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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4020/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici dott. Francesco Saverio Moscato Presidente dott.ssa Monica Pacilio Giudice relatore dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4020/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIVA MONICA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PENCO SALVI UMBERTO;
attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ME AN, dell'avv. CARANO CIRO e dell'avv. FRANCHETTI FEDERICA;
convenuta
avente ad oggetto: Brevetto di invenzione;
nullità;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da nota scritta depositata il 21.02.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione respinta,
1. Nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità del brevetto Italiano IT 1400002 con riferimento alle rivendicazioni di impianto e – in ogni caso – in tutte le parti ritenute dal Giudice ancora efficaci in Italia;
2) accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto Europeo EP'
2569104B1.”
PER PARTE CONVENUTA: come nota scritta depositata il 21.02.2025
“Voglia il Tribunale di Trieste - Sezione specializzata in materia di impresa -, ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate per le ragioni meglio esposte in atti.
In ogni caso: condannare alla rifusione delle spese di lite, oltre 15% Parte_1 per spese generali, IVA e CPA, come per legge, nonché delle spese della consulenza tecnica
d'ufficio e dei consulenti tecnici di parte di Controparte_1
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La società (di seguito anche solo ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1
(di seguito anche solo davanti alla Sezione Controparte_1 CP_1
Specializzata in materia di impresa di questo Tribunale, chiedendo di dichiarare la nullità del brevetto italiano IT 1400002 (IT'002) e della porzione italiana del brevetto europeo EP
2569104B1 (EP'104), entrambi registrati da Tali titoli riguardano un procedimento e CP_1 un impianto per la produzione di laminati d'acciaio molto sottili (nastri a caldo) a costi molto inferiori a pari prodotti di alluminio, che la convenuta identifica complessivamente come
“Tecnologia Due” (QSP-DUE). Le due società operano in concorrenza nel mercato.
Secondo RV i brevetti sono privi dei requisiti di validità per difetto di novità, di attività inventiva e per insufficienza della descrizione, poiché le rivendicazioni di impianto e di procedimento riprodurrebbero soluzioni già note allo stato della tecnica e risulterebbero formulate in termini tali da non consentire al tecnico del ramo di attuare l'insegnamento brevettuale senza un apprezzabile sforzo di ricerca autonoma.
II. si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande attoree, CP_1
rivendicando l'originalità e il carattere innovativo della propria Tecnologia Due, che, secondo la convenuta, avrebbe introdotto una nuova generazione di impianti di colata e laminazione di bramme sottili, idonei a operare, all'interno di un unico assetto impiantistico, in modalità endless, semi-endless e coil-to-coil, con elevata flessibilità produttiva e operativa, ampia gamma di qualità di acciaio e spessori lavorabili e significativi vantaggi in termini di efficienza energetica e costi.
Per ben comprendere gli interessi in gioco tra le parti va anche detto che esse risultano contrapposte in un distinto giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano (RG 4982/2017), promosso da nel quale questa ha chiesto, da un lato, di dichiarare la nullità di due CP_1
brevetti di relativi a un procedimento e a una linea di produzione per la fabbricazione di Pt_1 nastro a caldo ultrasottile sulla base della tecnologia della bramma sottile e, dall'altro, di accertare che l'utilizzo della propria Tecnologia Due non viola i diritti di privativa di in Pt_1
quel procedimento ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della Pt_1 contraffazione dei propri brevetti da parte di CP_1
III. La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Per_1
pagina 3 di 5 a cui è stato conferito l'incarico di verificare se i brevetti in contestazione presentino Pt_2
i requisiti di sufficiente descrizione, novità e attività inventiva alla luce della tecnica anteriore dedotta in causa. Il consulente, all'esito degli accertamenti svolti, ha concluso nel senso della validità dei titoli di privativa in contestazione.
IV. La relazione dell'ing. offre un quadro chiaro e completo circa i requisiti Persona_2
di validità dei brevetti IT1400002 ed EP2569104. Ha esaminato le rivendicazioni di impianto e di procedimento secondo i criteri propri della tecnica brevettuale, concludendo per la loro validità. Le osservazioni critiche formulate da dirette in particolare a valorizzare Pt_1
singoli elementi delle rivendicazioni ovvero a scindere l'insegnamento nelle sue componenti elementari, sono state puntualmente considerate e disattese dal CTU, il quale ha evidenziato come nessuno dei documenti di arte nota prospettati dall'attrice anticipi integralmente le caratteristiche dei brevetti in contestazione, né consenta di ricavare senza interventi ricostruttivi ex post l'idea inventiva centrale, fondata sull'integrazione, in un unico impianto e in un unico procedimento, delle tre modalità operative (endless, semi-endless e coil-to-coil) e sul relativo dimensionamento funzionale degli organi di processo. Sono risultate infondate le doglianze di insufficienza descrittiva, avendo il CTU evidenziato che il tecnico del ramo è in grado di attuare l'insegnamento brevettuale sulla base della descrizione e delle figure, mentre le questioni sollevate da attengono a profili di maggiore o minore chiarezza redazionale, Pt_1 estranei al sindacato sulla validità. Nel complesso, la consulenza, sorretta da argomentazioni tecniche coerenti e immuni da contraddizioni, fornisce un supporto convincente alle conclusioni di validità dei brevetti controverse, che il Collegio ritiene di condividere.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quelle per c.t.u., secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile - complessità alta), applicando i valori massimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della complessità e tecnicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
pagina 4 di 5 1. rigetta le domande di per l'accertamento della nullità del Parte_1
brevetto italiano IT 1400002 (IT'002) e della porzione italiana del brevetto europeo EP
2569104B1 (EP'104) di Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
18.320,00 per competenze di avvocato ed € 43.207,57 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 09/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Monica Pacilio
Il Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici dott. Francesco Saverio Moscato Presidente dott.ssa Monica Pacilio Giudice relatore dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4020/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIVA MONICA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PENCO SALVI UMBERTO;
attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ME AN, dell'avv. CARANO CIRO e dell'avv. FRANCHETTI FEDERICA;
convenuta
avente ad oggetto: Brevetto di invenzione;
nullità;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da nota scritta depositata il 21.02.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione respinta,
1. Nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità del brevetto Italiano IT 1400002 con riferimento alle rivendicazioni di impianto e – in ogni caso – in tutte le parti ritenute dal Giudice ancora efficaci in Italia;
2) accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto Europeo EP'
2569104B1.”
PER PARTE CONVENUTA: come nota scritta depositata il 21.02.2025
“Voglia il Tribunale di Trieste - Sezione specializzata in materia di impresa -, ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate per le ragioni meglio esposte in atti.
In ogni caso: condannare alla rifusione delle spese di lite, oltre 15% Parte_1 per spese generali, IVA e CPA, come per legge, nonché delle spese della consulenza tecnica
d'ufficio e dei consulenti tecnici di parte di Controparte_1
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. La società (di seguito anche solo ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1
(di seguito anche solo davanti alla Sezione Controparte_1 CP_1
Specializzata in materia di impresa di questo Tribunale, chiedendo di dichiarare la nullità del brevetto italiano IT 1400002 (IT'002) e della porzione italiana del brevetto europeo EP
2569104B1 (EP'104), entrambi registrati da Tali titoli riguardano un procedimento e CP_1 un impianto per la produzione di laminati d'acciaio molto sottili (nastri a caldo) a costi molto inferiori a pari prodotti di alluminio, che la convenuta identifica complessivamente come
“Tecnologia Due” (QSP-DUE). Le due società operano in concorrenza nel mercato.
Secondo RV i brevetti sono privi dei requisiti di validità per difetto di novità, di attività inventiva e per insufficienza della descrizione, poiché le rivendicazioni di impianto e di procedimento riprodurrebbero soluzioni già note allo stato della tecnica e risulterebbero formulate in termini tali da non consentire al tecnico del ramo di attuare l'insegnamento brevettuale senza un apprezzabile sforzo di ricerca autonoma.
II. si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande attoree, CP_1
rivendicando l'originalità e il carattere innovativo della propria Tecnologia Due, che, secondo la convenuta, avrebbe introdotto una nuova generazione di impianti di colata e laminazione di bramme sottili, idonei a operare, all'interno di un unico assetto impiantistico, in modalità endless, semi-endless e coil-to-coil, con elevata flessibilità produttiva e operativa, ampia gamma di qualità di acciaio e spessori lavorabili e significativi vantaggi in termini di efficienza energetica e costi.
Per ben comprendere gli interessi in gioco tra le parti va anche detto che esse risultano contrapposte in un distinto giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano (RG 4982/2017), promosso da nel quale questa ha chiesto, da un lato, di dichiarare la nullità di due CP_1
brevetti di relativi a un procedimento e a una linea di produzione per la fabbricazione di Pt_1 nastro a caldo ultrasottile sulla base della tecnologia della bramma sottile e, dall'altro, di accertare che l'utilizzo della propria Tecnologia Due non viola i diritti di privativa di in Pt_1
quel procedimento ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della Pt_1 contraffazione dei propri brevetti da parte di CP_1
III. La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Per_1
pagina 3 di 5 a cui è stato conferito l'incarico di verificare se i brevetti in contestazione presentino Pt_2
i requisiti di sufficiente descrizione, novità e attività inventiva alla luce della tecnica anteriore dedotta in causa. Il consulente, all'esito degli accertamenti svolti, ha concluso nel senso della validità dei titoli di privativa in contestazione.
IV. La relazione dell'ing. offre un quadro chiaro e completo circa i requisiti Persona_2
di validità dei brevetti IT1400002 ed EP2569104. Ha esaminato le rivendicazioni di impianto e di procedimento secondo i criteri propri della tecnica brevettuale, concludendo per la loro validità. Le osservazioni critiche formulate da dirette in particolare a valorizzare Pt_1
singoli elementi delle rivendicazioni ovvero a scindere l'insegnamento nelle sue componenti elementari, sono state puntualmente considerate e disattese dal CTU, il quale ha evidenziato come nessuno dei documenti di arte nota prospettati dall'attrice anticipi integralmente le caratteristiche dei brevetti in contestazione, né consenta di ricavare senza interventi ricostruttivi ex post l'idea inventiva centrale, fondata sull'integrazione, in un unico impianto e in un unico procedimento, delle tre modalità operative (endless, semi-endless e coil-to-coil) e sul relativo dimensionamento funzionale degli organi di processo. Sono risultate infondate le doglianze di insufficienza descrittiva, avendo il CTU evidenziato che il tecnico del ramo è in grado di attuare l'insegnamento brevettuale sulla base della descrizione e delle figure, mentre le questioni sollevate da attengono a profili di maggiore o minore chiarezza redazionale, Pt_1 estranei al sindacato sulla validità. Nel complesso, la consulenza, sorretta da argomentazioni tecniche coerenti e immuni da contraddizioni, fornisce un supporto convincente alle conclusioni di validità dei brevetti controverse, che il Collegio ritiene di condividere.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quelle per c.t.u., secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile - complessità alta), applicando i valori massimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della complessità e tecnicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
pagina 4 di 5 1. rigetta le domande di per l'accertamento della nullità del Parte_1
brevetto italiano IT 1400002 (IT'002) e della porzione italiana del brevetto europeo EP
2569104B1 (EP'104) di Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
18.320,00 per competenze di avvocato ed € 43.207,57 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 09/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Monica Pacilio
Il Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato
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