che comporta che, quando l'amministrazione dello Stato è convenuta (art. 25, 2^ comma cod. proc. civ.), non tornano ad applicarsi i fori alternativi previsti dagli art. 20 e 21 c.p.c., rendendo del tutto superfluo e priva di senso giuridico l'intero art. 25, ma è il distretto sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato che deve determinarsi con riguardo al giudice del luogo in cui e sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova l'immobile oggetto della domanda (Cass. 9597/2000; 12323/1998; 5174/1997).
Per queste ragioni, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Perugia ex art. 25 c.p.c., davanti al quale la causa deve essere riassunta.
Condanna parte attrice alle spese di lite sin qui sostenute dalla convenuta Controparte_2
(cfr.cass. n.3122/2017) tenuto conto della minima attività processuale effettuata, come
[...]
liquidate in dispositivo.
Compensa le spese di lite con la convenuta rimasta de facto indifferente all'eccezione di CP_1
incompetenza territoriale sollevata e coltivata solo dalla Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Perugia ex art.25 c.p.c.;
2) fissa il termine di tre mesi per la riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato competente;
3) condanna a rifondere le spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_2
che liquida in E.1.500,00, oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge.
[...]
4) compensa le spese di lite con la . CP_1
Terni, 3 marzo 2025
Il Giudice
Roberto Pattarone
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