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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3057 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.10.2020, adiva Parte_1 questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi la nullità
e/o illegittimità della comunicazione del 24.09.2019, ricevuta in data CP_1 successiva, con la quale l'Ente previdenziale contestava al ricorrente l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, per l'importo di euro 2.949,73, con conseguente richiesta di restituzione.
Il ricorrente esponeva di avere svolto, quale bracciante agricolo, attività lavorativa per n. 95 giornate nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta “Franzone
Nunzio Emiliano” e per n. 78 giornate nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta
“LUIS s.r.l.”, di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2015 e 2016 e di avere percepito le prestazioni di disoccupazione agricola in forza di tale iscrizione.
Contestava, inoltre, la validità dell'atto per asserita indeterminatezza CP_1 delle somme e dei presupposti di fatto e di diritto dell'indebito, eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione e sosteneva l'irripetibilità delle somme, richiamando l'art. 52 L. n. 88/1989.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, CP_1 eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti in favore del
Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., sul rilievo che il ricorrente risulta residente in [...], circoscrizione del Tribunale di
Catania, come da estratto ANPR prodotto in atti.
L'Ente deduceva, altresì, la decadenza del ricorrente dal diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, in ragione della cancellazione intervenuta con la 3ª variazione trimestrale 2017, pubblicata sul sito istituzionale dell' nel periodo 15.12.2017–31.12.2017, nonché l'infondatezza CP_1 nel merito delle censure avversarie.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del
27.11.2025, l' insisteva nell'eccezione di incompetenza territoriale in favore CP_1 del Tribunale di Catania e nelle difese già svolte nella memoria di costituzione.
Con separate note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in pari data, il difensore di “insisteva in atti e verbali di causa” contestando in generale Parte_1 le eccezioni dell' , ma, quanto al profilo della competenza per territorio, CP_1 espressamente “chiedeva l'assegnazione di un termine per riassumere il giudizio innanzi al Tribunale ritenuto competente per territorio”.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., limitatamente alla questione preliminare di competenza territoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla competenza per territorio
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall' deve essere CP_1 accolta. L'art. 444, comma 1, c.p.c. stabilisce che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”. (Gazzetta Ufficiale)
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la competenza territoriale così individuata in materia previdenziale ha natura inderogabile, con la conseguenza che il relativo difetto può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., ed è sottratto alla disponibilità delle parti. (Studio Legale Notari)
In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nelle controversie tra lavoratore e aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, il giudice CP_1 territorialmente competente è quello del luogo di residenza del ricorrente, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., restando inapplicabile il diverso criterio previsto dal comma 3 del medesimo articolo – relativo alle controversie concernenti gli obblighi contributivi dei datori di lavoro. (Studio Cerbone)
Nel caso di specie:
• è pacifico in atti, ed emerge dalla documentazione prodotta dall' CP_1
(estratto ANPR), che è residente in [...]; Parte_1
• il Comune di Biancavilla rientra nella circoscrizione del Tribunale di
Catania;
• la controversia ha natura previdenziale, riguardando l'indennità di disoccupazione agricola (prestazione assicurativa obbligatoria) e l'indebita percezione della stessa.
Ne deriva che la competenza per territorio spetta al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e non al Tribunale di Patti.
La natura inderogabile del foro così individuato esclude l'operatività di qualunque diverso criterio, anche se eventualmente prospettato in fatto o ritenuto più conveniente dalle parti;
il giudice adito, una volta accertata la residenza del ricorrente in circoscrizione diversa, è tenuto a dichiarare la propria incompetenza, senza poter esaminare il merito della domanda. (Brocardi)
Va inoltre evidenziato che lo stesso difensore del ricorrente, nelle note ex art. 127-ter c.p.c., ha chiesto l'assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale ritenuto competente per territorio, così implicitamente riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di incompetenza.
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere accolta, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale di Patti e indicazione del Tribunale di Catania quale giudice competente ai sensi dell'art. 444 c.p.c.
In applicazione dell'art. 50 c.p.c., il processo dovrà essere riassunto davanti al Tribunale di Catania nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza (ovvero dalla sua notificazione, se anteriore), pena l'estinzione del giudizio.
2. Sulle ulteriori questioni
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'assorbimento di ogni altra questione preliminare e di merito, ivi comprese:
• l'eccezione di decadenza dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, sollevata dall' ai sensi dell'art. 22 CP_1
d.l. n. 7/1970;
• le censure del ricorrente sulla validità e motivazione della nota del CP_1
24.09.2019, la dedotta prescrizione del diritto di ripetizione e l'invocata applicazione dell'art. 52 l. n. 88/1989.
Tali profili dovranno essere eventualmente riproposti e scrutinati davanti al giudice territorialmente competente.
3. Sulle spese
La questione definita attiene esclusivamente al profilo della competenza territoriale, in un ambito nel quale, specie con riferimento ai lavoratori agricoli, si
è consolidata negli anni una prassi non sempre uniforme nella individuazione del foro competente.
Tenuto conto:
• della peculiarità della materia;
• della natura previdenziale della controversia;
• del comportamento processuale delle parti, e in particolare della richiesta del ricorrente di ottenere un termine per la riassunzione innanzi al giudice competente;
sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti limitatamente alla presente fase avanti al Tribunale di Patti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
ogni altra istanza, Controparte_2 eccezione e domanda disattesa o assorbita,
DICHIARA
1. la incompetenza per territorio del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 444, comma
1, c.p.c., quale foro della residenza del ricorrente;
Parte_1
2. fissa in tre mesi il termine perentorio, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza (ovvero dalla sua notificazione, se anteriore), entro il quale il ricorso proposto da dovrà essere riassunto Parte_1 davanti al Tribunale di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c.p.c.;
3. compensa integralmente tra e l' le spese di lite Parte_1 CP_1 relative alla fase svoltasi innanzi a questo Tribunale.
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo