Versione
27 aprile 1989
27 aprile 1989
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 11187Provvedimento: 11187-25 Composta da IU NO LA Di SI REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE -Presidente- NT RB GI LO - Relatore - DA RI ha pronunciato la seguente SENTENZA ACR Sent. n258 sez. CC 11/02/2025 R.G.N. 35136/2024 sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Ancona; nel procedimento a carico di RI IC nato il [...] in [...]; avverso la ordinanza del 25/09/2024 del tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GI LO; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Nicola Lettieri che ha chiesto …Leggi di più...
- riqualificazione giuridica·
- art. 6 legge n. 401/1989·
- art. 6 lett. c) legge n. 401/1989·
- obbligo di presentazione·
- art. 13 Costituzione·
- misura di prevenzione·
- contraddittorio cartolare·
- convalida provvedimento questorile·
- DASPO·
- controllo di legalità