TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13222 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 32634 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 , trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025 ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c. e vertente
TRA
(P. Iva – C.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procure in atti dall'avv. Marco Giuseppe
Binetti
ATTRICE
E
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Antonia Assunta
Pagliuso
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di adempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da verbale della udienza del 25.9.2025 per l'attrice : “1. in via principale, accertare e dichiarare la persistenza degli obblighi contrattuali scaturenti dal <<contratto per le attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica nonché delle < i>
1 attività e funzioni connesse>> del 12.01.2017, con conseguente richiesta di esatto adempimento di tutte le obbligazioni connesse, presupposte e propedeutiche alla continuazione dell'attività di raccolta e con ordine di ricollegamento di tutte le AWP, alla rete telematica del
Concessionario e di ripristino dell'attività di raccolta presso la in Via Luigi Stella n. 4, Pt_2
Lamezia Terme (CZ), previo espletamento di ogni connessa e propedeutica attività ed adempimento, con applicazione delle penali ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo a far data dall'emanando provvedimento volto all'esatto adempimento del Contratto;
in ogni caso, accertare e dichiarare la vigenza del richiamato Contratto con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle penali di cui all'art.
8.3 del Contratto per € 111.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta anche equitativamente;
2.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto ex art. 1453
c.c. per grave inadempimento contrattuale dell'Esercente con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle penali di cui di cui all'art.
8.3 del Contratto per € 111.000,00 oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/02 a far data dalla domanda, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta anche equitativamente;
3. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali, con conseguente risarcimento del danno, che si quantifica, nella misura pari, alle penali di cui delle penali di cui all'art.
8.3 del Contratto per € 111.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta anche equitativamente, ovvero in ogni caso con condanna al risarcimento pari al mancato guadagno del Concessionario sino alla scadenza della concessione, nella misura da quantificarsi in corso di causa, ovvero alla maggiore o minore somma come risultante dall'istruttoria. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. per la convenuta : “IN VIA PRELIMINARE: rigettare siccome improcedibile, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la domanda introduttiva del giudizio;
in subordine sospendere la causa sino all'esperimento del tentativo di conciliazione.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento dell'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione specificatamente risultante dal testo contrattuale, non riconducibile alla mano del l.r. della Convenuta e per tutte le altre ragioni illustrate in narrativa, anche con riferimento al profilo del quantum debeatur, accertare e dichiarare la nullità del contratto intervenuto tra le Parti ed oggetto del presente giudizio;
conseguentemente rigettando siccome inammissibile, improcedibile, indimostrata, indimostrabile e, comunque infondata, in fatto e diritto, ogni pretesa avanzata dalla in plrpt a scapito della Convenuta Parte_1
2 IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: rigettare per carenza di legittimazione attiva- interesse ad agire e carenza di ius postulandi in capo al Procuratore costituito per la Parte
Attrice l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, e valutata l'effettiva comunanza della causa al litisconsorte in plrpt, p. iva con sede in 50126 – Firenze (FI) al Largo Novello CP_2 P.IVA_4
Guido Novello, 1/C – pec: ordinare la integrazione del contraddittorio Email_1 nei suoi confronti, ponendo i relativi adempimenti in capo alla Parte Attrice e posponendo conseguentemente la prima udienza di trattazione del giudizio al fine di consentire la sua costituzione.
NEL MERITO ed in accoglimento di ogni eccezione, preliminare e di merito, meglio illustrata in narrativa, rigettare siccome inammissibile, improcedibile, indimostrata, indimostrabile e, comunque infondata, in fatto e diritto, ogni pretesa avanzata dalla Parte_1
in plrpt a scapito della Convenuta
[...]
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione, ritualmente notificata il 15.7.2024 , Parte_1 ha convenuto in giudizio la rassegnando le Controparte_1 conclusioni in epigrafe trascritte ed esponendo :
- che è uno dei Concessionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Parte_1
(AD) per la gestione della rete telematica alla quale sono collegati gli Apparecchi automatici per il gioco lecito ex art. 110, lett. a) e b), comma VI, T.U.L.P.S., giusta Convenzione di concessione stipulata in data 20 marzo 2013 e prorogata al 31.12.2024 (all. 1)
- che per la gestione di tale comparto di gioco, lo Stato consente ai Concessionari di potersi avvalere di soggetti terzi (cd. Gestori), dotati di specifici requisiti di legge, per lo svolgimento di alcune attività relative alla concessione, all'esito della stipula di contratti il cui contenuto minimo obbligatorio è sempre previsto dall'atto di concessione;
-che i Gestori – tra le altre attività – devono provvedere all'attività di raccolta delle giocate presso gli Esercenti ed al riversamento delle somme raccolte secondo le specifiche modalità pattuite nei rispettivi contratti;
-che nell'ipotesi di specie è il “Concessionario” per Parte_1 la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante
3 Apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, nonché delle attività connesse, in virtù di apposita Concessione sottoscritta in data 20 marzo 2013 con l'AD, di durata novennale, fatte salve ulteriori proroghe disposte da AD medesima.
(ii) è il “TO”, ossia la società che opera nell'ambito della CP_2 commercializzazione e gestione degli apparecchi, che ha manifestato l'intenzione di svolgere,
a favore del Concessionario, le attività di raccolta del gioco lecito mediante gli Apparecchi medesimi.
