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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2207/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2207/2023
Oggi 12/06/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per la l'avv. Monica Garofalo per delega dell'Avv. D. Caiafa che Parte_1 conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa. È, altresì, presente per il sig. , l'avv. Domenico Napoli che conclude come in atti Parte_2
e chiede che la causa venga decisa.
Si dà atto della presenza del dr. ai fini della pratica forense. Persona_1
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex artt. 348bis, 350bis e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2207/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
NAPOLI DOMENICO, pec: Email_1
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ; Parte_3
APPELLATO COSTITUITO
e
(p.iva Controparte_2
, in persona del suo legale rapp.te p.t., pec: sifa- P.IVA_2
t Email_2
dom.to in Pellezzano alla Via Madre Maria Notari n° Parte_4
4.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la Parte_2 sentenza n. 5424/2022 resa dal Giudice Onorario di Pace di Salerno Maria pagina 2 di 5 Francesca Napoli, in data 22.10.2022, depositata in cancelleria in data
26.10.2022. Nell'appello, egli si doleva del mancato rispetto delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia di cui il GdP deve tener conto nei giudizi secondo equità ex art. 113 c.p.c. Evidenziava, inoltre, che la sentenza era errata e manchevole perché non aveva motivato a sufficienza sulla prova del danno materiale ed aveva omesso o errato la valutazione delle risultanze istruttorie.
Di conseguenza, aveva omesso la considerazione di fatti controversi decisivi ai fini di una corretta decisione.
In via pregiudiziale di rito, deve, tuttavia immediatamente rilevarsi che l'atto di appello è inammissibile.
Invero, è dato testuale che ai sensi dell'art. 339 c.p.c., le sentenze emesse ai sensi dell'art. 113 c.p.c. possono essere appellate soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Questa norma, letta in combinato disposto con gli artt. 342 e 163 c.p.c., impone all'appellante di individuare, a pena di inammissibilità, in modo
«chiaro, sintetico e specifico» le «violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» anche rispetto ai principi di cui all'art. 339 c.p.c.
In altri termini, l'appellante deve indicare i singoli principi violati, articolo per articolo, norma per norma, e spiegare come la loro violazione ridondi sulla sentenza del giudice di prime cure.
Se non si assolve a tale onere, ogni sindacato sul merito del processo di primo grado deciso ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è precluso al giudice di seconde cure.
Ebbene, nell'odierna causa, non solo è indubbio che il petitum circoscriva il giudizio nelle maglie dell'art. 113 c.p.c. (causa dal valore massimo di millecento euro) poiché nell'atto di citazione in primo grado, l'attore aveva concluso nei termini seguenti ossia «condannare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rapp.te p.t., dom.ta in Bologna alla Via Stalingrado, 45 (P.Iva - P.IVA_3
2) - indirizzo pec. - nella propria Email_3 qualità, al risarcimento dei danni materiali, subiti dall'attore determinabili
pagina 3 di 5 nella misura che si indica, in via prudenziale, nella complessiva somma di £.
1.000,00 o a quella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, il tutto da contenersi nella misura di €. 1.033,00», ma è altresì evidente che l'appellante non ha assolto agli oneri su descritti.
Infatti, nel motivo “di sbarramento” sull'ammissibilità del ricorso,
l'appellante si è limitato ad una generica prospettazione di svariati principi giuridici, interni, costituzionali e sovranazionali, ma non ha chiarito come essi abbiamo, nei fatti, leso la sua difesa in primo grado o reso la sentenza invalida.
Invero, non ha neppure individuato gli specifici punti della sentenza di primo grado che sarebbero erronei, ma ha contestato l'intero svolgimento del processo che, a suo dire, non sarebbe stato rispettoso di alcun principio giuridico.
Il gravame risulta, però, anche contraddittorio poiché nella parte in cui evidenzia che «il Giudice di prime cure ha palesemente violato» il principio di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., «atteso che non ha specificato nulla al riguardo, limitandosi ad affermare, ingiustamente, che al momento del passaggio in decisione, l'unica prova testimoniale acquisita agli atti, non fosse idonea a provare i fatti di causa, ovvero che la scarna ricostruzione della dinamica, non consentiva al Giudicante di ritenere assolto l'onere della prova che governa il processo in ordine ai fatti costituenti oggetto della domanda».
Eppure, un tale motivo di doglianza dimostra, a contrario per ammissione dell'attore stesso, che il GO si è attenuto al principio cardine del processo civile, ossia quello desumibile dall'art. 2697 c.c., che letto in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., impone al danneggiato l'onere della prova del fatto dannoso.
Dalla mancanza di riscontro dell'affermazione secondo cui il GO non si sarebbe attenuto ad alcun principio, oltre che dall'aspecificità dei principi individuati, consegue l'inammissibilità del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tabelle del DM
14/2022, parametri minimi, in euro € 332,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti.
pagina 4 di 5 Dichiara le spese, astrattamente liquidabili a favore dei contumaci, irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 332,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovuti;
C) dichiara irripetibili le spese sostenute dagli attori nei confronti dei contumaci.
Sentenza resa ex artt. 348bis, 350bis e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale telematico.
12 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. Francesco D'Amato
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2207/2023
Oggi 12/06/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per la l'avv. Monica Garofalo per delega dell'Avv. D. Caiafa che Parte_1 conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa. È, altresì, presente per il sig. , l'avv. Domenico Napoli che conclude come in atti Parte_2
e chiede che la causa venga decisa.
Si dà atto della presenza del dr. ai fini della pratica forense. Persona_1
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex artt. 348bis, 350bis e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2207/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
NAPOLI DOMENICO, pec: Email_1
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ; Parte_3
APPELLATO COSTITUITO
e
(p.iva Controparte_2
, in persona del suo legale rapp.te p.t., pec: sifa- P.IVA_2
t Email_2
dom.to in Pellezzano alla Via Madre Maria Notari n° Parte_4
4.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la Parte_2 sentenza n. 5424/2022 resa dal Giudice Onorario di Pace di Salerno Maria pagina 2 di 5 Francesca Napoli, in data 22.10.2022, depositata in cancelleria in data
26.10.2022. Nell'appello, egli si doleva del mancato rispetto delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia di cui il GdP deve tener conto nei giudizi secondo equità ex art. 113 c.p.c. Evidenziava, inoltre, che la sentenza era errata e manchevole perché non aveva motivato a sufficienza sulla prova del danno materiale ed aveva omesso o errato la valutazione delle risultanze istruttorie.
Di conseguenza, aveva omesso la considerazione di fatti controversi decisivi ai fini di una corretta decisione.
In via pregiudiziale di rito, deve, tuttavia immediatamente rilevarsi che l'atto di appello è inammissibile.
Invero, è dato testuale che ai sensi dell'art. 339 c.p.c., le sentenze emesse ai sensi dell'art. 113 c.p.c. possono essere appellate soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Questa norma, letta in combinato disposto con gli artt. 342 e 163 c.p.c., impone all'appellante di individuare, a pena di inammissibilità, in modo
«chiaro, sintetico e specifico» le «violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» anche rispetto ai principi di cui all'art. 339 c.p.c.
In altri termini, l'appellante deve indicare i singoli principi violati, articolo per articolo, norma per norma, e spiegare come la loro violazione ridondi sulla sentenza del giudice di prime cure.
Se non si assolve a tale onere, ogni sindacato sul merito del processo di primo grado deciso ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è precluso al giudice di seconde cure.
Ebbene, nell'odierna causa, non solo è indubbio che il petitum circoscriva il giudizio nelle maglie dell'art. 113 c.p.c. (causa dal valore massimo di millecento euro) poiché nell'atto di citazione in primo grado, l'attore aveva concluso nei termini seguenti ossia «condannare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la convenuta in persona del suo legale Controparte_3 rapp.te p.t., dom.ta in Bologna alla Via Stalingrado, 45 (P.Iva - P.IVA_3
2) - indirizzo pec. - nella propria Email_3 qualità, al risarcimento dei danni materiali, subiti dall'attore determinabili
pagina 3 di 5 nella misura che si indica, in via prudenziale, nella complessiva somma di £.
1.000,00 o a quella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, il tutto da contenersi nella misura di €. 1.033,00», ma è altresì evidente che l'appellante non ha assolto agli oneri su descritti.
Infatti, nel motivo “di sbarramento” sull'ammissibilità del ricorso,
l'appellante si è limitato ad una generica prospettazione di svariati principi giuridici, interni, costituzionali e sovranazionali, ma non ha chiarito come essi abbiamo, nei fatti, leso la sua difesa in primo grado o reso la sentenza invalida.
Invero, non ha neppure individuato gli specifici punti della sentenza di primo grado che sarebbero erronei, ma ha contestato l'intero svolgimento del processo che, a suo dire, non sarebbe stato rispettoso di alcun principio giuridico.
Il gravame risulta, però, anche contraddittorio poiché nella parte in cui evidenzia che «il Giudice di prime cure ha palesemente violato» il principio di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., «atteso che non ha specificato nulla al riguardo, limitandosi ad affermare, ingiustamente, che al momento del passaggio in decisione, l'unica prova testimoniale acquisita agli atti, non fosse idonea a provare i fatti di causa, ovvero che la scarna ricostruzione della dinamica, non consentiva al Giudicante di ritenere assolto l'onere della prova che governa il processo in ordine ai fatti costituenti oggetto della domanda».
Eppure, un tale motivo di doglianza dimostra, a contrario per ammissione dell'attore stesso, che il GO si è attenuto al principio cardine del processo civile, ossia quello desumibile dall'art. 2697 c.c., che letto in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., impone al danneggiato l'onere della prova del fatto dannoso.
Dalla mancanza di riscontro dell'affermazione secondo cui il GO non si sarebbe attenuto ad alcun principio, oltre che dall'aspecificità dei principi individuati, consegue l'inammissibilità del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tabelle del DM
14/2022, parametri minimi, in euro € 332,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti.
pagina 4 di 5 Dichiara le spese, astrattamente liquidabili a favore dei contumaci, irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 332,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovuti;
C) dichiara irripetibili le spese sostenute dagli attori nei confronti dei contumaci.
Sentenza resa ex artt. 348bis, 350bis e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale telematico.
12 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. Francesco D'Amato
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