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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16490/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Luongo Stefano presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
27/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 699 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
- la IG.ra continuerà ad occupare l'immobile familiare condotto in locazione in Grugliasco, via Pt_1
Trieste n. 8.
- Il canone relativo al contratto di locazione, già intestato alla IG.ra , sarà a carico esclusivo della Pt_1 medesima
- Tutte le spese ordinarie e straordinarie di detto immobile, già intestate alla IG.ra , saranno a suo Pt_1 esclusivo carico
- Il IG. manterrà la propria residenza presso Marsala Contrada PASTORELLA N. 70 - Lettera: A. Pt_2
- Tutte le spese relative all'immobile occupato dal medesimo, inclusa la locazione, saranno a carico esclusivo del IG. Pt_2
- Atteso che la figlia e il figlio attualmente residenti presso l'abitazione materna, sono Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, non viene previsto alcun contributo al mantenimento
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente al contributo al mantenimento per sé, dando atto di aver già regolamentato e definito ogni aspetto di natura economica tra loro.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale trasferimento di residenza e domicilio.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16490/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Luongo Stefano presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
27/06/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 699 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
- la IG.ra continuerà ad occupare l'immobile familiare condotto in locazione in Grugliasco, via Pt_1
Trieste n. 8.
- Il canone relativo al contratto di locazione, già intestato alla IG.ra , sarà a carico esclusivo della Pt_1 medesima
- Tutte le spese ordinarie e straordinarie di detto immobile, già intestate alla IG.ra , saranno a suo Pt_1 esclusivo carico
- Il IG. manterrà la propria residenza presso Marsala Contrada PASTORELLA N. 70 - Lettera: A. Pt_2
- Tutte le spese relative all'immobile occupato dal medesimo, inclusa la locazione, saranno a carico esclusivo del IG. Pt_2
- Atteso che la figlia e il figlio attualmente residenti presso l'abitazione materna, sono Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, non viene previsto alcun contributo al mantenimento
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente al contributo al mantenimento per sé, dando atto di aver già regolamentato e definito ogni aspetto di natura economica tra loro.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale trasferimento di residenza e domicilio.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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