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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26191/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26191/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROLLE CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 CASELETTE il 31/12/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELETTE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.6.2003 e il 24.2.2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2022.
Con ricorso depositato il 07/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELETTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti per redditi di lavoro proprio e, pertanto, nulla si richiedono reciprocamente a titolo di contributo per il mantenimento;
DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino, Corso Trapani, 203, scala A, ad oggi di esclusiva proprietà della sig.ra - a seguito di accordi in tal senso intervenuti tra i coniugi in sede Parte_1 di separazione consensuale, al fine di dirimere ogni controversia - continui ad essere assegnata alla medesima ivi residente insieme ai due figli, e entrambi Parte_1 Per_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente autonomi;
DISPONE che il sig. continui a corrispondere alla sig.ra anticipatamente Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, e Per_2 Per_1 l'importo di € 314,10 (€ 157,05 per ciascun figlio), importo già adeguato secondo gli indici ISTAT, che verrà successivamente adeguato a partire dal secondo anno dalla pronuncia di divorzio;
i coniugi si faranno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie dei due figli, necessarie o tra di loro concordate e, comunque, documentate, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che si intende qui integralmente richiamato;
PRENDE ATTO che l'assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere percepito dalla sig.ra
Parte_1
PRENDE ATTO che ciascun coniuge fruirà delle detrazioni fiscali per figli a carico nella misura del 50%;
PRENDE ATTO che l'autovettura Toyota Yaris tg. DL831RD, intestata alla moglie e in uso alla stessa, rimarrà nell'esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1 PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di avere completamente estinto, con denaro proveniente dal conto corrente a loro cointestato, tutti i finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia e che è stato altresì estinto dal sig. il finanziamento acceso per l'acquisto Parte_2 del motociclo elettrico ASKOLL ES3, tg. ES90718 a lui intestato e rispetto al quale la sig.ra Pt_1 nulla avrà a pretendere;
PRENDE ATTO che eventuali finanziamenti contratti singolarmente da ciascuno dei due coniugi in costanza di matrimonio continueranno a gravare in via esclusiva sul contraente;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro reciproco rapporto economico e patrimoniale ad entrambi noto al momento del deposito del presente atto;
pertanto, con l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto, nulla avranno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26191/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROLLE CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2 CASELETTE il 31/12/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELETTE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.6.2003 e il 24.2.2006. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2022.
Con ricorso depositato il 07/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELETTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti per redditi di lavoro proprio e, pertanto, nulla si richiedono reciprocamente a titolo di contributo per il mantenimento;
DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino, Corso Trapani, 203, scala A, ad oggi di esclusiva proprietà della sig.ra - a seguito di accordi in tal senso intervenuti tra i coniugi in sede Parte_1 di separazione consensuale, al fine di dirimere ogni controversia - continui ad essere assegnata alla medesima ivi residente insieme ai due figli, e entrambi Parte_1 Per_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente autonomi;
DISPONE che il sig. continui a corrispondere alla sig.ra anticipatamente Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, e Per_2 Per_1 l'importo di € 314,10 (€ 157,05 per ciascun figlio), importo già adeguato secondo gli indici ISTAT, che verrà successivamente adeguato a partire dal secondo anno dalla pronuncia di divorzio;
i coniugi si faranno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie dei due figli, necessarie o tra di loro concordate e, comunque, documentate, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che si intende qui integralmente richiamato;
PRENDE ATTO che l'assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere percepito dalla sig.ra
Parte_1
PRENDE ATTO che ciascun coniuge fruirà delle detrazioni fiscali per figli a carico nella misura del 50%;
PRENDE ATTO che l'autovettura Toyota Yaris tg. DL831RD, intestata alla moglie e in uso alla stessa, rimarrà nell'esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1 PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di avere completamente estinto, con denaro proveniente dal conto corrente a loro cointestato, tutti i finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia e che è stato altresì estinto dal sig. il finanziamento acceso per l'acquisto Parte_2 del motociclo elettrico ASKOLL ES3, tg. ES90718 a lui intestato e rispetto al quale la sig.ra Pt_1 nulla avrà a pretendere;
PRENDE ATTO che eventuali finanziamenti contratti singolarmente da ciascuno dei due coniugi in costanza di matrimonio continueranno a gravare in via esclusiva sul contraente;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro reciproco rapporto economico e patrimoniale ad entrambi noto al momento del deposito del presente atto;
pertanto, con l'adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto, nulla avranno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.