Articolo 42 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 41Articolo 43
Versione
28 dicembre 1962
Art. 42.
Nel caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza o all'istituto postelegrafonici, qualora il dipendente sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello precedentemente reso allo Stato e con iscrizione alle Casse o all'Istituto predetti, l'eventuale posizione assicurativa, costituita nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e' annullata.
La posizione assicurativa di cui al comma precedente e' altresi' annullata qualora, dopo la costituzione della posizione stessa, venga, riconosciuto, a favore del dipendente statale o dell'iscritto alle predette Casse o all'Istituto postelegrafonici, o dei superstiti, il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa contemplati dai commi precedenti, l'istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato o alla competente Cassa pensioni o all'Istituto postelegrafonici le somme versategli in applicazione della citata legge n. 322. Qualora il rimborso abbia luogo in favore delle predette Cassa, il relativo importo e' maggiorato dell'interesse composto dal saggio annuo del tre per cento computabile dal 31 dicembre dell'anno di versamento al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta di restituzione.
Nel caso che la costituzione della posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o l'indennita' prevista dall' articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , gli interessati, ai fini dell'ammissione alla ricongiunzione di cui al comma primo oppure del conseguimento della pensione a carico dello Stato, delle Casse pensioni o dell'Istituto postelegrafonici, contemplato dal comma secondo, devono rinunciare alla pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e rifondere all'Istituto medesimo le rate o l'indennita' riscossa con gli interessi composti al saggio annuo del cinque per cento.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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