(iii) è “l'Esercente”, presso il quale sono installati gli Apparecchi e, Controparte_1 dunque, presso il quale avvengono fisicamente sia la giocata sia la conseguente raccolta delle giocate da parte del TO per conto del Concessionario.
-che il Concessionario stipulava con la società Controparte_1
n data 12.01.2017 il <Contratto per le attività di raccolta del gioco lecito mediante
[...] apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica nonché delle attività e funzioni connesse>> avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di raccolta del gioco lecito mediante Apparecchi di gioco (AWP) con assunzione da parte dell'Esercente di tutti gli impegni previsti dalla normativa di riferimento e dalla Concessione, in conformità all'art. 19 della medesima Concessione e come indicati nell'art. 2 del Contratto (di seguito “Il
Contratto”) (all. 2).
-che presso l'Esercizio <> venivano installati n. 10 Apparecchi AWP, come da nulla osta per la messa in esercizio degli Apparecchi (all. 3), ossia il numero massimo di apparecchi AWP consentito dal contratto;
-che contravvenendo a quanto previsto dall'art.
2.1 let n) del contratto ( obbligo di astenersi dal rimuovere, disinstallare , disconnettere gli apparecchi senza autorizzazione del concessionario) con nota del 16.01.2024 l'Esercente, in violazione delle obbligazioni contrattuali, “chiedeva” che il Concessionario ritirasse n. 5 Apparecchi AWP dei 10 installati presso l'Esercizio in quanto <> per la propria Sala Giochi, prospettando la rimozione dei predetti Apparecchi in caso di omesso ritiro da parte del Concessionario (all. 5)
e quindi in data 30.01.2024 , scollegava n. 5 Apparecchi dalla rete telematica del
Concessionario, come da rendiconti periodali (sub. all.4), e indi comunicava di recedere dal contratto con successiva nota del 25.02.2024 , non essendo stata rispettata la sua volontà di riduzione degli apparecchi della propria sala giochi sita in via Luigi Stella, n. 4 di Lamezia
Terme (all. 6).
- che con nota datata 29.02.2024 e notificata all'Esercente in data 04.03.2024 il
Concessionario contestava l'arbitraria ed illegittima rimozione / disconnessione degli
4 Apparecchi collegati alla propria rete telematica in quanto eseguita senza la preventiva autorizzazione del Concessionario nonchè in piena violazione dell'art.
2.1 lett. n) del Contratto
AWP e diffidava l'Esercente ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali (all. 7);
-che a far data dal 07.5.2024 il ha provveduto a scollegare dalla rete telematica CP_1 del Concessionario anche le altre 5 AWP, come si evince dal rendiconto periodale del
01.5.2024/15.5.2024 (sub. all. 5).
Si è tempestivamente costituita la eccependo la improcedibilità del Controparte_1 giudizio per mancato esperimento della mediazione;
la nullità del contratto in relazione al quale ha disconosciuto una delle firme apposte , deducendo ulteriori vizi formali;
la nullità delle clausole vessatorie;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla Parte_1
e la carenza di interesse ad agire , in quanto la proroga della convenzione di concessione,
[...]
a cui sarebbe ancorata la durata del Contratto , non sarebbe stata “nella conoscenza legale dell'Esercente” e tale stato di incolpevole ignoranza avrebbe legittimato lo stesso allo scollegamento degli Apparecchi;
la carenza di ius postulandi in capo al procuratore della parte attrice , per mancanza in atti un documento comprovante i poteri di rappresentanza in capo alla dott.ssa che ha conferito il mandato. Per_1
Emesso decreto ex art.171 bis co.3 c.p.c. , con il quale è stata disattesa la richiesta di parte convenuta di estendere il contradittorio alla , TO , è stata differita l'udienza CP_2 di prima comparizione alla data del 23.1.2025 .
Depositate le memorie integrative, la causa , ritenuta di pronta soluzione , con ordinanza riservata in data 23.1.2025 , è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del
25.9.2025 ed ivi trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c..
2. Giova premettere che in data 19.2.2025 e quindi in data successiva al provvedimento di rinvio della causa per la discussione orale e la decisione, parte convenuta ha depositato verbale di accesso in contraddittorio effettuato in data 12.2.2025 presso la sala giochi della alla presenza di incaricati di e CP_1 CP_2 Pt_1
In relazione a tale produzione di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, e quindi ammissibile , parte attrice all'udienza di discussione del 25.9.2025 ha rilevato che all'esito della verifica , cui ha partecipato un incaricato di , risultano Pt_1 attualmente ricollegate alla rete telematica le 10 macchine AWP e quindi non persiste più
l'interesse alla pronuncia di adempimento del contratto sotto il profilo dell'obbligo di collegamento alla rete degli apparecchi , in ogni caso ha dichiarato di insistere su tutte le altre
5 domande , opponendosi alla richiesta di rinvio formalizzata in udienza dalla controparte al fine di tentare una definizione bonaria della controversia.
3. Preliminarmente va rilevata la infondatezza dell'eccezione di difetto di procura sollevata dalla convenuta, risultando che il mandato al legale di è stato conferito da Pt_1
, Presidente del Cda e rappresentante della impresa ( vedi visura Videolot in Persona_2 allegato alla seconda memoria integrativa ).
4. Riguardo alla eccepita improcedibilità della domanda, poiché alla stregua della c.d. riforma Cartabia il rapporto in esame rientrerebbe tra quelli per i quali la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è stata estesa , si osserva che è stata esperita procedura di mediazione e di ciò hanno dato atto le parti concordemente ( vedi prime memorie integrative di entrambe le parti).
