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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 7572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7572 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5987/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5987/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'8.07.2025, dopo la concessione dei termini per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc TRA
(cf ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1 e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Aurelio Marino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 263,
-OPPONENTE–
E
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai Controparte_1 sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. , Iscritta all'elenco delle società P.IVA_1 veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 1° ottobre 2014 al n. 35207.0, cessionaria dei crediti vantati da giusta cessione del 13.04.2016 Controparte_2 pubblicata sulla (GU Parte Seconda n.52 del 30-4-2016), in persona della procuratrice con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, CP_3
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 giusta procura ai rogiti dal Notaio di Pordenone del Persona_1 31/05/2016 al n. Rep. 292541, racc. n. 27743, atto registrato a Pordenone il 09.06.2016 n. 6039 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro con studio in Messina alla via Orso Corbino 7, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 2.08.2018 al n. Persona_2 36936 Rep., n. 13665 Racc, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Garibaldi n. 26, presso lo studio dell'avv. Igino Iavicoli,
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI Le parti alla udienza dell'8.07.2025 hanno concluso depositando note di udienza ex art. 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione gli opponenti adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9033 del 10.12.2019, chiedendo di accertare e dichiarare che manca della titolarità del Controparte_1 rapporto giuridico controverso;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che l'opponente nulla deve a per le Controparte_1 causali esposte in ricorso monitorio;
in subordine, nel merito accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di finanziamento ovvero, in via gradata, accertarne e dichiararne la nullità parziale ex art. 125 bis, co. 6, D.Lgs. 385/'93 o, in ulteriore subordine, ex art. 1284 cod. civ.; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che l'opponente nulla deve a per le causali esposte in ricorso monitorio;
in Controparte_1 subordine, rideterminare il dovuto sulla scorta dei pagamenti eseguiti e del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro e accertare e dichiarare il diritto di di eseguire il pagamento del dovuto (che mai Parte_1 potrà essere superiore all'erogato) con la stessa periodicità fissata nella scheda negoziale (60 mesi) o, comunque, in 36 rate mensili;
in ogni caso, condannare la convenuta opposta alla refusione delle spese e dei compensi legali, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite. Espletato il giudizio, durante il quale era svolta la CTU, la causa è stata riservata in decisione, dopo l'udienza svolta nelle forma della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, per quanto concerne la procedibilità della domanda va rilevato che è stata espletata la procedura di mediazione ex D. Lgvo 28/2010, con procedimento conclusosi il 15.03.2021. Inoltre relativamente alla prima delle questione controverse, quanto alla assunta carenza di legittimazione sostanziale della parte opposta, occorre ricordare che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta
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cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, quindi, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. (Cass. n. 10200_2021). La legge n. 130/199 ha indubbiamente eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di cartolarizzazione, per le quali fino al 1999 in Italia erano state realizzate soltanto 20 cartolarizzazioni. Tra queste le novità più significative sono: la predetta deroga alle norme generali in materia di opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti e ai terzi;
il trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l'espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse;
per l'effetto, prova “processuale” della cessione del credito in blocco. Ciò posto, possono eccepire la carenza di legittimazione attiva il debitore ed il cedente, ma la stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. SS.UU. del 16/02/2016, n. 2951). Al riguardo va rilevato che secondo una parte della giurisprudenza è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020). La Suprema Corte da ultimo ha precisato che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della
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stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del 16/04/2021). La notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del
“Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La Corte di Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri: – il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto. In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione. Con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). La S.C. ha poi precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova
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documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. (Cass. n. 10200/2021). A supporto di tale orientamento giurisprudenziale vi è l'intento di eliminare la farraginosità del sistema a beneficio di una procedura snella e semplificata di cessione di crediti in blocco. Viene, perciò, attribuita diretta efficacia ricognitiva del trasferimento della proprietà del credito a (meri) atti di intimazione di pagamento, di citazione e di interventi in corso di causa (ex art. 111 c.p.c.) rispetto alle parti Cont negoziali (cedente e cessionario) che sono istituti di credito e/o i quali, di contro, non avrebbero alcun interesse e/o agevolazione e/o vantaggio ad azionare un credito se non di propria titolarità. Tuttavia va precisato che recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. , ha affermato che in tema di prova della Per_3 cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione;
tuttavia nel caso di specie è stata documentata la comunicazione della cessione del credito in favore della parte opposta ( con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30.4.2016 Controparte_1 n. 52 ma anche con la produzione di uno stralcio del contratto tra la CP_2
e la stessa cessionaria, con la indicazione del credito in questione
[...] contratto dal sig. , sebbene disconosciuto dall'opponente. Parte_1 Tuttavia il dato, oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che il contratto di finanziamento fosse stato tra lo stesso e la Parte_1 [...]
