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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5308/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
ES P.IVA_1 -
Indirizzo_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2670/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1 e pubblicata il 03/04/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2023 00093797 35 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2670/1/2024, depositata il 3.4.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania ha annullato la cartella di pagamento n. 293 2023 0009379735 000 emessa nei confronti della ES , all'esito di controllo automatizzato, per il complessivo importo di 44.100,24 € a titolo di Irpef per l'anno 2018 e relative addizionali. Con la sentenza, inoltre, l'Agenzia delle Entrate veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute da controparte.
In assenza di contraddittorio, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto che la società ricorrente, dedotta la carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi della pretesa di cui all'impugnata cartella di pagamento, avesse depositato documentazione volta dimostrare l'estinzione dell'obbligazione tributaria e che l'Agenzia delle Entrate resistente, dal suo canto, “parrebbe, non aver messo in dubbio la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, infatti nelle proprie controdeduzione afferma:
<<trattandosi di fattispecie complessa, attualmente in lavorazione, che richiede la collaborazione < i>
plurime aree dell'Ufficio; vista la mole degli esiti da porre al vaglio;
visto che la parte solo parzialmente argomenta;
tutto ciò considerato, va rilevato che l'Ufficio sta provvedendo all'istruttoria della pratica, anche alla luce della ampia produzione documentale avversaria, comparata alle risultanze presenti in anagrafe tributaria>>”. Il primo giudice, quindi, ha accolto le ragioni della società ricorrente facendo applicazione del principio di non contestazione, tanto dall'evidenziare: “In altri termini, la mancata contestazione (come nel caso in questione), rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea, incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo perché non più controverso. L'Ufficio viste le eccezioni di parte ricorrente e le quietanze di versamento prodotte avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria e delle violazioni contestate con l'atto impugnato”. Si duole l'appellante, ora, del fatto che il primo giudice si sia limitato a censurare la condotta dell'Agenzia delle Entrate – tale da ravvisarvi l'ipotesi di non contestazione dei fatti addotti dalla società ricorrente – senza, tuttavia, esprimersi sulla quantificazione della pretesa tributaria e senza esaminare la documentazione prodotta dalla parte a sostegno della addotta estinzione dell'obbligazione tributaria, di fatto finendo per non motivare la decisione assunta.
Il gravame non può trovare accoglimento. Infatti, una volta valorizzata la non contestazione dell'estinzione dell'obbligazione tributaria dedotta dalla società ricorrente sulla base della documentazione versata agli atti del primo grado di giudizio, appare del tutto scontato - nonché corretto - che il primo giudice abbia omesso di vagliare la quantificazione della pretesa accertata dall'Agenzia delle Entrate e la documentazione che proverebbe l'estinzione dell'obbligazione tributaria, pena una vanificazione - nonché violazione - del principio di diritto offerto dall'art. 115 c.p.c. al quale è stato fatto ricorso per decidere la controversia, ancor più se si considera che, nonostante il gravame, l'Agenzia delle Entrate continua a non contestare specificamente che la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio dalla ES non provi l'attuale insussistenza dell'obbligazione tributaria.
In assenza di costituzione di parte appellata, alcuna determinazione deve essere assunta con riferimento alle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione 17^ staccata di Catania, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
nulla sulle spese.
Catania, 23.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente Giovambattista SCHININA'
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5308/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
ES P.IVA_1 -
Indirizzo_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2670/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1 e pubblicata il 03/04/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2023 00093797 35 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2670/1/2024, depositata il 3.4.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania ha annullato la cartella di pagamento n. 293 2023 0009379735 000 emessa nei confronti della ES , all'esito di controllo automatizzato, per il complessivo importo di 44.100,24 € a titolo di Irpef per l'anno 2018 e relative addizionali. Con la sentenza, inoltre, l'Agenzia delle Entrate veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute da controparte.
In assenza di contraddittorio, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto che la società ricorrente, dedotta la carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi della pretesa di cui all'impugnata cartella di pagamento, avesse depositato documentazione volta dimostrare l'estinzione dell'obbligazione tributaria e che l'Agenzia delle Entrate resistente, dal suo canto, “parrebbe, non aver messo in dubbio la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, infatti nelle proprie controdeduzione afferma:
<<trattandosi di fattispecie complessa, attualmente in lavorazione, che richiede la collaborazione < i>
plurime aree dell'Ufficio; vista la mole degli esiti da porre al vaglio;
visto che la parte solo parzialmente argomenta;
tutto ciò considerato, va rilevato che l'Ufficio sta provvedendo all'istruttoria della pratica, anche alla luce della ampia produzione documentale avversaria, comparata alle risultanze presenti in anagrafe tributaria>>”. Il primo giudice, quindi, ha accolto le ragioni della società ricorrente facendo applicazione del principio di non contestazione, tanto dall'evidenziare: “In altri termini, la mancata contestazione (come nel caso in questione), rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea, incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo perché non più controverso. L'Ufficio viste le eccezioni di parte ricorrente e le quietanze di versamento prodotte avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria e delle violazioni contestate con l'atto impugnato”. Si duole l'appellante, ora, del fatto che il primo giudice si sia limitato a censurare la condotta dell'Agenzia delle Entrate – tale da ravvisarvi l'ipotesi di non contestazione dei fatti addotti dalla società ricorrente – senza, tuttavia, esprimersi sulla quantificazione della pretesa tributaria e senza esaminare la documentazione prodotta dalla parte a sostegno della addotta estinzione dell'obbligazione tributaria, di fatto finendo per non motivare la decisione assunta.
Il gravame non può trovare accoglimento. Infatti, una volta valorizzata la non contestazione dell'estinzione dell'obbligazione tributaria dedotta dalla società ricorrente sulla base della documentazione versata agli atti del primo grado di giudizio, appare del tutto scontato - nonché corretto - che il primo giudice abbia omesso di vagliare la quantificazione della pretesa accertata dall'Agenzia delle Entrate e la documentazione che proverebbe l'estinzione dell'obbligazione tributaria, pena una vanificazione - nonché violazione - del principio di diritto offerto dall'art. 115 c.p.c. al quale è stato fatto ricorso per decidere la controversia, ancor più se si considera che, nonostante il gravame, l'Agenzia delle Entrate continua a non contestare specificamente che la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio dalla ES non provi l'attuale insussistenza dell'obbligazione tributaria.
In assenza di costituzione di parte appellata, alcuna determinazione deve essere assunta con riferimento alle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione 17^ staccata di Catania, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
nulla sulle spese.
Catania, 23.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente Giovambattista SCHININA'