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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40989/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40989/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 10,34 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. SODDU DIEGO e , Per Parte_1 CP_1 l'avv. Avv. Morelli
. Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duocesies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di conSIlio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di conSIlio, il Giudice ad ore 17,27 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40989/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SODDU DIEGO Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. SODDU
DIEGO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI LAURA elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1
in VIALE MATTEOTTI 14/D 20095 CUSANO MILANINO presso il difensore avv. FUSI LAURA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione promossa dal in Parte_2 Pt_1 Parte_3
[..
al decreto ingiuntivo n. 22159/2022, emesso in data 27.7.2022, pubblicato in data 10.8.2022, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza di (ex amministratrice del MI CP_1
opponente sino al 20.11.2017) ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 5.000,00 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria richiesto dalla opposta a titolo di anticipo personale per la necessità di provvedere all'immediato pagamento di alcune spese condominiali.
Il MI opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione respinta, in via
pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra , nei confronti del CP_1
Cont
in quanto l'assegno n. 05312255706-11 datato 16.03.12 è stato Controparte_2
emesso dal c/c n. 14689 BPM Ag. 67 non intestato alla stessa SI.ra , e per l'effetto Pt_1 CP_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 13659/2022, r.g. n. 22159/2022, emesso in
data 27.07.22, depositato in data 10.08.22, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo, in favore
CP_ della SI.ra , nei confronti del notificato in data 15.09.22; CP_1 Parte_1
pagina 3 di 10 nel merito: - revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 13659/2022, r.g. n. 22159/2022,
emesso in data 27.07.22, depositato in data 10.08.22, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetta
CP_ Scirpo, in favore della SI.ra , nei confronti del notificato CP_1 Parte_1
in data 15.09.22, per i motivi illustrati in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare il
Cont versamento operato con assegno n. 05312255706-11 datato 16.03.12 sul conto corrente del
[...]
, ovvero qualsiasi altra operazione compiuta dal conto personale dell'amministratore (o di Parte_1
altro soggetto) sul conto corrente condominiale, grave irregolarità ex art. 1129 co. 12 punto 4) c.c., e per l'effetto
condannare la SI.ra al risarcimento del danno pari a € 5.000,00 in favore del CP_1 [...]
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Parte_1
La causa veniva assegnata alla dott.ssa . Persona_1
Si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
sulla riconvenzionale: in via preliminare: dichiarare la prescrizione della domanda in
via subordinata nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto • In ogni caso, con vittoria
di spese e competenze oltre IVA e CPA come per legge”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memorie, all'udienza del 13.11.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 29.4.2024, in esito alla discussione e ritenutane l'opportunità, la causa veniva rimessa in fase istruttoria e veniva ordinata la comparizione personale delle parti ex art. 117 c.p.c. .
All'udienza del 6.5.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Bocconcello che con decreto del 13.11.2024
la differiva per i medesimi incombenti all'udienza del 3.12.2024.
All'esito della suddetta udienza veniva proposto l'abbandono del giudizio con spese legali compensate a fronte del versamento da parte del opponente in favore della opposta della somma onnicomprensiva di Parte_1
pagina 4 di 10 euro 5.000,00 e la causa veniva rinviata per la verifica della proposta.
All'udienza del 13.2.2025, dopo che l'avvocato del riferiva che i conSIlieri avevano ritenuto di non Parte_1
accettare la proposta, le parti precisavano le conclusioni: rigettata poiché tardiva la richiesta di produzione dell'estratto conto del dal quale si evincesse il versamento dell'importo di euro 5.000,00, all'udienza Parte_1
del 9.4.2025 in esito alla discussione viene data lettura della sentenza mediante deposito .
Dalla documentazione in atti è risultato provato e comunque non è contestato che :
- la opposta ha ricoperto l'incarico di amministratrice del attore opponente fino al 20.11.17. Parte_1
- la opposta chiede la restituzione di anticipazioni fatte per il nel corso del rapporto Parte_1
amministrativo per €.5.000,00=
- nel marzo del 2012 è stato versato sul conto corrente del la somma di €.5.000,00 a mezzo Parte_1
assegno bancario n. 05312255706 emesso in data 16.03.2012 (prodotto sub doc. 1 fascicolo monitorio).
- l'assegno bancario n. 05312255706 emesso in data 16.03.2012 è tratto dal conto corrente n. 14689
intestato al , che all'epoca era amministrato dall'opposta, circostanza non Parte_4
contestata (doc. 4 opponente).
- L'assemblea del MI , Milano con delibera del 13.3.2013 ha così deliberato: Parte_4
“l'assemblea chiede all'amministratore giustificazioni in merito all'uscita di un assegno di 5.000 € dal conto
corrente del MI. l'amministratore comunica che per mero errore è stato emesso un assegno in data
Pt_ 16/03/2012 a favore del MI . L'assemblea chiede all'amministratore presente, che Pt_1 Pt_1
conferma accetta, di procedere personalmente alla restituzione nelle casse del MI della predetta
somma entro un termine massimo di 18 mesi. Resta onere personale dello studio riva recuperare l'importo del
senza alcun coinvolgimento del nostro MI” (doc 6 opposta).circostanza non Parte_1
contestata
- L'opposta ha provveduto alla restituzione dell'importo di €.5.000,00= di cui all'assegno bancario n.
05312255706 al , Milano in due tranches, con ultima tranches nel novembre 2014(doc Parte_4
6 opposta) (circostanza non contestata)
- Nel corso del passaggio di consegne del 6.12.2017 è stata consegnata dall'opposta all'opponente la
“situazione patrimoniale al 06.12.2017” (doc. 3 opposta e doc. 4 opposta) che espone come “anticipi Amm.re pagina 5 di 10 CP_
” da rimborsare l'importo di €.5.000,00=.
- L'assemblea ordinaria del 15.11.2018 del Condominio opponente (doc. 3 opponente) ha approvato il rendiconto della gestione ordinaria 2017/2018, a seguito di analisi della nota integrativa (doc. 7 opposta) nella
CP_ quale si legge “anticipo di di euro 5000 E' la mancata registrazione dei seguenti importi ….” (doc. 7
opposta).
Queste le circostanze di fatto.
Quanto al diritto, va preliminarmente esaminata la eccezione di carenza di legittimazione attiva come svolta da parte opponente in danno all'opposta, per il suo carattere potenzialmente assorbente di ogni altra questione in giudizio. Come noto la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del
giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa è la titolarità del diritto ad agire che è la titolarità
della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa; la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di
provare; può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento
processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese
che siano incompatibili con la negazione della titolarità; la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed
eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta
in ogni fase del giudizio .(Cass SU 2951\2016). Nel caso di specie parte opponente ha dedotto in sede di atto introduttivo che non essendo provata la riconducibilità del versamento di €.5.000,00 all'attore, lo stesso sia carente di legittimazione. A ben vedere, per quanto sopra detto, l'assunto di parte opponente deve essere ritenuta una mera difesa volta a stabilire la carenza di titolarità del diritto che quindi riguarda la questione di merito e viene valutata con esso, posto che la posizione soggettiva dell'attrice è un elemento costitutivo del
diritto da questi fatto valere con la domanda introduttiva, che riguarda peraltro la ripetizione di somme versate al
MI quali anticipazioni nell'ambito del rapporto intercorso tra le parti che la vedeva amministratore del
pagina 6 di 10 MI opponente.
Quanto al merito, va dapprima evidenziato come sia pacifico ormai in giurisprudenza che:
- “La deliberazione dell'assemblea di MI che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite,
l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza
sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale” (sent. n.
10153/11); né il nuovo amministratore di un MI, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili,
spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. (sent. n. 5449/99).
- “in tema di MI, la richiesta di restituzione di anticipazioni dell'amministratore cessato dall'incarico,
indipendentemente dalla indispensabilità di far fronte agli oneri condominiali correnti a prescindere da qualsiasi deliberazione autorizzativa condominiale preventiva, deve comunque trovare fondamento nella produzione degli appositi documenti giustificativi delle spese sopportate e, soprattutto, nell'approvazione del bilancio consuntivo –
successivo alla cessazione del suo incarico- da parte dell'assemblea condominiale. (Cass 4397\2011).
Non vi è in atti la prova che l'importo per cui viene chiesta la ripetizione sia stato giustificato come anticipazione per conto del opponente, rileva invece nel caso di specie che l'attore ha fornito idonea prova Parte_1
CP_ attestante il trasferimento in capo alla del credito del verso il Parte_4 Parte_1
convenuto con provvista dal suo conto personale, tenuto conto che:
1. ai sensi dell'art. 1260 c.c. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
2. Ai sensi dell'art. 1264 c.c La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha pagina 7 di 10 accettata o quando gli è stata notificata.
3. “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Cass 12611\21)
4. La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può
concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità
attiva del rapporto obbligatorio. (Cass 12734\21)
5. nel 2012 è stato versato sul c\c condominiale l'importo di €. 5.000,00=mediante assegno bancario n.
05312255706 emesso in data 16.03.2012 (prodotto sub doc. 1 fascicolo monitorio).
6. l'assegno bancario n. 05312255706 emesso in data 16.03.2012 è tratto dal conto corrente n. 14689
intestato al , che all'epoca era amministrato dall'opposta, circostanza Parte_4
non contestata (doc. 4 opponente).
Pa 7. L'assemblea del MI , Milano con delibera del 13.3.2013 ha ceduto alla opposta il Pt_4
credito generato dalla emissione dell'assegno bancario n. 05312255706 “un assegno di 5.000 € dal
conto corrente del MI a favore del MI , regolarmente incassato. Pt_1 Parte_5
(circostanza non contestata)
8. L'opposta ha provveduto alla pagamento dell'importo di €.5.000,00= al , Parte_4
Milano in due tranches, con ultima tranches nel novembre 2014, come da accordi (doc 6 opposta)
(circostanza non contestata)
9. L'assemblea ordinaria del 15.11.2018 del Condominio opponente (doc. 3 opponente) ha approvato il rendiconto della gestione ordinaria 2017/2018, a seguito di analisi della nota integrativa (doc. 7
CP_ opposta) nella quale si legge “anticipo di di euro 5.000” , provando l'esistenza del credito per
€.5000,00
pagina 8 di 10 10. L'opponente è venuta a conoscenza della cessione del credito con la produzione del verbale dell'assemblea del MI , Milano del 13.3.2013 e solo a seguito dell'opposizione Parte_4
(doc 6 convenuta).
Atteso che la notificazione ex art 1264 c.c. ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto ai fini del pagamento e non anche per la validità della cessione che si conclude con il solo consenso del cedente
CP_ e del cessionario, consegue la legittimità del decreto ingiuntivo opposto emesso sul credito vantato da verso il convenuto portato dall'assegno bancario bancario n. 05312255706 emesso in data Parte_1
16.03.2012 è tratto dal conto corrente n. 14689 intestato al . Parte_4
L'opposizione quindi non è fondata e non merita accoglimento.
CP_ In via riconvenzionale l'opponente chiede la condanna della al risarcimento del danno per euro 5.000,00
derivante dalla violazione dell'art. 1129, comma dodici, n. 4 c.c. a mente del quale “Costituiscono, tra le altre,
gravi irregolarità: … […] 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il
patrimonio del e il patrimonio personale dell'amministratore …”. Parte_1
In particolare lamenta l'opponente la grave irregolarità nella tenuta della contabilità attesa la confusione generata dalla mancanza di un conto economico ed un registro di contabilità delle spese e dalla mancanza di causali nelle operazioni in bilancio come quella del versamento dell'assegno del . Parte_4
Parte opposta eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale della stessa per essere stata la stessa proposta per la prima volta in data 21.10.2022, ben oltre i 10 anni dall'emissione dell'assegno datata 16.3.2012, ma altresì l'infondatezza della stessa domanda sul presupposto che il quantum debeatur richiesto risulterebbe generico e non fornito di prova.
