Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 956
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione del principio di non contestazione

    La Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di primo grado, il quale, valorizzando la non contestazione dell'estinzione dell'obbligazione tributaria sulla base della documentazione prodotta, ha legittimamente omesso di vagliare la quantificazione della pretesa e la documentazione a supporto dell'estinzione, in applicazione dell'art. 115 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 956
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 956
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo