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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
SC NA, AT
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202500006838-001 TRIBUTI/ENTRATE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240030586206000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044098500000
- AVVISO ADDEBITO n. 32820240004729967000
- AVVISO ADDEBITO n. 32820240005096412000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5520/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva impugnazione
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 02884202500006838/001 relativo a mancato pagamento di tributi-entrate delle cartelle notificate a luglio , novembre , dicembre 2024, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Collegio riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
In primo luogo, si osserva che , come eccepito dalla resistente, deve dichiararsi difetto di giurisdizione di questa AG , in favore del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, con riferimento agli avvisi di addebito Nominativo_1 notificati in data 4.11.24 e 15.11.24, quali atti sottesi a quello oggetto di gravame.
Trattasi, infatti, di atti presupposti ( da quello impugnato) di natura non tributaria per i quali la competenza appartiene all'AG ordinaria. In secondo luogo, si osserva che con riferimento alle cartelle esattoriali indicate dal ricorrente , per cui si contestano le notifiche, si osserva che, come documentato dal ricorrente , appare legittimo l'operato dell'Ufficio , dato che esse risultano notificate in data 17.7.24 e 18.12.24 .
La prova dell'avvenuta notifica delle predette cartelle esattoriali rende superflua ogni ulteriore questione relativa alla mancata impugnazione degli stessi.
In tal modo la resistente dimostrava la intervenuta definitività dei predetti atti , dato che avverso i predetti il ricorrente non proponeva alcuna impugnazione.
In tal modo, gli atti presupposti , regolarmente notificati, non essendo stati impugnati risulta incontestabile in quanto divenuto definitivo ( in tal senso la sent. del 27.12.23 n. 7204/2023- Corte di
Giustizia di secondo grado della Campania).
Pertanto, la omessa impugnazione dell'atto presupposto , preclude al ricorrente qualsiasi doglianza in ordine all'atto successivo , ivi compresa la eccezione per intervenuta prescrizione.
La pretesa appare , dunque, definitiva per omessa impugnazione dell'atto prodromico .
Appare, pertanto, rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
La regolare notifica dell'atto presupposto, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appare evidente che solo in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso avverso contributi IVS rientrando la stessa in quella del G.O. davanti al quale va riassunto il giudizio nei termini di legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00. Così deciso in Caserta il 15/12/25
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
SC NA, AT
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202500006838-001 TRIBUTI/ENTRATE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240030586206000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044098500000
- AVVISO ADDEBITO n. 32820240004729967000
- AVVISO ADDEBITO n. 32820240005096412000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5520/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva impugnazione
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 02884202500006838/001 relativo a mancato pagamento di tributi-entrate delle cartelle notificate a luglio , novembre , dicembre 2024, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Collegio riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
In primo luogo, si osserva che , come eccepito dalla resistente, deve dichiararsi difetto di giurisdizione di questa AG , in favore del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, con riferimento agli avvisi di addebito Nominativo_1 notificati in data 4.11.24 e 15.11.24, quali atti sottesi a quello oggetto di gravame.
Trattasi, infatti, di atti presupposti ( da quello impugnato) di natura non tributaria per i quali la competenza appartiene all'AG ordinaria. In secondo luogo, si osserva che con riferimento alle cartelle esattoriali indicate dal ricorrente , per cui si contestano le notifiche, si osserva che, come documentato dal ricorrente , appare legittimo l'operato dell'Ufficio , dato che esse risultano notificate in data 17.7.24 e 18.12.24 .
La prova dell'avvenuta notifica delle predette cartelle esattoriali rende superflua ogni ulteriore questione relativa alla mancata impugnazione degli stessi.
In tal modo la resistente dimostrava la intervenuta definitività dei predetti atti , dato che avverso i predetti il ricorrente non proponeva alcuna impugnazione.
In tal modo, gli atti presupposti , regolarmente notificati, non essendo stati impugnati risulta incontestabile in quanto divenuto definitivo ( in tal senso la sent. del 27.12.23 n. 7204/2023- Corte di
Giustizia di secondo grado della Campania).
Pertanto, la omessa impugnazione dell'atto presupposto , preclude al ricorrente qualsiasi doglianza in ordine all'atto successivo , ivi compresa la eccezione per intervenuta prescrizione.
La pretesa appare , dunque, definitiva per omessa impugnazione dell'atto prodromico .
Appare, pertanto, rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
La regolare notifica dell'atto presupposto, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appare evidente che solo in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso avverso contributi IVS rientrando la stessa in quella del G.O. davanti al quale va riassunto il giudizio nei termini di legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00. Così deciso in Caserta il 15/12/25