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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28916/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.28916/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del Direttore commerciale ing. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIA MERAVIGLI 14, MILANO, presso lo studio dell'avv.
[...]
CANEVA DANIELE ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla C.F._1
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 09.12.2024, unitamente all'avv. BUSCA
CHRISTIAN ( ), C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore in carica, dott. elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 2, CP_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. COLOMBO GIORGIA ( , che lo C.F._3
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc,
CONVENUTO
e
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore in carica dott. rappresentato e difeso dall'avv. CIAVARELLA CP_2
LUCA DOMENICO ( ), presso il cui studio, in PIAZZETTA GUASTALLA C.F._4
15, MILANO, è elettivamente domiciliato, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale di Milano, per tutti i motivi esposti, disattesa e respinta ogni avversa domanda:
1. in via principale e nel merito: accertare il credito di come descritto nella narrativa dei Parte_1 precedenti scritti difensivi e, conseguentemente, confermare la legittimità dell'azione esecutiva incardinata da e, per l'effetto, respingere l'opposizione;
2. in via subordinata: accertare e Parte_1
dichiarare, in virtù delle contestazioni sollevate da parte del , in Controparte_4
contradditorio con il , il soggetto effettivamente tenuto al pagamento della Controparte_5
somma di euro 28.828,04, disponendone contestuale condanna laddove il soggetto debitore risulti il
, con conseguente imputazione delle spese di lite a carico del soggetto che Controparte_5 con il suo comportamento ha causato l'instaurazione del presente giudizio;
3. ancora nel merito: rigettare la domanda di risarcimento dei danni formulata dal , nel giudizio Parte_3 di opposizione all'esecuzione recante R.G.E. n.168/2022, ai sensi dell'art.96, commi 1 e 3, c.p.c., in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nella narrativa dell'atto. Con vittoria di onorari e spese, oltre IVA, CPA, accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre alla liquidazione dell'imposta di registro, come per legge.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito: -accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito per cui è causa e quindi privo di efficacia il pignoramento introdotto, ordinando la liberazione delle somme pignorate;
- accertare e per l'effetto dichiarare che il pignoramento è stato coltivato dal creditore procedente, quantomeno con colpa grave e per l'effetto condannarlo per lite temeraria ai sensi dell'art.96 I, II, III comma c.p.c., oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n.231/2002 e/o al diverso tasso che il Tribunale dovesse ritenere, dalla data del pignoramento sino alla liberazione del conto corrente. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura nonché del procedimento cautelare sub RG n.168/2022. In via istruttoria, si chiede venga ordinato a di esibire l'estratto del proprio conto corrente Parte_1
avente il seguente IBAN [...] riferito al quarto trimestre del 2019.
Per il terzo chiamato:
Voglia il Tribunale adito, premessa ogni necessaria declaratoria ed accertamento del caso e di legge, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria: nel merito, in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di pagina 2 di 7 credito eventualmente accertato in favore di parte attrice per le ragioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare, che, in ogni caso, nulla è dovuto dal nei Controparte_6
confronti di per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto, rigettare tutte le Parte_1
domande ex adverso formulate nei confronti del , in Controparte_6 persona dell'Amministratore pro-tempore, Dott. -in via subordinata: nella denegata e CP_2
non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, si chiede di condannare il terzo chiamato nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia in Controparte_6 corso di causa;
-in via istruttoria: nell'ipotesi di contestazione del contenuto delle comunicazioni mail di cui ai docc.1, 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato
[...]
, ammettere prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli, oltre che a prova CP_5
contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte: 1) Vero che la pretesa creditoria vantata da nei confronti del si fonda su un decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_7
auto esecutivo emesso in virtù di "ingiunzione fiscale" di cui al R.D. n.639/1910; 2) Vero che
[...] accreditava al l'importo di euro 28.828,04 di spettanza Parte_1 Controparte_6
del ; 3) Vero che il , in persona Controparte_7 Controparte_6 dell'Amministratore pro-tempore, Dott. segnalava immediatamente e a più riprese, prima con CP_2
comunicazione del 22.03.2022 e successivamente con comunicazione del 24.03.2022, a Parte_1
che gli era stato accreditato da parte della medesima l'importo di euro 28.828,04 (si rammostri
[...]