5. Deve essere disattesa altresì la eccepita nullità del contratto , fondata dalla convenuta sulla circostanza che lo stesso è stato redatto su un modulo prestampato promiscuo, in cui ad una parte dattiloscritta -predisposta unilateralmente dal Contraente più forte a sua sostanzialmente esclusiva garanzia- si affianca una parte destinata al riempimento con i dati dell'altro Contraente, nonché alla apposizione di sottoscrizioni;
sulla mancata indicazione alla pagina 9 della data e sarebbe prestampata la dizione “Roma” come luogo di sottoscrizione anziché Lamezia Terme;
sulla circostanza che alla pagina 10 del Contratto sarebbero state apposte 3 firme dell'Esercente di cui due, sicuramente riconducibili alla stessa mano;
l'altra indubbiamente apocrifa non evidenziandosi, anche senza ricorrere alle cognizioni dell'Esperto in subiecta materia, alcun elemento identificativo e/o di comunanza che consenta di attribuirla alla paternità del Sig. ; ed ancora il Concessionario avrebbe apposto la firma Controparte_1 per esteso come l'Esercente, solo all'ultima pagina (relativa all'approvazione del contratto); le clausole vessatorie difetterebbero di specifica approvazione;
in alcuni punti difetterebbe la indicazione per esteso della denominazione sociale dell'esercente .
Di alcun rilievo l'operato disconoscimento posto che come già osservato in corso di giudizio , il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e nella specie quello tempestivamente operato con la comparsa di costituzione del convenuto , risulta espresso con riferimento ad una delle tre sottoscrizioni presenti alla pag.10 del contratto, che reca sottoscrizione per esteso di ogni altra pagina del contratto recante il regolamento negoziale
, onde il disconoscimento è inidoneo a contestare la autenticità della scrittura ( vedi ordinanza istruttoria in data 23.1.2025) . Parimenti prive di rilievo le ulteriori contestazioni formali, peraltro in presenza di un contratto che ha avuto pacificamente esecuzione , come dimostrano
6 le comunicazioni dirette alla dal in corso di rapporto e lo stesso verbale di Pt_3 CP_1 verifica prodotto in data 19.2.2025, esse non sono idonee a negarne la autenticità e validità .
Quanto alle clausole vessatorie le stesse, richiamate in calce all'atto con indicazione numerica e relativa rubrica che ne individua l'oggetto, risultano approvate specificamente per iscritto.
6. Ancora è stata eccepita la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e la carenza di interesse ad agire , in quanto la proroga della convenzione Parte_1 di concessione, a cui sarebbe ancorata la durata del Contratto , non sarebbe stata “nella conoscenza legale dell'Esercente” e tale stato di incolpevole ignoranza avrebbe legittimato lo stesso allo scollegamento degli apparecchi .
La difesa è infondata .
L'art.3 del contratto prevede la scadenza del contratto in coincidenza con la scadenza della concessione( 20.03.2022) salvo proroghe disposte dalla AD .
Il termine di durata del Contratto è ancorato alla convenzione di concessione, la cui proroga è stata via via fissata con norma di legge ossia con le successive leggi di bilancio ( vedi art. 1 comma 124 Legge 29.12.2022 n. 197 al 31.12.2024 e indi art. 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207) quindi la società convenuta non può averne incolpevolmente ignorato la portata e gli effetti riguardo al contratto in essere con Pt_1
7. Dunque il contratto in essere tra le parti era ed è pienamente valido ed efficace .
Il recesso è senz'altro illegittimo perché non preceduto dal preavviso di 18 mesi come prescritto nel contratto ( vedi art.
3.2. clausola oggetto di specifica approvazione).
Peraltro lo stesso non trova giustificazione in inadempimenti del concessionario piuttosto la ha immotivatamente ritenuto di poter scollegare le Pt_1 CP_1 macchine intimando alla di ritirarle . Alcuna problematica o cattivo funzionamento Pt_1 risulta denunciato , né le difese espresse dal procuratore della parte nella comparsa di costituzione e nelle memorie integrative fanno cenno a difetti di sorta;
la difesa è stata tutta tesa alla contestazione della validità del contratto e non é stato prodotto alcun documento entro il secondo termine ex art.171 ter c.p.c..
Era ed è , dunque, vigente l'obbligo della di non procedere alla CP_3 disconnessione dalla rete come previsto dall'art.2 punto 1 lett.n) senza autorizzazione della concessionaria;
autorizzazione che può esser concessa in ipotesi specifiche , quali la chiusura programmata per ferie o ristrutturazione dei locali per un massimo di 60 gg. ( vedi art.2 lett.
n)).
7 Nella specie l'esercente ha chiesto in data 16.1.2024 il ritiro delle prime 5 macchine perché non necessarie ( vedi doc. 5 attrice) e quindi in data 25.2.2024 ha comunicato di recedere ( doc. 5 e 6 ) onde la disattivazione delle cinque macchine ( UN06359210H;
UN06359242C; VN06365595V; VN06365611G; VN06376674V) può dirsi provata dalle stesse comunicazioni della oltre che dai rendiconti quindicinali prodotti da CP_3 Pt_1
e non specificamente contestati, che documentano quale ultima lettura, per queste cinque macchine , quella del 30.1.2024 , oltre che dalla comunicazione di (sub doc. 10) . CP_2
La circostanza che le macchine siano state scollegate dalla rete è provata, altresì, dal verbale di verifica dal quale risulta che le macchine sono state trovate tutte e dieci collegate alla rete elettrica e solo a seguito dell'intervento dei tecnici , che hanno anche provveduto CP_2 alla sostituzione di alcune schede non funzionanti ( ma si assume nel verbale che tale circostanza potrebbe essere ascrivibile al mancato perdurante collegamento alla rete degli apparecchi ) , è stato ripristinato il collegamento e quindi tutte la macchine risultano visibili alla rete e attivate al gioco con regolare lettura dei contatori.
