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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7988/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. Agostino Sansone per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Sansone insiste nella soccombenza virtuale e l'avv. Rizzo chiede la compensazione perché in difetto della collaborazione della parte, l' non avrebbe potuto procedere con la CP_1 liquidazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7988 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. POLLARA' ROSARIA e Sansone Sergio Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indennità COVID lavoratori agricoli
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 700,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/08/2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' rappresentando di avere trasmesso, in data 1/7/2021, domanda di CP_1
indennità lavoratori agricoli COVID 19 ex art. 69 D.L. 73/2021, essendo in possesso dei requisiti di legge e di avere avuto rigettata la domanda, chiedeva riconoscersi il diritto alla corresponsione della chiesta indennità lavoratori agricoli una tantum ex DL 73/2021 (bonus
COVID) nella misura di legge, e conseguentemente condannare l' al pagamento del CP_1
relativo importo, in € 800,00, oltre interessi legali.
Si costituiva il convenuto, contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio l' procedeva alla rielaborazione dei dati ed al CP_1
riconoscimento della prestazione richiesta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività della liquidazione della prestazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che la liquidazione è avvenuta nel corso del giudizio, l' CP_2
convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7988/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. Agostino Sansone per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Sansone insiste nella soccombenza virtuale e l'avv. Rizzo chiede la compensazione perché in difetto della collaborazione della parte, l' non avrebbe potuto procedere con la CP_1 liquidazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7988 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. POLLARA' ROSARIA e Sansone Sergio Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indennità COVID lavoratori agricoli
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 700,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/08/2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' rappresentando di avere trasmesso, in data 1/7/2021, domanda di CP_1
indennità lavoratori agricoli COVID 19 ex art. 69 D.L. 73/2021, essendo in possesso dei requisiti di legge e di avere avuto rigettata la domanda, chiedeva riconoscersi il diritto alla corresponsione della chiesta indennità lavoratori agricoli una tantum ex DL 73/2021 (bonus
COVID) nella misura di legge, e conseguentemente condannare l' al pagamento del CP_1
relativo importo, in € 800,00, oltre interessi legali.
Si costituiva il convenuto, contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio l' procedeva alla rielaborazione dei dati ed al CP_1
riconoscimento della prestazione richiesta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività della liquidazione della prestazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che la liquidazione è avvenuta nel corso del giudizio, l' CP_2
convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio