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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 379/2024 All'udienza collegiale del giorno 12.9.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da: (C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
SA US AB appellante contro in persona del legale Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
MORO GIAMPIERO appellata e
(C.F. , CP_2 C.F._2 appellato contumace e
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. (P. IVA , P.IVA_2 appellata contumace la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti, avv. Musilli per l'appellante e avv. Moro per l'appellata costituita, precisano le conclusioni come da rispettivi atti. L'avv. Musilli insiste sulla revoca dell'ordinanza istruttoria. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 379/2024 RG promossa da: (C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA ROMA 157 OLBIA presso lo studio dell'avv. SPARTA' ALESSARA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MUS AB in forza di procura allegata in atti appellante contro in persona del legale Controparte_1
) elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
IV NOVEMBRE 1 SASSARI presso lo studio dell'avv. MORO GIAMPIERO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata e
(C.F. , CP_2 C.F._2 appellato contumace e
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. (P. IVA , P.IVA_2 appellata contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania Parte_1
e la Assicurazione al fine di sentirli CP_2 CP_4 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro avvenuto in data 17.5.2018, lungo la SP n. 82 con direzione Olbia. L'attore - Appuntato in servizio presso i Carabinieri Reparto Territoriale di Olbia
- allegava a sostegno della domanda che:
- il giorno 17.5.2018, alle ore 9 circa, alla guida del proprio motociclo e nello svolgimento dell'attività di servizio insieme al collega , Persona_1 il quale viaggiava su un altro mezzo, stava percorrendo la Strada Provinciale n. 82 con direzione Olbia nella corsia di sinistra;
- giunto all'altezza del distributore di carburante Total Erg, aveva trovato la propria corsia di marcia improvvisamente invasa dal furgoncino assicurato presso la società e condotto dal , che, percorrendo CP_1 CP_2 lo stesso tratto seguiva una r novra di svolta in diagonale dalla corsia di destra alla corsia di sinistra, nel tentativo di immettersi nella via Guinea con superamento della striscia longitudinale;
- nonostante il tentativo di scartare l'autocarro, era andato ad urtare con il proprio motociclo la sponda posteriore destra del veicolo condotto dal convenuto;
- la dinamica, come descritta, aveva trovato conferma nella relazione di P.G. redatta dal collega;
Per_1
- in esito al sinistro aveva riportato lesioni personali con esiti di carattere permanente nella misura del 14%, come accertato dalla relazione medica allegata. Per tali ragioni, concludeva chiedendo al tribunale adito di Parte_1 condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dallo stesso, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute.
regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_2
la Compagnia di Assicurazione eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la mancata citazione in giudizio del responsabile civile
[...]
- proprietaria dell'autocarro condotto dal Controparte_5 CP_2 litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; nel merito, eccepiva la palese infondatezza della domanda attorea, evidenziando che, dagli accertamenti svolti dalla Polizia Stradale intervenuta in loco all'esito della visione dei filmati di alcune telecamere posizionate nell'area dell'incidente, la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva all' il quale non aveva rispettato la distanza Pt_1 di sicurezza dal veicolo che lo p a. Disposta la chiamata in giudizio del responsabile civile Controparte_5
lo stesso rimaneva contumace.
[...]
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, con sentenza n. 592/2024, pubblicata il 18.9.2024, rigettava la domanda di parte attrice, regolando le spese di lite secondo soccombenza. In particolare, il primo giudice sosteneva che la domanda risarcitoria era rimasta del tutto sfornita della prova sull'an, posto che la dinamica del sinistro come indicata dalla parte attrice era sfornita di adeguati riscontri e che, al contrario, dalla relazione redatta dalla Polizia Stradale e dalle dichiarazioni rese dal teste oculare , sentito nell'immediatezza in sede di sommarie informazioni dagli Tes_1 agenti zia, la dinamica del sinistro era del tutto differente da quella rappresentata dall'attore e dalla ricostruzione dei fatti riportata nell'annotazione di P.G. redatta dal collega , considerato altresì che al non era Per_1 CP_2 stata contestata alcuna vio el codice della strada e ch ndosi di tamponamento la responsabilità dell' era altresì presunta (“In caso di Pt_1 tamponamento, dunque, è il tampon nel caso di specie, l' – ad Pt_1 essere gravato da una presunzione di responsabilità per mancato rispetto della distanza di sicurezza di cui all'art. 149 del Codice della Strada, presunzione che, in prima battuta, esclude l'applicabilità della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., tra l'altro nemmeno invocata dalla parte attrice, e in seconda battuta grava il tamponante medesimo di fornire la specifica prova liberatoria avente ad oggetto la ricorrenza di cause, in tutto o in parte a lui non imputabili, determinative del mancato tempestivo arresto del suo mezzo e della conseguente collisione. Onere probatorio che, nel caso di specie, non è stato dall'attore assolto, ma anzi risulta in concreto compromesso per effetto dell'esistenza di decisiva prova contraria”).