Deve tuttavia rilevarsi che per le ulteriori cinque macchine ( VN06470447C
;VN06368622B; UN06363018G; UN06359217A; UN06359236Z) che parte attrice deduce essere state scollegate al gioco in data 7.5.2024 non può affermarsi con certezza la data in cui le stesse sono state scollegate . Se infatti nella produzione sub doc. 4 ( rendiconto quindicinale di sala ) si rileva per le prime cinque macchine il persistente scollegamento alla rete , riportandosi nei report periodici la data di ultima lettura ( 30.1.2024) con vincite zero , raccolta zero ,etc. così non è per la altre cinque , che neppure sono menzionate nella nota di ( CP_2 doc.10 ) , e per le quali risulta quale data ultima lettura 7.5.20224 ma con i dati positivi relativi alla raccolta e alle vincite dell'ultima lettura .Il rendiconto si ferma a tale data. Non vi sono comunicazioni di che confermino la data del distacco dalla rete . Può pertanto solo CP_2 affermarsi che alla data della verifica del febbraio 2025 le macchine era distaccate dalla rete ma non si può dire accertata la data del distacco.
8. Per l'accertato inadempimento consistente nella interruzione peraltro immotivata della raccolta del gioco, il contratto prevede l'applicazione di penale.
L'art.
8.3 del Contratto recita : “ Nell'ipotesi in cui per fatto imputabile all'Esercente, uno o più Apparecchi risultino rimossi, disinstallati, disconnessi e/o comunque non leggibili dal sistema di gioco AWP del Concessionario, l'Esercente – ivi espressamente incluse le ipotesi di violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 2.1, lett. n) e di cui all'art. 10.1- per tutto il periodo di durata della rimozione, disinstallazione, disconnessione e/o non
8 leggibilità, sarà tenuto a corrispondere al Concessionario, anche per il tramite del TO, una penale giornaliera di Euro 100,00 ( cento/00) per Apparecchio”.
L'attrice ha chiesto quantificarsi l'importo in euro 80.000,00 per n. 5 Apparecchi AWP disattivati a far data dal 30.01.2024 ed in euro 31.000,00 per quelli disattivati a far data dal
7.5.2024 .
Ritiene questo giudice che la applicazione della penale vada limitata, per quanto osservato al superiore paragrafo, solo al distacco delle prime cinque macchine per le quali può dirsi provata la data di disconnessione.
La stessa, peraltro, va ridotta ad equità. Come è noto il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio, purché emergano ex actis circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale. Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Cass.
27/05/2024, n. 14706) .
Ora avuto riguardo ai rendiconti mensili , alla collocazione della sala gioco in zona periferica di città di modeste dimensioni ( via Stella in Lamezia Terme) può ritenersi equa una riduzione della penale per la disattivazione di 5 macchine complessivamente del 60% e quindi la stessa può essere ridotta ad euro 32.000,00 . Su tale somma sono dovuti gli interessi legali al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002, dalla domanda al saldo.
9. Con riferimento alla domanda di adempimento tesa ad ottenere l'“ordine di ricollegamento di tutte le AWP, alla rete telematica del Concessionario e di ripristino dell'attività di raccolta presso la in Via Luigi Stella n. 4, Lamezia Terme (CZ), previo Pt_2 espletamento di ogni connessa e propedeutica attività ed adempimento, con applicazione delle penali ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo a far data dall'emanando provvedimento volto all'esatto adempimento del Contratto” deve ritersi cessata la materia del contendere posto che, come rilevato dal prodotto verbale di verifica e confermato dal legale della attrice alla udienza del 25.9.2025, tutte le macchine sono state ricollegate in rete . E' quindi senz'altro venuto meno l'interesse ex art.100 c.p.c. dell'attrice alla pronuncia.
