CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Veneto - Via Altobello N.14 30172 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. IPSC 053-25 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Resistente: dichiararsi estinto il processo per cessata materia conseguente all'annullamento dell'atto impugnato in autotutela. Spese del grado compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'atto in epigrafe ritenuto illegittimo Ne chiedeva pertanto l'annullamento Si costituiva la resistente Amministrazione che, pur contestando il ricorso, segnalava di aver autonomamente proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate.
All'odierna udienza la resistente insisteva nelle proprie conclusioni e la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifica la cessata materie del contendere conseguente all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Ne consegue l'estinzione del processo essendo venuto meno l'interesse a coltivare la causa.
Quanto alle spese il giudicante prende atto che la richiesta di compensazione formulata dalla resistente non è stata opposta dal ricorrente, che ne avrebbe avuto la possibilità ove ne avesse avuto interesse.
Sul punto, ritenuto l'assenso tacito del ricorrente, deve disporsi la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza all'annullamento dell'atto impugnato in autotutela da parte dell'ufficio resistente;
b) spese di lite compensate.
Venezia 27 Gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Veneto - Via Altobello N.14 30172 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. IPSC 053-25 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Resistente: dichiararsi estinto il processo per cessata materia conseguente all'annullamento dell'atto impugnato in autotutela. Spese del grado compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'atto in epigrafe ritenuto illegittimo Ne chiedeva pertanto l'annullamento Si costituiva la resistente Amministrazione che, pur contestando il ricorso, segnalava di aver autonomamente proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate.
All'odierna udienza la resistente insisteva nelle proprie conclusioni e la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pacifica la cessata materie del contendere conseguente all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Ne consegue l'estinzione del processo essendo venuto meno l'interesse a coltivare la causa.
Quanto alle spese il giudicante prende atto che la richiesta di compensazione formulata dalla resistente non è stata opposta dal ricorrente, che ne avrebbe avuto la possibilità ove ne avesse avuto interesse.
Sul punto, ritenuto l'assenso tacito del ricorrente, deve disporsi la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza all'annullamento dell'atto impugnato in autotutela da parte dell'ufficio resistente;
b) spese di lite compensate.
Venezia 27 Gennaio 2026