anche se non potrebbe essere di rilievo, dal momento che nel CP_4 contratto e nelle relative condizioni si evince che la Unicredit Banca di Roma Parte spa agisce in qualità di incaricato da per l'offerta dei propri prestiti, però dagli atti prodotti non si evince documentazione atta a dimostrare il conferimento da parte della della titolarità delle Controparte_4 relative posizioni giuridiche in capo alla . CP_2 Inoltre secondo Cass. Civ., I, n. 9691 del 2.04.2021 la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per
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difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3 TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Riguardo al merito va precisato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., al contraente non inadempiente è concessa la facoltà di scegliere tra due vie: o insistere per l'adempimento, chiedendo la c.d. manutenzione del contratto e la condanna di controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta;
oppure chiedere la risoluzione del contratto, e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale come se non fosse mai intercorso. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto del contraente in bonis di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia apprezzati in modo diverso a seconda dell'azione prescelta: (a) se la parte non inadempiente insiste per la manutenzione del contratto (e, quindi, la controprestazione è ancora realizzabile), potrà (i) chiedere l'esecuzione della prestazione dovuta in origine (restando obbligato a eseguire la propria), e (ii) agire altresì per il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adempimento (che non può equivalere, quindi, al controvalore della prestazione originaria); (b) se la parte non inadempiente non intende rimanere vincolata al contratto stipulato e chiederne la risoluzione, (i) non sarà più tenuta ad adempiere la propria prestazione, oppure, ove l'abbia già eseguita, avrà diritto di chiederne la restituzione, e (ii) potrà chiedere il risarcimento del danno subito, commisurato non al semplice ritardo, bensì all'inadempimento assoluto di controparte per non aver ricevuto la prestazione. La domanda di adempimento non preclude il diritto di chiedere, in un secondo momento, la risoluzione del contratto, ove sia più conveniente;
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viceversa, una volta chiesta la risoluzione, non è più possibile esigere l'adempimento (art. 1453, secondo comma, c.c.). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Inoltre, va ricordato, come chiarito anche dalla Cass. Civ., III, n. 5071 del 3.3.2009 che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel caso di specie le contestazioni e le argomentazioni esposte dalla parte opponente nel libello introduttivo non hanno avuto riscontro probatorio relativamente allo svolgimento del rapporto di finanziamento. Infatti nell'ambito della CTU la dott. R. ha statuito che il TAEG/ISC Per_4 ricalcolato dalla scrivente è pari al 14,74% e risulta essere diverso rispetto all'ISC indicato dalla Banca nel contratto di finanziamento, pari all'11,25%; il debito residuo rilevato dalla scrivente è pari ad €33.894,00. Va rilevato, inoltre, come nell'ambito dottrinario e giurisprudenziale sia ormai principio consolidato che in base alla direttiva europea 90/88/CEE, è stata recepita nel sistema normativo italiano per la prima volta dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003 la disposizione che, all'art. 9 co.2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo per tutti gli intermediari “a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima “; la circolare n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza, ha stabilito che “il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 TUB e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003 e cioè mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Il Tribunale (nella specie l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 12.3.2018) ha quindi affermato Par che l' , “non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi” . In tale ottica l''art. 117 TUB, richiamato dal mutuatario ricorrente, prevede al
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comma 6 che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati“, mentre al comma 7 sancisce del tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6“. Orbene, il Giudice ha rilevato Par che dal momento che l' è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interessi, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento. Per tale ragione è stata affermato che la nullità prevista dal citato art. 117 co. 6 TUB non poteva essere applica alla controversia in quanto Par l' “non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali“. Tuttavia in virtù dell'aspetto concernente la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che ha carattere assorbente rispetto alle altre, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo
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seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Il tenore stesso delle difese delle parti, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, in ragione di quanto riscontrato nell'ambito del giudizio, delle ragioni esposte e delle difese espletate, sussistendo analoghe, gravi ed eccezionali ragioni;
parimenti si ha le spese di CTU, liquidate con decreto del 28.11.2023.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 5987/2020 introdotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 9033 del 10.12.2019;
- Compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte opposta al pagamento di
€ 145,00 per spese ed € 2800,00 per compensi, oltre Iva, spese generali e cpa, come per legge, in favore dell'opponente, con attribuzione all'avv. A. Marino;
- Compensa per ½ le spese di CTU, liquidate con decreto del 28.11.2023, e pone la restante parte a carico della parte opposta. Così deciso in Napoli, il 30.07.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5987/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'8.07.2025, dopo la concessione dei termini per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc TRA
(cf ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1 e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Aurelio Marino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 263,
-OPPONENTE–
E
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai Controparte_1 sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. , Iscritta all'elenco delle società P.IVA_1 veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 1° ottobre 2014 al n. 35207.0, cessionaria dei crediti vantati da giusta cessione del 13.04.2016 Controparte_2 pubblicata sulla (GU Parte Seconda n.52 del 30-4-2016), in persona della procuratrice con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, CP_3
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 giusta procura ai rogiti dal Notaio di Pordenone del Persona_1 31/05/2016 al n. Rep. 292541, racc. n. 27743, atto registrato a Pordenone il 09.06.2016 n. 6039 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro con studio in Messina alla via Orso Corbino 7, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 2.08.2018 al n. Persona_2 36936 Rep., n. 13665 Racc, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Garibaldi n. 26, presso lo studio dell'avv. Igino Iavicoli,
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI Le parti alla udienza dell'8.07.2025 hanno concluso depositando note di udienza ex art. 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione gli opponenti adivano l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9033 del 10.12.2019, chiedendo di accertare e dichiarare che manca della titolarità del Controparte_1 rapporto giuridico controverso;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che l'opponente nulla deve a per le Controparte_1 causali esposte in ricorso monitorio;
in subordine, nel merito accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di finanziamento ovvero, in via gradata, accertarne e dichiararne la nullità parziale ex art. 125 bis, co. 6, D.Lgs. 385/'93 o, in ulteriore subordine, ex art. 1284 cod. civ.; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che l'opponente nulla deve a per le causali esposte in ricorso monitorio;
in Controparte_1 subordine, rideterminare il dovuto sulla scorta dei pagamenti eseguiti e del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro e accertare e dichiarare il diritto di di eseguire il pagamento del dovuto (che mai Parte_1 potrà essere superiore all'erogato) con la stessa periodicità fissata nella scheda negoziale (60 mesi) o, comunque, in 36 rate mensili;
in ogni caso, condannare la convenuta opposta alla refusione delle spese e dei compensi legali, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite. Espletato il giudizio, durante il quale era svolta la CTU, la causa è stata riservata in decisione, dopo l'udienza svolta nelle forma della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, per quanto concerne la procedibilità della domanda va rilevato che è stata espletata la procedura di mediazione ex D. Lgvo 28/2010, con procedimento conclusosi il 15.03.2021. Inoltre relativamente alla prima delle questione controverse, quanto alla assunta carenza di legittimazione sostanziale della parte opposta, occorre ricordare che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta
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cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, quindi, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. (Cass. n. 10200_2021). La legge n. 130/199 ha indubbiamente eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di cartolarizzazione, per le quali fino al 1999 in Italia erano state realizzate soltanto 20 cartolarizzazioni. Tra queste le novità più significative sono: la predetta deroga alle norme generali in materia di opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti e ai terzi;
il trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l'espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse;
per l'effetto, prova “processuale” della cessione del credito in blocco. Ciò posto, possono eccepire la carenza di legittimazione attiva il debitore ed il cedente, ma la stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. SS.UU. del 16/02/2016, n. 2951). Al riguardo va rilevato che secondo una parte della giurisprudenza è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020). La Suprema Corte da ultimo ha precisato che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della
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stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del 16/04/2021). La notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del
“Ndg” specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. La Corte di Cassazione ha così ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatti due distinti criteri: – il primo, di tipo sostanziale, è che risulti provata la cessione;
– il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto. In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione. Con l'unica eccezione che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. n. 4116-16). La S.C. ha poi precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova
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documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. (Cass. n. 10200/2021). A supporto di tale orientamento giurisprudenziale vi è l'intento di eliminare la farraginosità del sistema a beneficio di una procedura snella e semplificata di cessione di crediti in blocco. Viene, perciò, attribuita diretta efficacia ricognitiva del trasferimento della proprietà del credito a (meri) atti di intimazione di pagamento, di citazione e di interventi in corso di causa (ex art. 111 c.p.c.) rispetto alle parti Cont negoziali (cedente e cessionario) che sono istituti di credito e/o i quali, di contro, non avrebbero alcun interesse e/o agevolazione e/o vantaggio ad azionare un credito se non di propria titolarità. Tuttavia va precisato che recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. , ha affermato che in tema di prova della Per_3 cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione;
tuttavia nel caso di specie è stata documentata la comunicazione della cessione del credito in favore della parte opposta ( con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30.4.2016 Controparte_1 n. 52 ma anche con la produzione di uno stralcio del contratto tra la CP_2
e la stessa cessionaria, con la indicazione del credito in questione
[...] contratto dal sig. , sebbene disconosciuto dall'opponente. Parte_1 Tuttavia il dato, oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che il contratto di finanziamento fosse stato tra lo stesso e la Parte_1 [...]
