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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 831/2025
Il Tribunale di NA Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 831 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in NA (Na) alla Via Peppino Impastato Sc. N, n. 19, presso il recapito postale dell'avv. Raffaele Anatriello, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 28.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio in NA in data 15.09.1999, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli: (il 18.01.2000), (il 29.03.2001) e (il Per_1 Persona_2 Per_3
12.01.2008).
Precisavano inoltre che i figli e , pur avendo Per_1 Persona_2
raggiunto la maggiore età, non erano economicamente autosufficienti.
Ciò posto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale pag. 2/6 ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale, che si trascrivono in corsivo di seguito:
1. Autorizzi i coniugi a vivere separatamente, considerato anche la circostanza che il sig. è, già da anni, sottoposto a Parte_2
misura detentiva:
2. La signora e la figlia minore continueranno a vivere Parte_1
nella casa coniugale;
3. Ponga a carico del sig. , a titolo di mantenimento Parte_2
della figlia minore e degli altri due figli maggiorenni, ma non Per_3
economicamente autonomi, l'obbligo di versare la somma di €
750,00 mensili, oltre aumento ISTAT al 100 per cento a decorrere da un anno dalla omologazione, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra recante il seguente Parte_1
IBAN: IT 70 Q 0538 7396 90000004150742;
4. Ponga a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le eventuali spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, extra scolastiche etc) preventivamente concordate, anche come specificate nell'allegato piano genitoriale;
5. Nulla venga disposto per il mantenimento dei coniugi al quale gli stessi reciprocamente rinunciano, essendo entrambi disoccupati;
pag. 3/6
6. Autorizzi i coniugi alla richiesta del passaporto proprio e della figlia minorenne i quali, in questa sede, prestano reciproco assenso;
7. Tenuto conto che al presente ricorso è stato allegato piano genitoriale che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto per ogni eventuale precisazione, affidi la figlia minore – vista Per_3
la situazione di detenzione del padre e tenuto, altresì, conto della circostanza che la stessa, tra poco meno di un anno, compirà la maggiore età – congiuntamente ai genitori, fissando la residenza privilegiata della stessa presso la madre, affinché, provvedano alla sua istruzione, educazione nonché al suo mantenimento, curandosi di prendere in comune le decisioni che si renderanno necessarie per la sua crescita psico-fisica.
8. Il padre, nel caso in cui dovesse essere rilasciato anticipatamente per qualsivoglia motivo dallo stato attuale di detenzione, potrà tenere la minore con sé, a settimane alterne, dal sabato alle ore
15,00 fino alla domenica alle ore 19,00. Durante la settimana inoltre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi della figlia, potrà tenere la stessa con sé il martedì e venerdì dalle 15,00 alle 19,00.
Se tali giorni coincideranno con una festività, dell'uno o dell'altro, avrò prevalenza il calendario delle festività senza recupero alcuno.
9. Per quanto concerne le festività, sempre nel caso in cui dovesse essere rilasciato anticipatamente per qualsivoglia motivo dallo stato attuale di detenzione, queste saranno trascorse dalla minore alternativamente con uno dei due genitori. In particolare, la figlia della coppia trascorrerà con la madre, negli anni pari, l'1 novembre,
pag. 4/6 8 dicembre, Pasqua e Pasquetta, 1 maggio e la festa del Santo
Patrono, mentre trascorrerà con il padre le altre festività. Negli anni dispari avverrà il contrario.
10. La figlia trascorrerà i compleanni dei genitori con gli stessi, compatibilmente con lo stato di detenzione del padre, ed il proprio con entrambi. In caso di contrasto, lo trascorrerà negli anni pari con la madre ed i dispari con il padre..
11. Nel periodo estivo il padre, nel caso in cui dovesse essere rilasciato anticipatamente per qualsivoglia motivo dallo stato attuale di detenzione, potrà tenere la figlia con sé per 15 giorni consecutivi, previo accordo preventivo. In caso di contrasto la potrà tenere con sé, negli anni pari dall'1-15 agosto, nei dispari dal 16 al 31 agosto.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 5/6 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
NA (Na) il 06.12.1976, e , nato a [...] il Parte_2
12.05.1972, alle condizioni indicate in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (Na),
(atto n. 81, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 831/2025
Il Tribunale di NA Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 831 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati in NA (Na) alla Via Peppino Impastato Sc. N, n. 19, presso il recapito postale dell'avv. Raffaele Anatriello, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 28.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio in NA in data 15.09.1999, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli: (il 18.01.2000), (il 29.03.2001) e (il Per_1 Persona_2 Per_3
12.01.2008).
Precisavano inoltre che i figli e , pur avendo Per_1 Persona_2
raggiunto la maggiore età, non erano economicamente autosufficienti.
Ciò posto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale pag. 2/6 ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo e all'allegato piano genitoriale, che si trascrivono in corsivo di seguito:
1. Autorizzi i coniugi a vivere separatamente, considerato anche la circostanza che il sig. è, già da anni, sottoposto a Parte_2
misura detentiva:
2. La signora e la figlia minore continueranno a vivere Parte_1
nella casa coniugale;
3. Ponga a carico del sig. , a titolo di mantenimento Parte_2
della figlia minore e degli altri due figli maggiorenni, ma non Per_3
economicamente autonomi, l'obbligo di versare la somma di €
750,00 mensili, oltre aumento ISTAT al 100 per cento a decorrere da un anno dalla omologazione, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra recante il seguente Parte_1
IBAN: IT 70 Q 0538 7396 90000004150742;
4. Ponga a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le eventuali spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, extra scolastiche etc) preventivamente concordate, anche come specificate nell'allegato piano genitoriale;
5. Nulla venga disposto per il mantenimento dei coniugi al quale gli stessi reciprocamente rinunciano, essendo entrambi disoccupati;
pag. 3/6
6. Autorizzi i coniugi alla richiesta del passaporto proprio e della figlia minorenne i quali, in questa sede, prestano reciproco assenso;
7. Tenuto conto che al presente ricorso è stato allegato piano genitoriale che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto per ogni eventuale precisazione, affidi la figlia minore – vista Per_3
la situazione di detenzione del padre e tenuto, altresì, conto della circostanza che la stessa, tra poco meno di un anno, compirà la maggiore età – congiuntamente ai genitori, fissando la residenza privilegiata della stessa presso la madre, affinché, provvedano alla sua istruzione, educazione nonché al suo mantenimento, curandosi di prendere in comune le decisioni che si renderanno necessarie per la sua crescita psico-fisica.
8. Il padre, nel caso in cui dovesse essere rilasciato anticipatamente per qualsivoglia motivo dallo stato attuale di detenzione, potrà tenere la minore con sé, a settimane alterne, dal sabato alle ore
15,00 fino alla domenica alle ore 19,00. Durante la settimana inoltre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi della figlia, potrà tenere la stessa con sé il martedì e venerdì dalle 15,00 alle 19,00.
Se tali giorni coincideranno con una festività, dell'uno o dell'altro, avrò prevalenza il calendario delle festività senza recupero alcuno.
9. Per quanto concerne le festività, sempre nel caso in cui dovesse essere rilasciato anticipatamente per qualsivoglia motivo dallo stato attuale di detenzione, queste saranno trascorse dalla minore alternativamente con uno dei due genitori. In particolare, la figlia della coppia trascorrerà con la madre, negli anni pari, l'1 novembre,
pag. 4/6 8 dicembre, Pasqua e Pasquetta, 1 maggio e la festa del Santo
Patrono, mentre trascorrerà con il padre le altre festività. Negli anni dispari avverrà il contrario.
10. La figlia trascorrerà i compleanni dei genitori con gli stessi, compatibilmente con lo stato di detenzione del padre, ed il proprio con entrambi. In caso di contrasto, lo trascorrerà negli anni pari con la madre ed i dispari con il padre..
11. Nel periodo estivo il padre, nel caso in cui dovesse essere rilasciato anticipatamente per qualsivoglia motivo dallo stato attuale di detenzione, potrà tenere la figlia con sé per 15 giorni consecutivi, previo accordo preventivo. In caso di contrasto la potrà tenere con sé, negli anni pari dall'1-15 agosto, nei dispari dal 16 al 31 agosto.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 5/6 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
NA (Na) il 06.12.1976, e , nato a [...] il Parte_2
12.05.1972, alle condizioni indicate in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (Na),
(atto n. 81, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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