Fermo che non vi è in atti prova che l'assegno bancario n. 05312255706 sia stato versato nel conto del
MI nel 2012 per far fronte al pagamento di una polizza assicurativa, l'eccezione di prescrizione non è
fondata e non merita accoglimento atteso che il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica, e poiché, nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata proposta sul presupposto della dedotta mala gestio dell'amministratore portata dalla confusione nella gestione della contabilità conseguente al versamento dell'assegno bancario n. 05312255706 e di cui è emersa la necessità di ripetizione con il passaggio di consegne pagina 9 di 10 del 6.12.2017, da tale data deve ritenersi decorrente il termine di prescrizione dell'azione, che quindi non è
spirato nel caso in esame poiché la domanda è stata proposta con l'odierna opposizione in data 22.10.2022.
Nel merito deve rilevarsi che manca in atti la prova sia della sussistenza che della consistenza del pregiudizio lamentato dal a seguito della dedotta confusione nella gestione del , con la conseguenza Parte_1 Parte_1
che la domanda andrà rigettata .
Si ritiene congruo compensare le spese di lite tenuto conto che l'opposizione si è resa necessaria poiché
l'opponente è venuto a conoscenza della cessione del credito per cui è causa con la produzione del verbale dell'assemblea del MI , Milano del 13.3.2013, ma è stata altresì rigettata la proposta Parte_4
domanda riconvenzionale, equilibrando quindi i reciproci costi legali della procedura.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede, come in motivazione:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 13659/2022, r.g. n. 22159/2022, emesso in data 27.07.22, depositato in data 10.08.22, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo, che diventa definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 e 654 cpc
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente
- Compensa tra le parti le spese di lite
- Sentenza esecutiva
Milano 9.4.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40989/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 10,34 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. SODDU DIEGO e , Per Parte_1 CP_1 l'avv. Avv. Morelli
. Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duocesies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di conSIlio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di conSIlio, il Giudice ad ore 17,27 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40989/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SODDU DIEGO Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. SODDU
DIEGO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI LAURA elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1
in VIALE MATTEOTTI 14/D 20095 CUSANO MILANINO presso il difensore avv. FUSI LAURA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione promossa dal in Parte_2 Pt_1 Parte_3
[..
al decreto ingiuntivo n. 22159/2022, emesso in data 27.7.2022, pubblicato in data 10.8.2022, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza di (ex amministratrice del MI CP_1
opponente sino al 20.11.2017) ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 5.000,00 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria richiesto dalla opposta a titolo di anticipo personale per la necessità di provvedere all'immediato pagamento di alcune spese condominiali.
Il MI opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione respinta, in via
pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra , nei confronti del CP_1
Cont
in quanto l'assegno n. 05312255706-11 datato 16.03.12 è stato Controparte_2
emesso dal c/c n. 14689 BPM Ag. 67 non intestato alla stessa SI.ra , e per l'effetto Pt_1 CP_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 13659/2022, r.g. n. 22159/2022, emesso in
data 27.07.22, depositato in data 10.08.22, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo, in favore
CP_ della SI.ra , nei confronti del notificato in data 15.09.22; CP_1 Parte_1
pagina 3 di 10 nel merito: - revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 13659/2022, r.g. n. 22159/2022,
emesso in data 27.07.22, depositato in data 10.08.22, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetta
CP_ Scirpo, in favore della SI.ra , nei confronti del notificato CP_1 Parte_1
in data 15.09.22, per i motivi illustrati in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare il
Cont versamento operato con assegno n. 05312255706-11 datato 16.03.12 sul conto corrente del
[...]