anche se non potrebbe essere di rilievo, dal momento che nel CP_4 contratto e nelle relative condizioni si evince che la Unicredit Banca di Roma Parte spa agisce in qualità di incaricato da per l'offerta dei propri prestiti, però dagli atti prodotti non si evince documentazione atta a dimostrare il conferimento da parte della della titolarità delle Controparte_4 relative posizioni giuridiche in capo alla . CP_2 Inoltre secondo Cass. Civ., I, n. 9691 del 2.04.2021 la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per
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difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3 TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Riguardo al merito va precisato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., al contraente non inadempiente è concessa la facoltà di scegliere tra due vie: o insistere per l'adempimento, chiedendo la c.d. manutenzione del contratto e la condanna di controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta;
oppure chiedere la risoluzione del contratto, e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale come se non fosse mai intercorso. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto del contraente in bonis di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia apprezzati in modo diverso a seconda dell'azione prescelta: (a) se la parte non inadempiente insiste per la manutenzione del contratto (e, quindi, la controprestazione è ancora realizzabile), potrà (i) chiedere l'esecuzione della prestazione dovuta in origine (restando obbligato a eseguire la propria), e (ii) agire altresì per il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'adempimento (che non può equivalere, quindi, al controvalore della prestazione originaria); (b) se la parte non inadempiente non intende rimanere vincolata al contratto stipulato e chiederne la risoluzione, (i) non sarà più tenuta ad adempiere la propria prestazione, oppure, ove l'abbia già eseguita, avrà diritto di chiederne la restituzione, e (ii) potrà chiedere il risarcimento del danno subito, commisurato non al semplice ritardo, bensì all'inadempimento assoluto di controparte per non aver ricevuto la prestazione. La domanda di adempimento non preclude il diritto di chiedere, in un secondo momento, la risoluzione del contratto, ove sia più conveniente;
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viceversa, una volta chiesta la risoluzione, non è più possibile esigere l'adempimento (art. 1453, secondo comma, c.c.). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Inoltre, va ricordato, come chiarito anche dalla Cass. Civ., III, n. 5071 del 3.3.2009 che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel caso di specie le contestazioni e le argomentazioni esposte dalla parte opponente nel libello introduttivo non hanno avuto riscontro probatorio relativamente allo svolgimento del rapporto di finanziamento. Infatti nell'ambito della CTU la dott. R. ha statuito che il TAEG/ISC Per_4 ricalcolato dalla scrivente è pari al 14,74% e risulta essere diverso rispetto all'ISC indicato dalla Banca nel contratto di finanziamento, pari all'11,25%; il debito residuo rilevato dalla scrivente è pari ad €33.894,00. Va rilevato, inoltre, come nell'ambito dottrinario e giurisprudenziale sia ormai principio consolidato che in base alla direttiva europea 90/88/CEE, è stata recepita nel sistema normativo italiano per la prima volta dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003 la disposizione che, all'art. 9 co.2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo per tutti gli intermediari “a rendere noto un indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima “; la circolare n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza, ha stabilito che “il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 TUB e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003 e cioè mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Il Tribunale (nella specie l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 12.3.2018) ha quindi affermato Par che l' , “non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi” . In tale ottica l''art. 117 TUB, richiamato dal mutuatario ricorrente, prevede al
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comma 6 che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati“, mentre al comma 7 sancisce del tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6“. Orbene, il Giudice ha rilevato Par che dal momento che l' è uno strumento di carattere eminentemente informativo, esso non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interessi, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento. Per tale ragione è stata affermato che la nullità prevista dal citato art. 117 co. 6 TUB non poteva essere applica alla controversia in quanto Par l' “non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali“. Tuttavia in virtù dell'aspetto concernente la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che ha carattere assorbente rispetto alle altre, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo
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seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Il tenore stesso delle difese delle parti, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, in ragione di quanto riscontrato nell'ambito del giudizio, delle ragioni esposte e delle difese espletate, sussistendo analoghe, gravi ed eccezionali ragioni;
parimenti si ha le spese di CTU, liquidate con decreto del 28.11.2023.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 5987/2020 introdotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 9033 del 10.12.2019;
- Compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte opposta al pagamento di
€ 145,00 per spese ed € 2800,00 per compensi, oltre Iva, spese generali e cpa, come per legge, in favore dell'opponente, con attribuzione all'avv. A. Marino;
- Compensa per ½ le spese di CTU, liquidate con decreto del 28.11.2023, e pone la restante parte a carico della parte opposta. Così deciso in Napoli, il 30.07.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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