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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 24.01.2025
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3735/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione” e vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Sozzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ostuni in via Mons. F.co Tamborrino n. 6; ricorrente
e
, nella persona del Presidente legale e rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. M. Marino Guadalupi con domicilio eletto in presso la CP_1 sede legale dell'ente; resistente
*******
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 22-bis l. 689/81 la s.r.l. L ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza ingiunzione n. 160 del 18.09.2020 emessa dalla Controparte_2 per violazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 152 del 2006 in materia ambientale,
[...] sulla base di un unico motivo di impugnazione, rappresentato dal difetto di legittimazione passiva della società, atteso che il pozzo artesiano, sul quale gli agenti del Comando della Regione Carabinieri Forestale hanno accertato la mancanza di strumento per la misurazione dei CP_3 volumi di acqua prelevati, insisteva sul foglio 13 part. 97 e non all'interno del foglio 13 part. 366, di cui la società è comodataria, come erroneamente verbalizzato dagli agenti operatori, chiedendone l'annullamento.
Con memoria difensiva si è costituita la anzitutto, contestando l'assunto Controparte_1 attoreo in relazione all'eccepito difetto di legittimazione e, nel merito, rivendicando la legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, occorre rilevare che, posta la fondatezza della ricognizione normativa operata dall'ente resistente, in quanto applicabile nella materia in esame, per carenza di specifici elementi
1 contrari di cognizione per effetto della mancata opposizione, sul punto, da parte della ricorrente, la controversia deve trovare soluzione, essenzialmente, sulla base della verifica inerente il difetto di legittimazione passiva eccepito in atti.
A sostegno e riprova delle proprie ragioni in merito a tale eccezione, la ricorrente ha prodotto in atti, da una parte, il contratto di compravendita stipulato in data 31.07.2018, osservando che all'articolo 2, pag. 3 II° cpv. – si legge: “ la parte venditrice precisa che è incluso nella presente un pozzo per l'estrazione delle acque per gli usi domestici autorizzato dalla Regione Puglia – Ufficio Genio Civile in data 23.5.1985 prot. n. 3878/84 che insiste sull'originaria particella 97”, dall'altra, il contratto di comodato stipulato in data 06.08.2018, sostenendo che detta particella non ha alcun collegamento con gli immobili alla stessa concessi in uso, identificati al foglio 13 particelle 265 e 367.
L'ente convenuto, a tale proposito, ha versato in atti il verbale di accertamento redatto dai militari a seguito di verifica presso il lotto di terreno distinto dal foglio 13 part. 366, sul quale insiste il pozzo artesiano, dove si legge che “l'approvvigionamento idrico è a servizio dei manufatti esistenti in uso alla società , osservando che a nulla rileva che il Parte_1 contratto di comodato d'uso abbia ad oggetto solo le particelle nn. 265 e 367 in quanto a servirsi dell'utilizzo non domestico del pozzo sarebbe, comunque, la stessa società.
L'assunto dell'ente resistente ha giuridico fondamento e, pertanto, deve trovare accoglimento sulla base delle motivazioni di seguito precisate.
Ed invero, in disparte dal riferimento ai lotti particellari indicati nel contratto di comodato, quello che nella fattispecie rileva è l'effettivo uso per l'approvvigionamento idrico dell'impianto, in ordine al quale è stato rilevato l'illecito in questione.
Ebbene, sotto il profilo della verifica dei fatti di causa, ha rilevanza il verbale di accertamento della violazione che, in quanto proveniente da un P.U., acquista valore probatorio privilegiato.
Insegna, invero, la S.C. che in tema di sanzioni amministrative detto verbale fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal P.U. come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine alcuno di apprezzamento, oppure da lui compiuti. Invece, non può attribuirsi fede privilegiata né ai giudizi valutativi né alla menzione di circostanze relative a fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali, ove mediati attraverso la percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potere essere verificati e controllare secondo un metro obbiettivo (Cass. 27.10.2008 n. 25884).
Ciò posto, in merito ai fatti per cui è giudizio è facile osservare che l'infrazione è stata rilevata direttamente da parte degli operatori, ricadente, quindi, nella loro percezione senza alcun margine né di apprezzamento né di giudizio, per cui questo decidente non ha titolo per procedere ad una valutazione dei fatti diversa da quella resa dagli accertatori sia perché il verbale, nella fattispecie, non costituisce un mero strumento probatorio liberamente valutabile, atteso che è coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, sia perché da parte della ricorrente non sono stati prodotti elementi contrari di convincimento tali da poter essere utilizzati ai fini di una diversa valutazione, non esercitando, relativamente a tale argomento, incidenza probatoria il contratto di comodato. Unico strumento idoneo a mettere in discussione la veridicità del verbale, sotto il profilo della collocazione del pozzo artesiano, sarebbe stata la sua impugnazione per querela di falso, a cui la parte opponente non ha tuttavia provveduto.
Peraltro, esaminando sotto altro profilo tale contratto, emerge che il comodato viene concesso affinchè il comodatario (società ricorrente) se ne serva per uso centro revisione e, soprattutto per quel che rileva nella fattispecie in esame, per autolavaggio, chiaramente diretto all'utilizzo del pozzo artesiano posto a servizio dei manufatti ivi esistenti, in particolare dei fabbricati, per il relativo approvvigionamento idrico, in ordine al quale è stata rilevata la violazione in questione, inerente la mancanza di apposito strumento per la misurazione dei volumi prelevati.
2 Recita, infatti, il comma 8 dell'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006: “chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'art. 95 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria …”.
La ratio di tale disposizione è, tra l'altro, anche quella di garantire il rispetto della finalità d'uso domestico previsto per le acque prelevate, stabilendo un limite indicativo oltre il quale deve ritenersi sussistente la violazione in questione, sulla base della destinazione d'uso concessa con l'autorizzazione n. 3874/84 rilasciata dalla Regione Puglia, Ufficio Genio Civile, il 23.05.1985, peraltro, in fase di rinnovo, laddove, per domestico deve intendersi l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, ma non già con finalità di lucro, atteso che il pozzo risulta essere stato asservito ad uso per l'attività commerciale e produttiva esercitata dalla società ricorrente, non consentita da detta concessione. Nella specie, poi, l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata comminata a nella Controparte_4 qualità di amministratore unico di obbligata in solido con il proprietario del Parte_1 pozzo oggetto della violazione, in quanto comodataria, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689/1981, secondo cui “il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Conclusivamente, l'opposizione proposta non può trovare accoglimento sia per infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva come sollevata dalla società ricorrente, sia per la sussistenza della violazione contestata in atti, per cui l'ordinanza ingiunzione impugnata deve trovare conferma anche in ordine alla sanzione comminata in quanto pari al minimo edittale.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite di questo giudizio devono gravare su parte ricorrente, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.
.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2169/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.160 emessa dalla Provincia di in data del 18.9.2020 anche in ordine all'entità della sanzione amministrativa, CP_1 disponendo il relativo pagamento entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione della presente sentenza;
condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in 852,00 euro, per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP. e IVA se dovuti;
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale
Brindisi, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Marra
3
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3735/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione” e vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Sozzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ostuni in via Mons. F.co Tamborrino n. 6; ricorrente
e
, nella persona del Presidente legale e rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. M. Marino Guadalupi con domicilio eletto in presso la CP_1 sede legale dell'ente; resistente
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All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 22-bis l. 689/81 la s.r.l. L ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza ingiunzione n. 160 del 18.09.2020 emessa dalla Controparte_2 per violazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 152 del 2006 in materia ambientale,
[...] sulla base di un unico motivo di impugnazione, rappresentato dal difetto di legittimazione passiva della società, atteso che il pozzo artesiano, sul quale gli agenti del Comando della Regione Carabinieri Forestale hanno accertato la mancanza di strumento per la misurazione dei CP_3 volumi di acqua prelevati, insisteva sul foglio 13 part. 97 e non all'interno del foglio 13 part. 366, di cui la società è comodataria, come erroneamente verbalizzato dagli agenti operatori, chiedendone l'annullamento.
Con memoria difensiva si è costituita la anzitutto, contestando l'assunto Controparte_1 attoreo in relazione all'eccepito difetto di legittimazione e, nel merito, rivendicando la legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, occorre rilevare che, posta la fondatezza della ricognizione normativa operata dall'ente resistente, in quanto applicabile nella materia in esame, per carenza di specifici elementi
1 contrari di cognizione per effetto della mancata opposizione, sul punto, da parte della ricorrente, la controversia deve trovare soluzione, essenzialmente, sulla base della verifica inerente il difetto di legittimazione passiva eccepito in atti.
A sostegno e riprova delle proprie ragioni in merito a tale eccezione, la ricorrente ha prodotto in atti, da una parte, il contratto di compravendita stipulato in data 31.07.2018, osservando che all'articolo 2, pag. 3 II° cpv. – si legge: “ la parte venditrice precisa che è incluso nella presente un pozzo per l'estrazione delle acque per gli usi domestici autorizzato dalla Regione Puglia – Ufficio Genio Civile in data 23.5.1985 prot. n. 3878/84 che insiste sull'originaria particella 97”, dall'altra, il contratto di comodato stipulato in data 06.08.2018, sostenendo che detta particella non ha alcun collegamento con gli immobili alla stessa concessi in uso, identificati al foglio 13 particelle 265 e 367.
L'ente convenuto, a tale proposito, ha versato in atti il verbale di accertamento redatto dai militari a seguito di verifica presso il lotto di terreno distinto dal foglio 13 part. 366, sul quale insiste il pozzo artesiano, dove si legge che “l'approvvigionamento idrico è a servizio dei manufatti esistenti in uso alla società , osservando che a nulla rileva che il Parte_1 contratto di comodato d'uso abbia ad oggetto solo le particelle nn. 265 e 367 in quanto a servirsi dell'utilizzo non domestico del pozzo sarebbe, comunque, la stessa società.
L'assunto dell'ente resistente ha giuridico fondamento e, pertanto, deve trovare accoglimento sulla base delle motivazioni di seguito precisate.
Ed invero, in disparte dal riferimento ai lotti particellari indicati nel contratto di comodato, quello che nella fattispecie rileva è l'effettivo uso per l'approvvigionamento idrico dell'impianto, in ordine al quale è stato rilevato l'illecito in questione.
Ebbene, sotto il profilo della verifica dei fatti di causa, ha rilevanza il verbale di accertamento della violazione che, in quanto proveniente da un P.U., acquista valore probatorio privilegiato.
Insegna, invero, la S.C. che in tema di sanzioni amministrative detto verbale fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal P.U. come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine alcuno di apprezzamento, oppure da lui compiuti. Invece, non può attribuirsi fede privilegiata né ai giudizi valutativi né alla menzione di circostanze relative a fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali, ove mediati attraverso la percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potere essere verificati e controllare secondo un metro obbiettivo (Cass. 27.10.2008 n. 25884).
Ciò posto, in merito ai fatti per cui è giudizio è facile osservare che l'infrazione è stata rilevata direttamente da parte degli operatori, ricadente, quindi, nella loro percezione senza alcun margine né di apprezzamento né di giudizio, per cui questo decidente non ha titolo per procedere ad una valutazione dei fatti diversa da quella resa dagli accertatori sia perché il verbale, nella fattispecie, non costituisce un mero strumento probatorio liberamente valutabile, atteso che è coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, sia perché da parte della ricorrente non sono stati prodotti elementi contrari di convincimento tali da poter essere utilizzati ai fini di una diversa valutazione, non esercitando, relativamente a tale argomento, incidenza probatoria il contratto di comodato. Unico strumento idoneo a mettere in discussione la veridicità del verbale, sotto il profilo della collocazione del pozzo artesiano, sarebbe stata la sua impugnazione per querela di falso, a cui la parte opponente non ha tuttavia provveduto.
Peraltro, esaminando sotto altro profilo tale contratto, emerge che il comodato viene concesso affinchè il comodatario (società ricorrente) se ne serva per uso centro revisione e, soprattutto per quel che rileva nella fattispecie in esame, per autolavaggio, chiaramente diretto all'utilizzo del pozzo artesiano posto a servizio dei manufatti ivi esistenti, in particolare dei fabbricati, per il relativo approvvigionamento idrico, in ordine al quale è stata rilevata la violazione in questione, inerente la mancanza di apposito strumento per la misurazione dei volumi prelevati.
2 Recita, infatti, il comma 8 dell'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006: “chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'art. 95 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria …”.
La ratio di tale disposizione è, tra l'altro, anche quella di garantire il rispetto della finalità d'uso domestico previsto per le acque prelevate, stabilendo un limite indicativo oltre il quale deve ritenersi sussistente la violazione in questione, sulla base della destinazione d'uso concessa con l'autorizzazione n. 3874/84 rilasciata dalla Regione Puglia, Ufficio Genio Civile, il 23.05.1985, peraltro, in fase di rinnovo, laddove, per domestico deve intendersi l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, ma non già con finalità di lucro, atteso che il pozzo risulta essere stato asservito ad uso per l'attività commerciale e produttiva esercitata dalla società ricorrente, non consentita da detta concessione. Nella specie, poi, l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata comminata a nella Controparte_4 qualità di amministratore unico di obbligata in solido con il proprietario del Parte_1 pozzo oggetto della violazione, in quanto comodataria, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689/1981, secondo cui “il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Conclusivamente, l'opposizione proposta non può trovare accoglimento sia per infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva come sollevata dalla società ricorrente, sia per la sussistenza della violazione contestata in atti, per cui l'ordinanza ingiunzione impugnata deve trovare conferma anche in ordine alla sanzione comminata in quanto pari al minimo edittale.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite di questo giudizio devono gravare su parte ricorrente, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.
.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2169/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n.160 emessa dalla Provincia di in data del 18.9.2020 anche in ordine all'entità della sanzione amministrativa, CP_1 disponendo il relativo pagamento entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione della presente sentenza;
condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in 852,00 euro, per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP. e IVA se dovuti;
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale
Brindisi, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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