, ovvero qualsiasi altra operazione compiuta dal conto personale dell'amministratore (o di Parte_1
altro soggetto) sul conto corrente condominiale, grave irregolarità ex art. 1129 co. 12 punto 4) c.c., e per l'effetto
condannare la SI.ra al risarcimento del danno pari a € 5.000,00 in favore del CP_1 [...]
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Parte_1
La causa veniva assegnata alla dott.ssa . Persona_1
Si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
sulla riconvenzionale: in via preliminare: dichiarare la prescrizione della domanda in
via subordinata nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto • In ogni caso, con vittoria
di spese e competenze oltre IVA e CPA come per legge”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memorie, all'udienza del 13.11.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 29.4.2024, in esito alla discussione e ritenutane l'opportunità, la causa veniva rimessa in fase istruttoria e veniva ordinata la comparizione personale delle parti ex art. 117 c.p.c. .
All'udienza del 6.5.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Bocconcello che con decreto del 13.11.2024
la differiva per i medesimi incombenti all'udienza del 3.12.2024.
All'esito della suddetta udienza veniva proposto l'abbandono del giudizio con spese legali compensate a fronte del versamento da parte del opponente in favore della opposta della somma onnicomprensiva di Parte_1
pagina 4 di 10 euro 5.000,00 e la causa veniva rinviata per la verifica della proposta.
All'udienza del 13.2.2025, dopo che l'avvocato del riferiva che i conSIlieri avevano ritenuto di non Parte_1
accettare la proposta, le parti precisavano le conclusioni: rigettata poiché tardiva la richiesta di produzione dell'estratto conto del dal quale si evincesse il versamento dell'importo di euro 5.000,00, all'udienza Parte_1
del 9.4.2025 in esito alla discussione viene data lettura della sentenza mediante deposito .
Dalla documentazione in atti è risultato provato e comunque non è contestato che :
- la opposta ha ricoperto l'incarico di amministratrice del attore opponente fino al 20.11.17. Parte_1
- la opposta chiede la restituzione di anticipazioni fatte per il nel corso del rapporto Parte_1
amministrativo per €.5.000,00=
- nel marzo del 2012 è stato versato sul conto corrente del la somma di €.5.000,00 a mezzo Parte_1
assegno bancario n. 05312255706 emesso in data 16.03.2012 (prodotto sub doc. 1 fascicolo monitorio).
- l'assegno bancario n. 05312255706 emesso in data 16.03.2012 è tratto dal conto corrente n. 14689
intestato al , che all'epoca era amministrato dall'opposta, circostanza non Parte_4
contestata (doc. 4 opponente).
- L'assemblea del MI , Milano con delibera del 13.3.2013 ha così deliberato: Parte_4
“l'assemblea chiede all'amministratore giustificazioni in merito all'uscita di un assegno di 5.000 € dal conto
corrente del MI. l'amministratore comunica che per mero errore è stato emesso un assegno in data
Pt_ 16/03/2012 a favore del MI . L'assemblea chiede all'amministratore presente, che Pt_1 Pt_1
conferma accetta, di procedere personalmente alla restituzione nelle casse del MI della predetta
somma entro un termine massimo di 18 mesi. Resta onere personale dello studio riva recuperare l'importo del
senza alcun coinvolgimento del nostro MI” (doc 6 opposta).circostanza non Parte_1
contestata
- L'opposta ha provveduto alla restituzione dell'importo di €.5.000,00= di cui all'assegno bancario n.
05312255706 al , Milano in due tranches, con ultima tranches nel novembre 2014(doc Parte_4
6 opposta) (circostanza non contestata)
- Nel corso del passaggio di consegne del 6.12.2017 è stata consegnata dall'opposta all'opponente la
“situazione patrimoniale al 06.12.2017” (doc. 3 opposta e doc. 4 opposta) che espone come “anticipi Amm.re pagina 5 di 10 CP_
” da rimborsare l'importo di €.5.000,00=.
- L'assemblea ordinaria del 15.11.2018 del Condominio opponente (doc. 3 opponente) ha approvato il rendiconto della gestione ordinaria 2017/2018, a seguito di analisi della nota integrativa (doc. 7 opposta) nella
CP_ quale si legge “anticipo di di euro 5000 E' la mancata registrazione dei seguenti importi ….” (doc. 7
opposta).
Queste le circostanze di fatto.
Quanto al diritto, va preliminarmente esaminata la eccezione di carenza di legittimazione attiva come svolta da parte opponente in danno all'opposta, per il suo carattere potenzialmente assorbente di ogni altra questione in giudizio. Come noto la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del
giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa è la titolarità del diritto ad agire che è la titolarità
della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa; la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di
provare; può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento
processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese
che siano incompatibili con la negazione della titolarità; la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed
eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta
in ogni fase del giudizio .(Cass SU 2951\2016). Nel caso di specie parte opponente ha dedotto in sede di atto introduttivo che non essendo provata la riconducibilità del versamento di €.5.000,00 all'attore, lo stesso sia carente di legittimazione. A ben vedere, per quanto sopra detto, l'assunto di parte opponente deve essere ritenuta una mera difesa volta a stabilire la carenza di titolarità del diritto che quindi riguarda la questione di merito e viene valutata con esso, posto che la posizione soggettiva dell'attrice è un elemento costitutivo del
diritto da questi fatto valere con la domanda introduttiva, che riguarda peraltro la ripetizione di somme versate al
MI quali anticipazioni nell'ambito del rapporto intercorso tra le parti che la vedeva amministratore del
pagina 6 di 10 MI opponente.
Quanto al merito, va dapprima evidenziato come sia pacifico ormai in giurisprudenza che:
- “La deliberazione dell'assemblea di MI che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite,
l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza
sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale” (sent. n.
10153/11); né il nuovo amministratore di un MI, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili,
spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. (sent. n. 5449/99).
- “in tema di MI, la richiesta di restituzione di anticipazioni dell'amministratore cessato dall'incarico,
indipendentemente dalla indispensabilità di far fronte agli oneri condominiali correnti a prescindere da qualsiasi deliberazione autorizzativa condominiale preventiva, deve comunque trovare fondamento nella produzione degli appositi documenti giustificativi delle spese sopportate e, soprattutto, nell'approvazione del bilancio consuntivo –
successivo alla cessazione del suo incarico- da parte dell'assemblea condominiale. (Cass 4397\2011).
Non vi è in atti la prova che l'importo per cui viene chiesta la ripetizione sia stato giustificato come anticipazione per conto del opponente, rileva invece nel caso di specie che l'attore ha fornito idonea prova Parte_1
CP_ attestante il trasferimento in capo alla del credito del verso il Parte_4 Parte_1
convenuto con provvista dal suo conto personale, tenuto conto che:
1. ai sensi dell'art. 1260 c.c. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
2. Ai sensi dell'art. 1264 c.c La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha pagina 7 di 10 accettata o quando gli è stata notificata.
3. “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Cass 12611\21)
4. La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può
concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità
attiva del rapporto obbligatorio. (Cass 12734\21)
5. nel 2012 è stato versato sul c\c condominiale l'importo di €. 5.000,00=mediante assegno bancario n.
05312255706 emesso in data 16.03.2012 (prodotto sub doc. 1 fascicolo monitorio).
6. l'assegno bancario n. 05312255706 emesso in data 16.03.2012 è tratto dal conto corrente n. 14689
intestato al , che all'epoca era amministrato dall'opposta, circostanza Parte_4
non contestata (doc. 4 opponente).
