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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6061 /2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SUSANNA TROTTI,
RICORRENTE per la dichiarazione di assenza del figlio
(C.F. ), ultima residenza nota in Controparte_1 C.F._2
Busto Arsizio, Piazza San Michele 3, con l'intervento del P.M. Sede.
Conclusioni: per la ricorrente:
“dichiarare l'assenza del predetto signor nato a [...], il 23 gennaio Controparte_1
1994, c.f. con ogni conseguente effetto di legge richiedendo sin da C.F._2
ora che gli eredi dello stesso siano immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, previo espletamento di ogni incombente di legge, con particolare riguardo al libretto di risparmio n.
153 presso Intesa SanPaolo ed a ogni altro bene che dovesse essere rinvenuto”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente ha dedotto che il giorno 21.09.2013 il figlio, “ancora ufficialmente residente insieme alla madre e alle sorelle”, le comunicava la decisione “di andare via di casa e la sua volontà di non essere più cercato allontanandosi dall'abitazione nella medesima data;
da allora, salvo un paio di fugaci e casuali incontri per strada con la madre, risalenti peraltro al periodo immediatamente successivo all'allontanamento, il signor è Controparte_1
irreperibile in quanto ha interrotto ogni contatto con tutti i familiari e gli amici che non hanno avuto più notizie da parte dello stesso né direttamente né indirettamente essendo lo stesso irrintracciabile;
[di ignorare] la sorte del signor [di avere] vanamente Controparte_1
tentato negli anni di contattare il figlio ma l'utenza telefonica nota risulta staccata [che] il signor è titolare del libretto di risparmio n. 153 presso Intesa SanPaolo che Controparte_1
come si evince dalla documentazione prodotta non è movimentato da anni in quanto l'ultima operazione risale al mese di settembre 2014 e, al mese di ottobre 2024, presentava un saldo di
Euro 3274,53 (doc.3); […] a quanto consta non risultano altri beni intestati al signor
[di avere] incaricato due agenzie investigative di effettuare ricerche ma anche Controparte_1
i report delle stesse non hanno fornito informazioni utili circa la situazione del signor CP_1
che risultava invariata rispetto all'epoca della scomparsa (doc. 4); [e che] i presunti successori del signor sono la ricorrente quale madre dello stesso e le seguenti persone Controparte_1
(doc.5): nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Piazza San Michele n. 3, c.f. , sorella;
nata a [...]F._3 Controparte_2
Busto Arsizio, il 17 ottobre 2001 ed ivi residente in [...], c.f.
, sorella;
nato a [...] il [...] ed C.F._4 Persona_2
ivi residente in [...], C.F.: padre”. C.F._5
In data 12.12.2024 è stata disposta la pubblicazione del decreto di fissazione della prima udienza sui quotidiani e (invano eseguita Parte_2 Parte_3
come da documentazione depositata in data 24.01.2025).
All'udienza celebrata in data 12.02.2025 il giudice relatore ha interrogato la madre, il padre e le sorelle dello scomparso.
La ricorrente ha precisato che, prima di allontanarsi da casa, il figlio le ha consegnato le chiavi dichiarando che andava a vivere per conto suo, che il figlio era stato bocciato al quarto anno di liceo scientifico nell'anno scolastico 2011/2012, che prima di allora il percorso di studi del figlio era stato regolare, che il figlio non praticava sport, che nell'ultimo anno si era isolato comple- tamente e non rispondeva neppure ai messaggi dei compagni di scuola quando lo cercavano, usciva tutte le mattine e andava a correre e/o a camminare e poi rientrava a casa per l'ora di pranzo e rimaneva davanti al computer nella sua camera, che il figlio aveva rifiutato il percorso psicologico offertogli, che il figlio a settembre 2013 si è trasferito a vivere in Busto Arsizio in un locale sito in Via
Misurina che aveva preso in affitto tramite agenzia, di averlo trovato per strada a luglio 2014, di avere scambiato con il figlio due parole, di avergli chiesto come stava, che il figlio le aveva risposto tutto bene, che quando lo incrociava il figlio cercava di evitarla e che il figlio non ha mai risposto alle utenze che comunque sono state disattivate.
La sorella ha dichiarato di non avere ricordi del fratello (nonostante CP_2
all'epoca fosse dodicenne).
La sorella ha dichiarato che all'epoca aveva 22 anni e stava per andare a Per_1
vivere con il fidanzato, che con il fratello non condivideva nulla e per lo più discuteva per la condivisione degli spazi comuni, che negli ultimi tempi il fratello si era isolato completamente e non era più possibile parlare con lui e di non avere mai incontrato il fratello per strada.
Il padre ha dichiarato di avere cercato il figlio presso la sua abitazione, che il figlio non gli apriva, che il contratto di locazione è stato disdetto il 15 settembre
2014 come riferito dal custode, tale signor n. cellulare 393401553044, che Per_3
gli ha riferito che il figlio se n'era andato via con un amico in auto.
La ricorrente ha dichiarato che il figlio era munito di patente di guida ma non era automunito.
Le persone interrogate hanno dichiarato che non ha lasciato debiti. CP_1
Il difensore di parte ricorrente ha tentato di chiamare tale al numero di Per_3
cellulare innanzi riferito che è risultato non essere abilitato.
A mezzo del decreto reso in data 13.02.2025 il giudice relatore ha disposto che la
G.d.F. della Compagnia di Busto Arsizio “accerti, senza ritardo, se lo scomparso (C.F. ) abbia intrattenuto e/o intrattenga rapporti Controparte_1 C.F._2
bancari e/o postali e/o finanziari sul territorio nazionale dal settembre 2013 all'attualità e depositi relazione analitica e la documentazione acquisita entro e non oltre il 27.02.2025” e che i Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio “accertino e verifichino se CP_1
(C.F. ) sia uscito dal territorio nazionale post settembre
[...] C.F._2
2013 e riferiscano in merito per iscritto entro e non oltre il 27.02.2025”.
In data 20.02.2025 i Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno riferito quanto segue:
Ricorrrono i presupposti di legge per dichiarare l'assenza dello scomparso essendo trascorsi ben più di due anni (ovvero dieci anni) dal suo allontanamento dal Comune di Busto Arsizio e/o comunque dall'ultima notizia.
Divenuta eseguibile (i.e. passata in giudicato) la presente sentenza (ed eseguita l'annotazione di cui al secondo comma dell'art. 473-bis.63 c.p.c.) chiunque vi abbia interesse o il PM potrà chiedere di essere immesso nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
Le spese di lite non possono che essere dichiarate non ripetibili per la peculiarità della vicenda sub iudice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, sentito il PM Sede:
1) DICHIARA l'assenza di (C.F. Controparte_1
), ultima residenza nota in Busto Arsizio, Piazza San C.F._2
Michele 3; 2) DISPONE CHE la presente sentenza venga inserita per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito internet del
Ministero della Giustizia a cura della ricorrente o di qualsiasi interessato che successivamente provvederà agli adempimenti di cui all'art. 473-bis.63, comma 2,
c.p.c.;
3) DISPONE CHE la presente sentenza venga trasmessa a cura della competente cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile per quanto di competenza;
4) DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Busto Arsizio il 20/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6061 /2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SUSANNA TROTTI,
RICORRENTE per la dichiarazione di assenza del figlio
(C.F. ), ultima residenza nota in Controparte_1 C.F._2
Busto Arsizio, Piazza San Michele 3, con l'intervento del P.M. Sede.
Conclusioni: per la ricorrente:
“dichiarare l'assenza del predetto signor nato a [...], il 23 gennaio Controparte_1
1994, c.f. con ogni conseguente effetto di legge richiedendo sin da C.F._2
ora che gli eredi dello stesso siano immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, previo espletamento di ogni incombente di legge, con particolare riguardo al libretto di risparmio n.
153 presso Intesa SanPaolo ed a ogni altro bene che dovesse essere rinvenuto”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente ha dedotto che il giorno 21.09.2013 il figlio, “ancora ufficialmente residente insieme alla madre e alle sorelle”, le comunicava la decisione “di andare via di casa e la sua volontà di non essere più cercato allontanandosi dall'abitazione nella medesima data;
da allora, salvo un paio di fugaci e casuali incontri per strada con la madre, risalenti peraltro al periodo immediatamente successivo all'allontanamento, il signor è Controparte_1
irreperibile in quanto ha interrotto ogni contatto con tutti i familiari e gli amici che non hanno avuto più notizie da parte dello stesso né direttamente né indirettamente essendo lo stesso irrintracciabile;
[di ignorare] la sorte del signor [di avere] vanamente Controparte_1
tentato negli anni di contattare il figlio ma l'utenza telefonica nota risulta staccata [che] il signor è titolare del libretto di risparmio n. 153 presso Intesa SanPaolo che Controparte_1
come si evince dalla documentazione prodotta non è movimentato da anni in quanto l'ultima operazione risale al mese di settembre 2014 e, al mese di ottobre 2024, presentava un saldo di
Euro 3274,53 (doc.3); […] a quanto consta non risultano altri beni intestati al signor
[di avere] incaricato due agenzie investigative di effettuare ricerche ma anche Controparte_1
i report delle stesse non hanno fornito informazioni utili circa la situazione del signor CP_1
che risultava invariata rispetto all'epoca della scomparsa (doc. 4); [e che] i presunti successori del signor sono la ricorrente quale madre dello stesso e le seguenti persone Controparte_1
(doc.5): nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Piazza San Michele n. 3, c.f. , sorella;
nata a [...]F._3 Controparte_2
Busto Arsizio, il 17 ottobre 2001 ed ivi residente in [...], c.f.
, sorella;
nato a [...] il [...] ed C.F._4 Persona_2
ivi residente in [...], C.F.: padre”. C.F._5
In data 12.12.2024 è stata disposta la pubblicazione del decreto di fissazione della prima udienza sui quotidiani e (invano eseguita Parte_2 Parte_3
come da documentazione depositata in data 24.01.2025).
All'udienza celebrata in data 12.02.2025 il giudice relatore ha interrogato la madre, il padre e le sorelle dello scomparso.
La ricorrente ha precisato che, prima di allontanarsi da casa, il figlio le ha consegnato le chiavi dichiarando che andava a vivere per conto suo, che il figlio era stato bocciato al quarto anno di liceo scientifico nell'anno scolastico 2011/2012, che prima di allora il percorso di studi del figlio era stato regolare, che il figlio non praticava sport, che nell'ultimo anno si era isolato comple- tamente e non rispondeva neppure ai messaggi dei compagni di scuola quando lo cercavano, usciva tutte le mattine e andava a correre e/o a camminare e poi rientrava a casa per l'ora di pranzo e rimaneva davanti al computer nella sua camera, che il figlio aveva rifiutato il percorso psicologico offertogli, che il figlio a settembre 2013 si è trasferito a vivere in Busto Arsizio in un locale sito in Via
Misurina che aveva preso in affitto tramite agenzia, di averlo trovato per strada a luglio 2014, di avere scambiato con il figlio due parole, di avergli chiesto come stava, che il figlio le aveva risposto tutto bene, che quando lo incrociava il figlio cercava di evitarla e che il figlio non ha mai risposto alle utenze che comunque sono state disattivate.
La sorella ha dichiarato di non avere ricordi del fratello (nonostante CP_2
all'epoca fosse dodicenne).
La sorella ha dichiarato che all'epoca aveva 22 anni e stava per andare a Per_1
vivere con il fidanzato, che con il fratello non condivideva nulla e per lo più discuteva per la condivisione degli spazi comuni, che negli ultimi tempi il fratello si era isolato completamente e non era più possibile parlare con lui e di non avere mai incontrato il fratello per strada.
Il padre ha dichiarato di avere cercato il figlio presso la sua abitazione, che il figlio non gli apriva, che il contratto di locazione è stato disdetto il 15 settembre
2014 come riferito dal custode, tale signor n. cellulare 393401553044, che Per_3
gli ha riferito che il figlio se n'era andato via con un amico in auto.
La ricorrente ha dichiarato che il figlio era munito di patente di guida ma non era automunito.
Le persone interrogate hanno dichiarato che non ha lasciato debiti. CP_1
Il difensore di parte ricorrente ha tentato di chiamare tale al numero di Per_3
cellulare innanzi riferito che è risultato non essere abilitato.
A mezzo del decreto reso in data 13.02.2025 il giudice relatore ha disposto che la
G.d.F. della Compagnia di Busto Arsizio “accerti, senza ritardo, se lo scomparso (C.F. ) abbia intrattenuto e/o intrattenga rapporti Controparte_1 C.F._2
bancari e/o postali e/o finanziari sul territorio nazionale dal settembre 2013 all'attualità e depositi relazione analitica e la documentazione acquisita entro e non oltre il 27.02.2025” e che i Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio “accertino e verifichino se CP_1
(C.F. ) sia uscito dal territorio nazionale post settembre
[...] C.F._2
2013 e riferiscano in merito per iscritto entro e non oltre il 27.02.2025”.
In data 20.02.2025 i Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio hanno riferito quanto segue:
Ricorrrono i presupposti di legge per dichiarare l'assenza dello scomparso essendo trascorsi ben più di due anni (ovvero dieci anni) dal suo allontanamento dal Comune di Busto Arsizio e/o comunque dall'ultima notizia.
Divenuta eseguibile (i.e. passata in giudicato) la presente sentenza (ed eseguita l'annotazione di cui al secondo comma dell'art. 473-bis.63 c.p.c.) chiunque vi abbia interesse o il PM potrà chiedere di essere immesso nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
Le spese di lite non possono che essere dichiarate non ripetibili per la peculiarità della vicenda sub iudice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, sentito il PM Sede:
1) DICHIARA l'assenza di (C.F. Controparte_1
), ultima residenza nota in Busto Arsizio, Piazza San C.F._2
Michele 3; 2) DISPONE CHE la presente sentenza venga inserita per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito internet del
Ministero della Giustizia a cura della ricorrente o di qualsiasi interessato che successivamente provvederà agli adempimenti di cui all'art. 473-bis.63, comma 2,
c.p.c.;
3) DISPONE CHE la presente sentenza venga trasmessa a cura della competente cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile per quanto di competenza;
4) DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Busto Arsizio il 20/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa