Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 11/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2025, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo, Andrea Maltoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pardini, Francesco Giromini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e La Provincia di La Spezia, Regione Liguria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 1861 del 04.08.2025 del Responsabile del Servizio Gare e Contratti – Cuc – SUAP – Risorse Umane del Comune di Lerici, con cui è stata conclusa negativamente la Conferenza di servizi convocata in forma simultanea ed in modalità asincrona, per l’installazione di una Stazione Radio Base per reti di telefonia mobile presentata da Iliad Italia S.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lerici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LU RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il difensore della ricorrente ha dichiarato alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 di rinunciare al ricorso;
Ritenuto di dovere condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in conformità al disposto dell’art. 84, comma 2, c.p.a., difettando il consenso della controparte alla compensazione e non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2000, 00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU RB |
IL SEGRETARIO