Pa 7. L'assemblea del MI , Milano con delibera del 13.3.2013 ha ceduto alla opposta il Pt_4
credito generato dalla emissione dell'assegno bancario n. 05312255706 “un assegno di 5.000 € dal
conto corrente del MI a favore del MI , regolarmente incassato. Pt_1 Parte_5
(circostanza non contestata)
8. L'opposta ha provveduto alla pagamento dell'importo di €.5.000,00= al , Parte_4
Milano in due tranches, con ultima tranches nel novembre 2014, come da accordi (doc 6 opposta)
(circostanza non contestata)
9. L'assemblea ordinaria del 15.11.2018 del Condominio opponente (doc. 3 opponente) ha approvato il rendiconto della gestione ordinaria 2017/2018, a seguito di analisi della nota integrativa (doc. 7
CP_ opposta) nella quale si legge “anticipo di di euro 5.000” , provando l'esistenza del credito per
€.5000,00
pagina 8 di 10 10. L'opponente è venuta a conoscenza della cessione del credito con la produzione del verbale dell'assemblea del MI , Milano del 13.3.2013 e solo a seguito dell'opposizione Parte_4
(doc 6 convenuta).
Atteso che la notificazione ex art 1264 c.c. ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto ai fini del pagamento e non anche per la validità della cessione che si conclude con il solo consenso del cedente
CP_ e del cessionario, consegue la legittimità del decreto ingiuntivo opposto emesso sul credito vantato da verso il convenuto portato dall'assegno bancario bancario n. 05312255706 emesso in data Parte_1
16.03.2012 è tratto dal conto corrente n. 14689 intestato al . Parte_4
L'opposizione quindi non è fondata e non merita accoglimento.
CP_ In via riconvenzionale l'opponente chiede la condanna della al risarcimento del danno per euro 5.000,00
derivante dalla violazione dell'art. 1129, comma dodici, n. 4 c.c. a mente del quale “Costituiscono, tra le altre,
gravi irregolarità: … […] 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il
patrimonio del e il patrimonio personale dell'amministratore …”. Parte_1
In particolare lamenta l'opponente la grave irregolarità nella tenuta della contabilità attesa la confusione generata dalla mancanza di un conto economico ed un registro di contabilità delle spese e dalla mancanza di causali nelle operazioni in bilancio come quella del versamento dell'assegno del . Parte_4
Parte opposta eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale della stessa per essere stata la stessa proposta per la prima volta in data 21.10.2022, ben oltre i 10 anni dall'emissione dell'assegno datata 16.3.2012, ma altresì l'infondatezza della stessa domanda sul presupposto che il quantum debeatur richiesto risulterebbe generico e non fornito di prova.
Fermo che non vi è in atti prova che l'assegno bancario n. 05312255706 sia stato versato nel conto del
MI nel 2012 per far fronte al pagamento di una polizza assicurativa, l'eccezione di prescrizione non è
fondata e non merita accoglimento atteso che il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica, e poiché, nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata proposta sul presupposto della dedotta mala gestio dell'amministratore portata dalla confusione nella gestione della contabilità conseguente al versamento dell'assegno bancario n. 05312255706 e di cui è emersa la necessità di ripetizione con il passaggio di consegne pagina 9 di 10 del 6.12.2017, da tale data deve ritenersi decorrente il termine di prescrizione dell'azione, che quindi non è
spirato nel caso in esame poiché la domanda è stata proposta con l'odierna opposizione in data 22.10.2022.
Nel merito deve rilevarsi che manca in atti la prova sia della sussistenza che della consistenza del pregiudizio lamentato dal a seguito della dedotta confusione nella gestione del , con la conseguenza Parte_1 Parte_1
che la domanda andrà rigettata .
Si ritiene congruo compensare le spese di lite tenuto conto che l'opposizione si è resa necessaria poiché
l'opponente è venuto a conoscenza della cessione del credito per cui è causa con la produzione del verbale dell'assemblea del MI , Milano del 13.3.2013, ma è stata altresì rigettata la proposta Parte_4
domanda riconvenzionale, equilibrando quindi i reciproci costi legali della procedura.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede, come in motivazione:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 13659/2022, r.g. n. 22159/2022, emesso in data 27.07.22, depositato in data 10.08.22, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo, che diventa definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 e 654 cpc
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente
- Compensa tra le parti le spese di lite
- Sentenza esecutiva
Milano 9.4.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10