9 Le spese del presente giudizio , liquidate come in dispositivo sulla base del decisum, seguono la soccombenza assolutamente prevalente di parte convenuta , esse si liquidano sulla base di valori più vicini ai massimi in ragione della defatigante congerie di eccezioni che la difesa della attrice ha dovuto contrastare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) accoglie la demanda proposta in via principale da ed Parte_1 accerta l'inadempimento della convenuta Controparte_1 all'obbligo di cui all'art 2.1.lett n) di cui al contratto inter partes in data 12.1.2017 ;
2) condanna per l'effetto la convenuta al pagamento della penale equitativamente ridotta ad euro 32.000,00 interessi legali al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs
231/2002, dalla domanda al saldo.;
3) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di condanna al ricollegamento di tutte le AWP, alla rete telematica del Concessionario e di ripristino dell'attività di raccolta presso la in Via Luigi Stella n. 4; Pt_2
4) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice , delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.500,00 per compensi professionali ed uro 759,00 per spese oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
Roma, il 27.9.2025
Il Giudice dott.ssa Raffaella Tronci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 32634 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 , trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025 ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c. e vertente
TRA
(P. Iva – C.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procure in atti dall'avv. Marco Giuseppe
Binetti
ATTRICE
E
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Antonia Assunta
Pagliuso
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di adempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da verbale della udienza del 25.9.2025 per l'attrice : “1. in via principale, accertare e dichiarare la persistenza degli obblighi contrattuali scaturenti dal <<contratto per le attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica nonché delle < i>
1 attività e funzioni connesse>> del 12.01.2017, con conseguente richiesta di esatto adempimento di tutte le obbligazioni connesse, presupposte e propedeutiche alla continuazione dell'attività di raccolta e con ordine di ricollegamento di tutte le AWP, alla rete telematica del
Concessionario e di ripristino dell'attività di raccolta presso la in Via Luigi Stella n. 4, Pt_2
Lamezia Terme (CZ), previo espletamento di ogni connessa e propedeutica attività ed adempimento, con applicazione delle penali ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo a far data dall'emanando provvedimento volto all'esatto adempimento del Contratto;
in ogni caso, accertare e dichiarare la vigenza del richiamato Contratto con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle penali di cui all'art.
8.3 del Contratto per € 111.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta anche equitativamente;
2.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto ex art. 1453
c.c. per grave inadempimento contrattuale dell'Esercente con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle penali di cui di cui all'art.
8.3 del Contratto per € 111.000,00 oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/02 a far data dalla domanda, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta anche equitativamente;
3. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali, con conseguente risarcimento del danno, che si quantifica, nella misura pari, alle penali di cui delle penali di cui all'art.
8.3 del Contratto per € 111.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta anche equitativamente, ovvero in ogni caso con condanna al risarcimento pari al mancato guadagno del Concessionario sino alla scadenza della concessione, nella misura da quantificarsi in corso di causa, ovvero alla maggiore o minore somma come risultante dall'istruttoria. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. per la convenuta : “IN VIA PRELIMINARE: rigettare siccome improcedibile, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la domanda introduttiva del giudizio;
in subordine sospendere la causa sino all'esperimento del tentativo di conciliazione.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento dell'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione specificatamente risultante dal testo contrattuale, non riconducibile alla mano del l.r. della Convenuta e per tutte le altre ragioni illustrate in narrativa, anche con riferimento al profilo del quantum debeatur, accertare e dichiarare la nullità del contratto intervenuto tra le Parti ed oggetto del presente giudizio;
conseguentemente rigettando siccome inammissibile, improcedibile, indimostrata, indimostrabile e, comunque infondata, in fatto e diritto, ogni pretesa avanzata dalla in plrpt a scapito della Convenuta Parte_1
2 IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: rigettare per carenza di legittimazione attiva- interesse ad agire e carenza di ius postulandi in capo al Procuratore costituito per la Parte
Attrice l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, e valutata l'effettiva comunanza della causa al litisconsorte in plrpt, p. iva con sede in 50126 – Firenze (FI) al Largo Novello CP_2 P.IVA_4
Guido Novello, 1/C – pec: ordinare la integrazione del contraddittorio Email_1 nei suoi confronti, ponendo i relativi adempimenti in capo alla Parte Attrice e posponendo conseguentemente la prima udienza di trattazione del giudizio al fine di consentire la sua costituzione.
NEL MERITO ed in accoglimento di ogni eccezione, preliminare e di merito, meglio illustrata in narrativa, rigettare siccome inammissibile, improcedibile, indimostrata, indimostrabile e, comunque infondata, in fatto e diritto, ogni pretesa avanzata dalla Parte_1
in plrpt a scapito della Convenuta
[...]
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione, ritualmente notificata il 15.7.2024 , Parte_1 ha convenuto in giudizio la rassegnando le Controparte_1 conclusioni in epigrafe trascritte ed esponendo :
- che è uno dei Concessionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Parte_1
(AD) per la gestione della rete telematica alla quale sono collegati gli Apparecchi automatici per il gioco lecito ex art. 110, lett. a) e b), comma VI, T.U.L.P.S., giusta Convenzione di concessione stipulata in data 20 marzo 2013 e prorogata al 31.12.2024 (all. 1)
- che per la gestione di tale comparto di gioco, lo Stato consente ai Concessionari di potersi avvalere di soggetti terzi (cd. Gestori), dotati di specifici requisiti di legge, per lo svolgimento di alcune attività relative alla concessione, all'esito della stipula di contratti il cui contenuto minimo obbligatorio è sempre previsto dall'atto di concessione;
-che i Gestori – tra le altre attività – devono provvedere all'attività di raccolta delle giocate presso gli Esercenti ed al riversamento delle somme raccolte secondo le specifiche modalità pattuite nei rispettivi contratti;
-che nell'ipotesi di specie è il “Concessionario” per Parte_1 la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante
3 Apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, nonché delle attività connesse, in virtù di apposita Concessione sottoscritta in data 20 marzo 2013 con l'AD, di durata novennale, fatte salve ulteriori proroghe disposte da AD medesima.
(ii) è il “TO”, ossia la società che opera nell'ambito della CP_2 commercializzazione e gestione degli apparecchi, che ha manifestato l'intenzione di svolgere,
a favore del Concessionario, le attività di raccolta del gioco lecito mediante gli Apparecchi medesimi.
(iii) è “l'Esercente”, presso il quale sono installati gli Apparecchi e, Controparte_1 dunque, presso il quale avvengono fisicamente sia la giocata sia la conseguente raccolta delle giocate da parte del TO per conto del Concessionario.
-che il Concessionario stipulava con la società Controparte_1
n data 12.01.2017 il <Contratto per le attività di raccolta del gioco lecito mediante
[...] apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica nonché delle attività e funzioni connesse>> avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di raccolta del gioco lecito mediante Apparecchi di gioco (AWP) con assunzione da parte dell'Esercente di tutti gli impegni previsti dalla normativa di riferimento e dalla Concessione, in conformità all'art. 19 della medesima Concessione e come indicati nell'art. 2 del Contratto (di seguito “Il
Contratto”) (all. 2).
-che presso l'Esercizio <> venivano installati n. 10 Apparecchi AWP, come da nulla osta per la messa in esercizio degli Apparecchi (all. 3), ossia il numero massimo di apparecchi AWP consentito dal contratto;
-che contravvenendo a quanto previsto dall'art.
2.1 let n) del contratto ( obbligo di astenersi dal rimuovere, disinstallare , disconnettere gli apparecchi senza autorizzazione del concessionario) con nota del 16.01.2024 l'Esercente, in violazione delle obbligazioni contrattuali, “chiedeva” che il Concessionario ritirasse n. 5 Apparecchi AWP dei 10 installati presso l'Esercizio in quanto <
e quindi in data 30.01.2024 , scollegava n. 5 Apparecchi dalla rete telematica del
Concessionario, come da rendiconti periodali (sub. all.4), e indi comunicava di recedere dal contratto con successiva nota del 25.02.2024 , non essendo stata rispettata la sua volontà di riduzione degli apparecchi della propria sala giochi sita in via Luigi Stella, n. 4 di Lamezia
Terme (all. 6).
- che con nota datata 29.02.2024 e notificata all'Esercente in data 04.03.2024 il
Concessionario contestava l'arbitraria ed illegittima rimozione / disconnessione degli
4 Apparecchi collegati alla propria rete telematica in quanto eseguita senza la preventiva autorizzazione del Concessionario nonchè in piena violazione dell'art.
2.1 lett. n) del Contratto
AWP e diffidava l'Esercente ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali (all. 7);
-che a far data dal 07.5.2024 il ha provveduto a scollegare dalla rete telematica CP_1 del Concessionario anche le altre 5 AWP, come si evince dal rendiconto periodale del
01.5.2024/15.5.2024 (sub. all. 5).
Si è tempestivamente costituita la eccependo la improcedibilità del Controparte_1 giudizio per mancato esperimento della mediazione;
la nullità del contratto in relazione al quale ha disconosciuto una delle firme apposte , deducendo ulteriori vizi formali;
la nullità delle clausole vessatorie;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla Parte_1
e la carenza di interesse ad agire , in quanto la proroga della convenzione di concessione,
[...]
a cui sarebbe ancorata la durata del Contratto , non sarebbe stata “nella conoscenza legale dell'Esercente” e tale stato di incolpevole ignoranza avrebbe legittimato lo stesso allo scollegamento degli Apparecchi;
la carenza di ius postulandi in capo al procuratore della parte attrice , per mancanza in atti un documento comprovante i poteri di rappresentanza in capo alla dott.ssa che ha conferito il mandato. Per_1
Emesso decreto ex art.171 bis co.3 c.p.c. , con il quale è stata disattesa la richiesta di parte convenuta di estendere il contradittorio alla , TO , è stata differita l'udienza CP_2 di prima comparizione alla data del 23.1.2025 .
Depositate le memorie integrative, la causa , ritenuta di pronta soluzione , con ordinanza riservata in data 23.1.2025 , è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del
25.9.2025 ed ivi trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c..
2. Giova premettere che in data 19.2.2025 e quindi in data successiva al provvedimento di rinvio della causa per la discussione orale e la decisione, parte convenuta ha depositato verbale di accesso in contraddittorio effettuato in data 12.2.2025 presso la sala giochi della alla presenza di incaricati di e CP_1 CP_2 Pt_1
In relazione a tale produzione di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, e quindi ammissibile , parte attrice all'udienza di discussione del 25.9.2025 ha rilevato che all'esito della verifica , cui ha partecipato un incaricato di , risultano Pt_1 attualmente ricollegate alla rete telematica le 10 macchine AWP e quindi non persiste più
l'interesse alla pronuncia di adempimento del contratto sotto il profilo dell'obbligo di collegamento alla rete degli apparecchi , in ogni caso ha dichiarato di insistere su tutte le altre
5 domande , opponendosi alla richiesta di rinvio formalizzata in udienza dalla controparte al fine di tentare una definizione bonaria della controversia.
3. Preliminarmente va rilevata la infondatezza dell'eccezione di difetto di procura sollevata dalla convenuta, risultando che il mandato al legale di è stato conferito da Pt_1
, Presidente del Cda e rappresentante della impresa ( vedi visura Videolot in Persona_2 allegato alla seconda memoria integrativa ).
4. Riguardo alla eccepita improcedibilità della domanda, poiché alla stregua della c.d. riforma Cartabia il rapporto in esame rientrerebbe tra quelli per i quali la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è stata estesa , si osserva che è stata esperita procedura di mediazione e di ciò hanno dato atto le parti concordemente ( vedi prime memorie integrative di entrambe le parti).
5. Deve essere disattesa altresì la eccepita nullità del contratto , fondata dalla convenuta sulla circostanza che lo stesso è stato redatto su un modulo prestampato promiscuo, in cui ad una parte dattiloscritta -predisposta unilateralmente dal Contraente più forte a sua sostanzialmente esclusiva garanzia- si affianca una parte destinata al riempimento con i dati dell'altro Contraente, nonché alla apposizione di sottoscrizioni;
sulla mancata indicazione alla pagina 9 della data e sarebbe prestampata la dizione “Roma” come luogo di sottoscrizione anziché Lamezia Terme;
sulla circostanza che alla pagina 10 del Contratto sarebbero state apposte 3 firme dell'Esercente di cui due, sicuramente riconducibili alla stessa mano;
l'altra indubbiamente apocrifa non evidenziandosi, anche senza ricorrere alle cognizioni dell'Esperto in subiecta materia, alcun elemento identificativo e/o di comunanza che consenta di attribuirla alla paternità del Sig. ; ed ancora il Concessionario avrebbe apposto la firma Controparte_1 per esteso come l'Esercente, solo all'ultima pagina (relativa all'approvazione del contratto); le clausole vessatorie difetterebbero di specifica approvazione;
in alcuni punti difetterebbe la indicazione per esteso della denominazione sociale dell'esercente .
Di alcun rilievo l'operato disconoscimento posto che come già osservato in corso di giudizio , il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e nella specie quello tempestivamente operato con la comparsa di costituzione del convenuto , risulta espresso con riferimento ad una delle tre sottoscrizioni presenti alla pag.10 del contratto, che reca sottoscrizione per esteso di ogni altra pagina del contratto recante il regolamento negoziale
, onde il disconoscimento è inidoneo a contestare la autenticità della scrittura ( vedi ordinanza istruttoria in data 23.1.2025) . Parimenti prive di rilievo le ulteriori contestazioni formali, peraltro in presenza di un contratto che ha avuto pacificamente esecuzione , come dimostrano
6 le comunicazioni dirette alla dal in corso di rapporto e lo stesso verbale di Pt_3 CP_1 verifica prodotto in data 19.2.2025, esse non sono idonee a negarne la autenticità e validità .
Quanto alle clausole vessatorie le stesse, richiamate in calce all'atto con indicazione numerica e relativa rubrica che ne individua l'oggetto, risultano approvate specificamente per iscritto.
6. Ancora è stata eccepita la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e la carenza di interesse ad agire , in quanto la proroga della convenzione Parte_1 di concessione, a cui sarebbe ancorata la durata del Contratto , non sarebbe stata “nella conoscenza legale dell'Esercente” e tale stato di incolpevole ignoranza avrebbe legittimato lo stesso allo scollegamento degli apparecchi .
La difesa è infondata .
L'art.3 del contratto prevede la scadenza del contratto in coincidenza con la scadenza della concessione( 20.03.2022) salvo proroghe disposte dalla AD .
Il termine di durata del Contratto è ancorato alla convenzione di concessione, la cui proroga è stata via via fissata con norma di legge ossia con le successive leggi di bilancio ( vedi art. 1 comma 124 Legge 29.12.2022 n. 197 al 31.12.2024 e indi art. 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207) quindi la società convenuta non può averne incolpevolmente ignorato la portata e gli effetti riguardo al contratto in essere con Pt_1
7. Dunque il contratto in essere tra le parti era ed è pienamente valido ed efficace .
Il recesso è senz'altro illegittimo perché non preceduto dal preavviso di 18 mesi come prescritto nel contratto ( vedi art.
3.2. clausola oggetto di specifica approvazione).
Peraltro lo stesso non trova giustificazione in inadempimenti del concessionario piuttosto la ha immotivatamente ritenuto di poter scollegare le Pt_1 CP_1 macchine intimando alla di ritirarle . Alcuna problematica o cattivo funzionamento Pt_1 risulta denunciato , né le difese espresse dal procuratore della parte nella comparsa di costituzione e nelle memorie integrative fanno cenno a difetti di sorta;
la difesa è stata tutta tesa alla contestazione della validità del contratto e non é stato prodotto alcun documento entro il secondo termine ex art.171 ter c.p.c..
Era ed è , dunque, vigente l'obbligo della di non procedere alla CP_3 disconnessione dalla rete come previsto dall'art.2 punto 1 lett.n) senza autorizzazione della concessionaria;
autorizzazione che può esser concessa in ipotesi specifiche , quali la chiusura programmata per ferie o ristrutturazione dei locali per un massimo di 60 gg. ( vedi art.2 lett.
n)).
7 Nella specie l'esercente ha chiesto in data 16.1.2024 il ritiro delle prime 5 macchine perché non necessarie ( vedi doc. 5 attrice) e quindi in data 25.2.2024 ha comunicato di recedere ( doc. 5 e 6 ) onde la disattivazione delle cinque macchine ( UN06359210H;
UN06359242C; VN06365595V; VN06365611G; VN06376674V) può dirsi provata dalle stesse comunicazioni della oltre che dai rendiconti quindicinali prodotti da CP_3 Pt_1
e non specificamente contestati, che documentano quale ultima lettura, per queste cinque macchine , quella del 30.1.2024 , oltre che dalla comunicazione di (sub doc. 10) . CP_2
La circostanza che le macchine siano state scollegate dalla rete è provata, altresì, dal verbale di verifica dal quale risulta che le macchine sono state trovate tutte e dieci collegate alla rete elettrica e solo a seguito dell'intervento dei tecnici , che hanno anche provveduto CP_2 alla sostituzione di alcune schede non funzionanti ( ma si assume nel verbale che tale circostanza potrebbe essere ascrivibile al mancato perdurante collegamento alla rete degli apparecchi ) , è stato ripristinato il collegamento e quindi tutte la macchine risultano visibili alla rete e attivate al gioco con regolare lettura dei contatori.
Deve tuttavia rilevarsi che per le ulteriori cinque macchine ( VN06470447C
;VN06368622B; UN06363018G; UN06359217A; UN06359236Z) che parte attrice deduce essere state scollegate al gioco in data 7.5.2024 non può affermarsi con certezza la data in cui le stesse sono state scollegate . Se infatti nella produzione sub doc. 4 ( rendiconto quindicinale di sala ) si rileva per le prime cinque macchine il persistente scollegamento alla rete , riportandosi nei report periodici la data di ultima lettura ( 30.1.2024) con vincite zero , raccolta zero ,etc. così non è per la altre cinque , che neppure sono menzionate nella nota di ( CP_2 doc.10 ) , e per le quali risulta quale data ultima lettura 7.5.20224 ma con i dati positivi relativi alla raccolta e alle vincite dell'ultima lettura .Il rendiconto si ferma a tale data. Non vi sono comunicazioni di che confermino la data del distacco dalla rete . Può pertanto solo CP_2 affermarsi che alla data della verifica del febbraio 2025 le macchine era distaccate dalla rete ma non si può dire accertata la data del distacco.
8. Per l'accertato inadempimento consistente nella interruzione peraltro immotivata della raccolta del gioco, il contratto prevede l'applicazione di penale.
L'art.
8.3 del Contratto recita : “ Nell'ipotesi in cui per fatto imputabile all'Esercente, uno o più Apparecchi risultino rimossi, disinstallati, disconnessi e/o comunque non leggibili dal sistema di gioco AWP del Concessionario, l'Esercente – ivi espressamente incluse le ipotesi di violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 2.1, lett. n) e di cui all'art. 10.1- per tutto il periodo di durata della rimozione, disinstallazione, disconnessione e/o non
8 leggibilità, sarà tenuto a corrispondere al Concessionario, anche per il tramite del TO, una penale giornaliera di Euro 100,00 ( cento/00) per Apparecchio”.
L'attrice ha chiesto quantificarsi l'importo in euro 80.000,00 per n. 5 Apparecchi AWP disattivati a far data dal 30.01.2024 ed in euro 31.000,00 per quelli disattivati a far data dal
7.5.2024 .
Ritiene questo giudice che la applicazione della penale vada limitata, per quanto osservato al superiore paragrafo, solo al distacco delle prime cinque macchine per le quali può dirsi provata la data di disconnessione.
La stessa, peraltro, va ridotta ad equità. Come è noto il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio, purché emergano ex actis circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale. Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Cass.
27/05/2024, n. 14706) .
Ora avuto riguardo ai rendiconti mensili , alla collocazione della sala gioco in zona periferica di città di modeste dimensioni ( via Stella in Lamezia Terme) può ritenersi equa una riduzione della penale per la disattivazione di 5 macchine complessivamente del 60% e quindi la stessa può essere ridotta ad euro 32.000,00 . Su tale somma sono dovuti gli interessi legali al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002, dalla domanda al saldo.
9. Con riferimento alla domanda di adempimento tesa ad ottenere l'“ordine di ricollegamento di tutte le AWP, alla rete telematica del Concessionario e di ripristino dell'attività di raccolta presso la in Via Luigi Stella n. 4, Lamezia Terme (CZ), previo Pt_2 espletamento di ogni connessa e propedeutica attività ed adempimento, con applicazione delle penali ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo a far data dall'emanando provvedimento volto all'esatto adempimento del Contratto” deve ritersi cessata la materia del contendere posto che, come rilevato dal prodotto verbale di verifica e confermato dal legale della attrice alla udienza del 25.9.2025, tutte le macchine sono state ricollegate in rete . E' quindi senz'altro venuto meno l'interesse ex art.100 c.p.c. dell'attrice alla pronuncia.
9 Le spese del presente giudizio , liquidate come in dispositivo sulla base del decisum, seguono la soccombenza assolutamente prevalente di parte convenuta , esse si liquidano sulla base di valori più vicini ai massimi in ragione della defatigante congerie di eccezioni che la difesa della attrice ha dovuto contrastare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) accoglie la demanda proposta in via principale da ed Parte_1 accerta l'inadempimento della convenuta Controparte_1 all'obbligo di cui all'art 2.1.lett n) di cui al contratto inter partes in data 12.1.2017 ;
2) condanna per l'effetto la convenuta al pagamento della penale equitativamente ridotta ad euro 32.000,00 interessi legali al tasso maggiorato, ex art.1284, comma 4, c.c. e D.Lgs
231/2002, dalla domanda al saldo.;
3) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di condanna al ricollegamento di tutte le AWP, alla rete telematica del Concessionario e di ripristino dell'attività di raccolta presso la in Via Luigi Stella n. 4; Pt_2
4) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice , delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.500,00 per compensi professionali ed uro 759,00 per spese oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
Roma, il 27.9.2025
Il Giudice dott.ssa Raffaella Tronci
10