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo Parte_1 di gravame, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'appellato . CP_2
In via istruttoria, l'appellante ha insis missione delle prove dedotte in primo grado e per la c.t.u. medico legale ai fini della determinazione dei postumi invalidanti dallo stesso patiti. e la società regolarmente citati, sono CP_2 Controparte_5 umaci. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondat La causa, rigettate le istanze istruttorie, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Secondo la ricostruzione dell' il sinistro si era verificato per esclusiva Pt_1 responsabilità di le, nel tentativo di immettersi nella Via CP_2 Guinea nonostante il divieto dovuto alla presenza della doppia striscia longitudinale, aveva invaso repentinamente la corsia di sinistra sulla quale lo stesso viaggiava senza consentirgli di arrestare la marcia del mezzo, sostenendo inoltre che tale dinamica era stata confermata nell'annotazione di P.G. redatta dal collega , erroneamente ritenuta inattendibile dal primo giudice, e Per_1 aveva trova rale riscontro nelle dichiarazioni rese anche dal teste , Tes_1 considerato inoltre che, secondo quanto indicato dagli stessi agenti di polizia, dai filmati delle telecamere posizionati nell'area dell'incidente ed in base ai quali era stato ricostruito il sinistro, non era visibile il momento dell'urto fra i mezzi. La doglianza è infondata. Come correttamente affermato dal primo giudice, la dinamica rappresentata dall' e dall' nella relazione di P.G. non solo non trovava alcun Pt_1 Per_1 riscontro in atti ma veniva smentita dalla relazione di servizio resa dagli Agenti di Polizia accorsi sul luogo, i quali avevano attribuito la responsabilità del sinistro all' per non aver rispettato la distanza di sicurezza (cfr. sentenza pag. 5: Pt_1
“in li accertamenti/rilievi esperiti sul luogo del sinistro” e “in seguito alla visualizzazione delle telecamere de consorzio industriale” gli agenti della Polizia Stradale avevano ricostruito nel modo che segue la dinamica del sinistro: “In data 17/05/2018 la pattuglia dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Olbia, pattuglia moto montata, percorreva questa Viale Italia, con senso di marcia Pittulongu – Centro Città. Il conducente del motoveicolo di servizio targa CCA4886, seguiva vari veicoli visto il traffico intenso alle ore Parte_1
09.00 circ ffico in questa Z.I. è intenso con passaggio di veicoli privati e numerosi veicoli commerciali. Poco più avanti percorreva con lo stesso senso di marcia nella corsia di sinistra che incanalava il traffico verso il centro città (V.le Aldo Moro), il sig. solo a bordo dell'autocarro targato DP CP_2
297 KW, percorreva il tra interessato a bassissima velocità, probabilmente a causa dell'intenso traffico. Per lo stesso motivo un veicolo che seguiva l'autocarro, trovando la corsia di destra libera, scartava a destra l'autocarro. Il sig. che seguiva a sua volta si trovava quindi Pt_1 improvvisamente l'au quasi fermo sulla corsia percorsa ma non riusciva a evitarlo, urtando con il frontale della moto sul posteriore del veicolo lato destro. In seguito all'urto il veicolo proseguiva qualche metro la sua marcia e si fermava con lo spigolo anteriore sinistro in corrispondenza della linea di mezzeria della carreggiata. Mentre il sig. cadeva a terra insieme alla moto” (v. all. 2 alla Pt_1 comparsa di costituzione ta ”. Controparte_6
La suddetta dinamica, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, era stata integralmente confermata anche dal testimone sentito dagli agenti di polizia nell'immediatezza dei fatti, tale , il quale riferiva Testimone_2 che l'autocarro era fermo nella corsia girare nella via Giunea e il motociclo dell' era andato ad impattare sul retro del mezzo Pt_1
(cfr. verbale di sommarie azioni allegato ai rilievi della polizia - doc. 2 comparsa di costituzione – ove il teste oculare riferiva: Testimone_2
“intorno alle H 9,00 mi trovavo presso la Sta g sita in Viale Italia a Olbia dove lavoro, vedevo un furgone di colore bianco che nel percorrere la corsia di sinistra rallentava e si apprestava a effettuare una svolta a sinistra, successivamente a questa manovra vedevo una moto dei Carabinieri che impattava contro la parte posteriore del furgone”). Inoltre, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, non corrisponde al vero che dalle immagini dei filmati visionate dagli agenti di polizia non si potesse ricostruire la dinamica del sinistro, posto che, al contrario, gli agenti della polizia stradale avevano invece precisato nel loro verbale che l'evento poteva essere chiaramente ricostruito proprio perchè dal video erano visibili gli attimi precedenti e successivi all'impatto ( “la dinamica è scaturita oltre che dai rilievi sul posto anche in seguito alla visualizzazione dei filmati delle telecamere del consorzio industriale che nonostante le telecamere non riprendessero l'istante dell'impatto poiché l'inquadratura risultava coperta da un autotreno in transito facevano vedere gli attimi prima e subito dopo l'impatto. Il filmato mostra chiaramente l'intenso traffico sul tratto di strada interessato e si intravedono i veicoli sia a due che a quattro ruote che scartano da destra a sinistra, facendo pensare molto plausibile che una manovra simile possa aver fatto trovare il carabiniere di fronte all'impossibilità di evitare l'impatto frenando o scartando a destra a sua volta vista anche la mole della moto di servizio”: cfr. doc. 2 comparsa di costituzione). Infine, in tale contesto, a nulla può rilevare, in ipotesi, che il alla guida CP_2 del proprio auto carro intendesse effettuare una manovra di s tata dalla presenza di una doppia striscia longitudinale - per la quale comunque non risulta elevata alcuna sanzione a suo carico – in quanto tale circostanza non si pone in rapporto di causalità diretta con il tamponamento e non fa venire meno la responsabilità esclusiva dell' il quale era andato a scontrarsi contro Pt_1
l'autocarro non perché il v oleva svoltare ma perché non era stata rispettata la distanza di sicurezza prevista dall'art. 149 del codice dalla strada e che gli avrebbe consentito di arrestare il mezzo senza andare a collidere con l'autocarro (cfr. Cass. n. 18708/2021: “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”; vedi anche Cass. n. 12663/2024). In difetto di tale prova, l'appello deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 592/2024, Parte_1 pubblicata il 18.9.2024, del T io Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1 liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 12.9.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
SA US AB appellante contro in persona del legale Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
MORO GIAMPIERO appellata e
(C.F. , CP_2 C.F._2 appellato contumace e
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. (P. IVA , P.IVA_2 appellata contumace la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti, avv. Musilli per l'appellante e avv. Moro per l'appellata costituita, precisano le conclusioni come da rispettivi atti. L'avv. Musilli insiste sulla revoca dell'ordinanza istruttoria. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 379/2024 RG promossa da: (C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA ROMA 157 OLBIA presso lo studio dell'avv. SPARTA' ALESSARA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MUS AB in forza di procura allegata in atti appellante contro in persona del legale Controparte_1
) elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
IV NOVEMBRE 1 SASSARI presso lo studio dell'avv. MORO GIAMPIERO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata e
(C.F. , CP_2 C.F._2 appellato contumace e
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. (P. IVA , P.IVA_2 appellata contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania Parte_1
e la Assicurazione al fine di sentirli CP_2 CP_4 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro avvenuto in data 17.5.2018, lungo la SP n. 82 con direzione Olbia. L'attore - Appuntato in servizio presso i Carabinieri Reparto Territoriale di Olbia
- allegava a sostegno della domanda che:
- il giorno 17.5.2018, alle ore 9 circa, alla guida del proprio motociclo e nello svolgimento dell'attività di servizio insieme al collega , Persona_1 il quale viaggiava su un altro mezzo, stava percorrendo la Strada Provinciale n. 82 con direzione Olbia nella corsia di sinistra;
- giunto all'altezza del distributore di carburante Total Erg, aveva trovato la propria corsia di marcia improvvisamente invasa dal furgoncino assicurato presso la società e condotto dal , che, percorrendo CP_1 CP_2 lo stesso tratto seguiva una r novra di svolta in diagonale dalla corsia di destra alla corsia di sinistra, nel tentativo di immettersi nella via Guinea con superamento della striscia longitudinale;
- nonostante il tentativo di scartare l'autocarro, era andato ad urtare con il proprio motociclo la sponda posteriore destra del veicolo condotto dal convenuto;
- la dinamica, come descritta, aveva trovato conferma nella relazione di P.G. redatta dal collega;
Per_1
- in esito al sinistro aveva riportato lesioni personali con esiti di carattere permanente nella misura del 14%, come accertato dalla relazione medica allegata. Per tali ragioni, concludeva chiedendo al tribunale adito di Parte_1 condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dallo stesso, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute.
regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_2
la Compagnia di Assicurazione eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la mancata citazione in giudizio del responsabile civile
[...]
- proprietaria dell'autocarro condotto dal Controparte_5 CP_2 litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; nel merito, eccepiva la palese infondatezza della domanda attorea, evidenziando che, dagli accertamenti svolti dalla Polizia Stradale intervenuta in loco all'esito della visione dei filmati di alcune telecamere posizionate nell'area dell'incidente, la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva all' il quale non aveva rispettato la distanza Pt_1 di sicurezza dal veicolo che lo p a. Disposta la chiamata in giudizio del responsabile civile Controparte_5
lo stesso rimaneva contumace.
[...]
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, con sentenza n. 592/2024, pubblicata il 18.9.2024, rigettava la domanda di parte attrice, regolando le spese di lite secondo soccombenza. In particolare, il primo giudice sosteneva che la domanda risarcitoria era rimasta del tutto sfornita della prova sull'an, posto che la dinamica del sinistro come indicata dalla parte attrice era sfornita di adeguati riscontri e che, al contrario, dalla relazione redatta dalla Polizia Stradale e dalle dichiarazioni rese dal teste oculare , sentito nell'immediatezza in sede di sommarie informazioni dagli Tes_1 agenti zia, la dinamica del sinistro era del tutto differente da quella rappresentata dall'attore e dalla ricostruzione dei fatti riportata nell'annotazione di P.G. redatta dal collega , considerato altresì che al non era Per_1 CP_2 stata contestata alcuna vio el codice della strada e ch ndosi di tamponamento la responsabilità dell' era altresì presunta (“In caso di Pt_1 tamponamento, dunque, è il tampon nel caso di specie, l' – ad Pt_1 essere gravato da una presunzione di responsabilità per mancato rispetto della distanza di sicurezza di cui all'art. 149 del Codice della Strada, presunzione che, in prima battuta, esclude l'applicabilità della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., tra l'altro nemmeno invocata dalla parte attrice, e in seconda battuta grava il tamponante medesimo di fornire la specifica prova liberatoria avente ad oggetto la ricorrenza di cause, in tutto o in parte a lui non imputabili, determinative del mancato tempestivo arresto del suo mezzo e della conseguente collisione. Onere probatorio che, nel caso di specie, non è stato dall'attore assolto, ma anzi risulta in concreto compromesso per effetto dell'esistenza di decisiva prova contraria”).
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo Parte_1 di gravame, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in esito alle quali il primo giudice avrebbe dovuto accertare che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'appellato . CP_2
In via istruttoria, l'appellante ha insis missione delle prove dedotte in primo grado e per la c.t.u. medico legale ai fini della determinazione dei postumi invalidanti dallo stesso patiti. e la società regolarmente citati, sono CP_2 Controparte_5 umaci. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondat La causa, rigettate le istanze istruttorie, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Secondo la ricostruzione dell' il sinistro si era verificato per esclusiva Pt_1 responsabilità di le, nel tentativo di immettersi nella Via CP_2 Guinea nonostante il divieto dovuto alla presenza della doppia striscia longitudinale, aveva invaso repentinamente la corsia di sinistra sulla quale lo stesso viaggiava senza consentirgli di arrestare la marcia del mezzo, sostenendo inoltre che tale dinamica era stata confermata nell'annotazione di P.G. redatta dal collega , erroneamente ritenuta inattendibile dal primo giudice, e Per_1 aveva trova rale riscontro nelle dichiarazioni rese anche dal teste , Tes_1 considerato inoltre che, secondo quanto indicato dagli stessi agenti di polizia, dai filmati delle telecamere posizionati nell'area dell'incidente ed in base ai quali era stato ricostruito il sinistro, non era visibile il momento dell'urto fra i mezzi. La doglianza è infondata. Come correttamente affermato dal primo giudice, la dinamica rappresentata dall' e dall' nella relazione di P.G. non solo non trovava alcun Pt_1 Per_1 riscontro in atti ma veniva smentita dalla relazione di servizio resa dagli Agenti di Polizia accorsi sul luogo, i quali avevano attribuito la responsabilità del sinistro all' per non aver rispettato la distanza di sicurezza (cfr. sentenza pag. 5: Pt_1
“in li accertamenti/rilievi esperiti sul luogo del sinistro” e “in seguito alla visualizzazione delle telecamere de consorzio industriale” gli agenti della Polizia Stradale avevano ricostruito nel modo che segue la dinamica del sinistro: “In data 17/05/2018 la pattuglia dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Olbia, pattuglia moto montata, percorreva questa Viale Italia, con senso di marcia Pittulongu – Centro Città. Il conducente del motoveicolo di servizio targa CCA4886, seguiva vari veicoli visto il traffico intenso alle ore Parte_1
09.00 circ ffico in questa Z.I. è intenso con passaggio di veicoli privati e numerosi veicoli commerciali. Poco più avanti percorreva con lo stesso senso di marcia nella corsia di sinistra che incanalava il traffico verso il centro città (V.le Aldo Moro), il sig. solo a bordo dell'autocarro targato DP CP_2
297 KW, percorreva il tra interessato a bassissima velocità, probabilmente a causa dell'intenso traffico. Per lo stesso motivo un veicolo che seguiva l'autocarro, trovando la corsia di destra libera, scartava a destra l'autocarro. Il sig. che seguiva a sua volta si trovava quindi Pt_1 improvvisamente l'au quasi fermo sulla corsia percorsa ma non riusciva a evitarlo, urtando con il frontale della moto sul posteriore del veicolo lato destro. In seguito all'urto il veicolo proseguiva qualche metro la sua marcia e si fermava con lo spigolo anteriore sinistro in corrispondenza della linea di mezzeria della carreggiata. Mentre il sig. cadeva a terra insieme alla moto” (v. all. 2 alla Pt_1 comparsa di costituzione ta ”. Controparte_6
La suddetta dinamica, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, era stata integralmente confermata anche dal testimone sentito dagli agenti di polizia nell'immediatezza dei fatti, tale , il quale riferiva Testimone_2 che l'autocarro era fermo nella corsia girare nella via Giunea e il motociclo dell' era andato ad impattare sul retro del mezzo Pt_1
(cfr. verbale di sommarie azioni allegato ai rilievi della polizia - doc. 2 comparsa di costituzione – ove il teste oculare riferiva: Testimone_2
“intorno alle H 9,00 mi trovavo presso la Sta g sita in Viale Italia a Olbia dove lavoro, vedevo un furgone di colore bianco che nel percorrere la corsia di sinistra rallentava e si apprestava a effettuare una svolta a sinistra, successivamente a questa manovra vedevo una moto dei Carabinieri che impattava contro la parte posteriore del furgone”). Inoltre, a differenza di quanto eccepito dall'appellante, non corrisponde al vero che dalle immagini dei filmati visionate dagli agenti di polizia non si potesse ricostruire la dinamica del sinistro, posto che, al contrario, gli agenti della polizia stradale avevano invece precisato nel loro verbale che l'evento poteva essere chiaramente ricostruito proprio perchè dal video erano visibili gli attimi precedenti e successivi all'impatto ( “la dinamica è scaturita oltre che dai rilievi sul posto anche in seguito alla visualizzazione dei filmati delle telecamere del consorzio industriale che nonostante le telecamere non riprendessero l'istante dell'impatto poiché l'inquadratura risultava coperta da un autotreno in transito facevano vedere gli attimi prima e subito dopo l'impatto. Il filmato mostra chiaramente l'intenso traffico sul tratto di strada interessato e si intravedono i veicoli sia a due che a quattro ruote che scartano da destra a sinistra, facendo pensare molto plausibile che una manovra simile possa aver fatto trovare il carabiniere di fronte all'impossibilità di evitare l'impatto frenando o scartando a destra a sua volta vista anche la mole della moto di servizio”: cfr. doc. 2 comparsa di costituzione). Infine, in tale contesto, a nulla può rilevare, in ipotesi, che il alla guida CP_2 del proprio auto carro intendesse effettuare una manovra di s tata dalla presenza di una doppia striscia longitudinale - per la quale comunque non risulta elevata alcuna sanzione a suo carico – in quanto tale circostanza non si pone in rapporto di causalità diretta con il tamponamento e non fa venire meno la responsabilità esclusiva dell' il quale era andato a scontrarsi contro Pt_1
l'autocarro non perché il v oleva svoltare ma perché non era stata rispettata la distanza di sicurezza prevista dall'art. 149 del codice dalla strada e che gli avrebbe consentito di arrestare il mezzo senza andare a collidere con l'autocarro (cfr. Cass. n. 18708/2021: “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”; vedi anche Cass. n. 12663/2024). In difetto di tale prova, l'appello deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 592/2024, Parte_1 pubblicata il 18.9.2024, del T io Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1 liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 12.9.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi