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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE X
GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.22252 2021 del R.G.A.C., pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giordano Bruno 169 , presso lo studio dell' avv.to ROTOLI GIULIO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elett. Controparte_1 P.IVA_2 dom. in Napoli Palazzo S.Giacomo, Piazza Municipio, unitamente all'avv. Raffaele
Squeglia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 8.11.2024 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi e come meglio articolate a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società , con atto di citazione ritualmente notificato premetteva Parte_1 che:
- la Cooperativa Sociale Shannara è un'organizzazione che si occupa della tutela dei diritti fondamentali dei minori e dei giovani ,della lotta all'esclusione sociale di soggetti in situazione di svantaggio socio-ambientale e della promozione del benessere, attraverso l'attivazione di percorsi di sostegno finalizzati al raggiungimento dell'autonomia personale e sociale;
- con convenzioni n. 77 e n. 78 , stipulate in data 14.03.2019, il Controparte_1 affidava alla suddetta cooperativa le “attività di accoglienza di minori e nuclei madre-
1 bambino in strutture residenziali di cui al Regolamento Regionale n. 4/2014” per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;
- il pur beneficiando delle prestazioni assistenziali, non procedeva al Controparte_1 pagamento alla Cooperativa Sociale di alcune fatture per la somma complessiva di €
79.548,12, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02;
- successivamente con atto di cessione dei crediti del 9.07.2020, la cooperativa cedeva a mediante la piattaforma informatica del MEF, il predetto credito;
Parte_1
- a seguito della notifica dell'atto di cessione dei crediti al nel mese di Controparte_1 giugno 2021, l'ente versava a la somma di € 79.548,12, saldando Parte_1 integralmente le fatture insolute;
tuttavia, nulla corrispondeva per gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 maturati sino a quel momento, pari ad € 8.107,72.
Tutto ciò premesso, la società attrice ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 8.107,72 a titolo di interessi moratori ex artt. 4
e 5 del D.Lgs. 231/02 maturati dalla scadenza delle fatture all'effettivo pagamento delle stesse, oltre interessi moratori sugli interessi scaduti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284 IV c.c., e la somma di € 200,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.Lgs. 231/02;
Si è costituito il che ha contestato la quantificazione degli interessi Controparte_1 moratori, escludendo che il dies a quo possa identificarsi con la data di emissione delle fatture, poiché tutte le fatture risulterebbero pervenute a mezzo del sistema di interscambio in data successiva a quella di emissione, come da prospetto allegato in atti.
Il GU, concessi i termini dell'art 183 comma 6 c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.11.2024 che si svolgeva a trattazione scritta e nelle quale rimetteva la causa in decisione con i termini dell'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto o merita accoglimento.
Ed invero, risulta incontestato che il credito portato delle fatture n. 1, 2, 7,10,11 del
2020 è stato pagato dal dopo la scadenza delle fatture stesse, ovvero Controparte_1 nel mese di giugno del 2021, mentre il contrasto tra le parti afferisce alla data di decorrenza degli interessi ed al termine finale, dal momento che nel prospetto allegato dal gli interessi sono calcolati per ciascuna fattura dalla data di Controparte_1 recezione, anzicchè di emissione delle fatture ed il termine finale è anticipato di alcuni giorni rispetto a quello indicato dalla società attrice nell'atto di citazione.
Orbene in relazione a tale ultimo profilo, occorre considerare che non assume rilievo la data di emissione dei mandati di pagamento, né di disposizione di bonifico, ma
2 esclusivamente quella di recezione del bonifico, poiché solo in tale momento le somme corrisposte dal sono pervenute nella sfera patrimoniale del creditore. Controparte_1
Al riguardo ha documentato mediante le contabili di bonifico allegate in Parte_1 atti che la fattura n. 1/20 è stata saldata in data 8/6/21, la n. 2/20 in data 11/06/21 e le fatture n. 7/20, 10/20, e 11/20 in data 21/06/21.
Pertanto le diverse date indicate dal devono considerarsi delle mere Controparte_1 asserzioni prive di riscontri probatori.
Analoghe valutazioni devono esprimersi in ordine al dies a quo, in quanto la prospettazione fornita dal secondo cui le fatture risultano pervenute a Controparte_1 mezzo sistema di interscambio in data successiva a quella di emissione, non risulta in alcun modo dimostrata, non essendo stata documentata la data di recezione delle stesse, né prodotto alcun atto estrapolato dal Sistema UNIMATICA, ad onta di quanto indicato.
Per l'effetto si deve ritenere che le fatture trasmesse telematicamente dalla cooperativa all'atto dell'emissione siano pervenute al nella medesima data . Controparte_1
In ordine alla misura degli interessi, alcun dubbio sussiste sull'applicazione della disciplina prevista dal D.l.vo 231/2002 in quanto la stessa costituisce espressione dei principi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli ,in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato, il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sìcchè le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per i contratti in cui è parte una p.a
D'altro canto in assenza di una specifica regolamentazione negoziale degli interessi contenuta nelle convenzioni n. 77 e 78 deve applicarsi la normativa generale di cui al
D.lgs. n. 231/2002, dovendo qualificarsi quali transazioni commerciali, i contratti, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo e nel cui novero va incluso anche l'appalto di servizi.
In definitiva sulla base delle considerazioni esposte, il va condannato Controparte_1 al pagamento degli interessi ex art 4 e 5 D.l.vo 231/2002 in favore di Parte_1
per il tardivo pagamento delle fatture indicate, pari ad € 8.107,72.
[...]
In ordine alla richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno ex art 6 D.l.vo 231/2002 , occorre considerare che tale norma prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
3 Ratio di tale previsione consiste nel tenere indenne il creditore da qualsiasi pregiudizio allo stesso arrecatogli dal ritardo con cui è stato pagato sul presupposto che la mancata tempestiva disponibilità del denaro arreca un danno economico che va compensato con una somma che il legislatore ha indicato in via forfettaria, salvo la prova del maggior danno.
Pertanto, considerato il numero di fatture tardivamente pagate, l'importo da corrispondere dal a titolo di risarcimento dei danni ex art 6 D.l.vo Controparte_1
231/2002 ammonta ad € 200,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico dell'ente convenuto, vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/14, per lo scaglione di valore da € 5201,00 ad € 26.000,00 in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dalle parti .
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione X, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.RG 22252/2021 così decide:
1. Accoglie le domande;
per l'effetto condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 8.107,72 a titolo di interessi Parte_1 moratori ex art 4 e 5 D.l.vo 231/2002, nonché della somma di € 200,00 ex art 6
D.l.vo 231/2002;
2. Condanna la società attrice al pagamento in favore del in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in ed €
2540,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge,;
Così deciso in Napoli, addì 14.2.2025
Il Giudice
(dott. Maria Rosaria Giugliano )
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