CASS
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/06/2025, n. 21462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21462 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD FR NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21462 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 20/05/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato CC FR VA, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso il 26 maggio 2017. Il ricorrente deduce: I) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato. II) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La difesa ha depositato tempestiva memoria nella quale, oltre a riportarsi ai motivi di ricorso, ha invocato la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione alla data del 26/11/2024 - in assenza di cause di sospensione della prescrizione - e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., 2 non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore esidente
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21462 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 20/05/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato CC FR VA, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso il 26 maggio 2017. Il ricorrente deduce: I) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato. II) Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La difesa ha depositato tempestiva memoria nella quale, oltre a riportarsi ai motivi di ricorso, ha invocato la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione alla data del 26/11/2024 - in assenza di cause di sospensione della prescrizione - e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., 2 non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore esidente