docc.1 e 3 fascicolo ); 4) Vero che il , in Controparte_6 Controparte_6 persona dell'Amministratore pro-tempore, Dott. con comunicazione del 24.03.2022, CP_2
comunicava a che il pagamento dell'importo di euro 28.828,04 era stato proveniva Parte_1
dal conto corrente intestata al e che pertanto tale importo andava Controparte_7
imputato al (si rammostri doc.3 fascicolo Controparte_7 CP_7 Controparte_6
5); 5) Vero che il , in persona dell'Amministratore pro-tempore, Dott.
[...] Controparte_6
con comunicazione del 24.03.2022, chiedeva a le modalità per restituire CP_2 Parte_1
l'importo di euro 28.828,04 accreditato da quest'ultima (si rammostri doc.3 fascicolo CP_6
). Si indicano a testi: 1) il Sig. , presso Studio Donzelli, Corso Magenta
[...] Testimone_1
n. 52, Milano;
2) Sig.ra , presso Cap Holding S.p.a., Ufficio Incassi e Rimborsi, Via Testimone_2
Rimini n.38, Milano;
3) Sig.ra presso Ufficio Incassi e Rimborsi, CP_8 Parte_1
Via Rimini n.38, Milano;
-in ogni caso: condannare ex art.96 c.p.c. per tutte le Parte_1
ragioni ut supra esposte. Con vittoria e condanna alla rifusione di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Con atto di citazione notificato in data 14.07.2022 al convenuto Controparte_9
la ha introdotto il giudizio di merito a seguito di ordinanza di
[...] Parte_1 sospensione dell'esecuzione emessa in data 09.06.2022 nell'ambito del giudizio introdotto dal detto
, recante n.168/2022 RGE, ex art.615 cpc, in opposizione all'atto Controparte_7
10.03.2021, prot.n.2814, emesso da secondo RD n.639/1910, recante ingiunzione di Parte_1 pagamento per l'importo capitale di euro 53.861,90, oltre interessi moratori, relativo a fatture emesse per erogazione del servizio idrico e rimaste insolute.
Con la detta ordinanza il giudice dell'esecuzione, sul rilievo per cui l'importo di euro 28.828,04 -che allega ancor oggi come insoluto -risulta pagato proprio dal , Parte_1 Controparte_7 ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, assegnando, appunto, termine per il giudizio di merito.
Con ordinanza a verbale di prima udienza, in data 23.11.2022, il giudice ha disposto, su sollecitazione di parte attrice, la chiamata in causa, ex art.107 cpc, del , avuto riguardo al Controparte_6
tenore delle difese svolte da , come appresso. Parte_1
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio dà atto che il thema decidendum Parte_1 verte unicamente sull'estinzione o meno del detto debito e afferma che il qui convenuto CP_7
non lo ha estinto, dato che il pagamento ex adverso allegato sarebbe stato effettuato dal
[...]
, a pagamento di distinto e diverso debito proprio e non ad estinzione del Controparte_6
detto debito del convenuto.
Più precisamente, allega l'attore che , alla data del 10/03/2021, risultava creditrice nei Parte_1 confronti del della somma in linea capitale di €53.501,90 (IVA compresa), per il mancato CP_7
pagamento, integrale o parziale, delle seguenti fatture: i) 20205443269; ii) 2019307187; iii)
2019573996; tutte relative alla somministrazione di acqua potabile ed eventuali quote di tariffa riguardanti servizi di fognatura e depurazione e tutte emesse nei confronti del Controparte_10
, tutte regolarmente inviate a quest'ultimo”.
[...]
Allega, altresì, l'attore che il ha lasciato insoluto il residuo importo di Controparte_7
euro 28.828,04 -di cui euro 22.977,77 portato in fattura n.2019307187 ed euro 5.850,27, portato in fattura n.2019573996; tuttavia, secondo l'attore, il pagamento dell'importo di euro 28.828,04 effettuato in data 02.12.2019 sarebbe stato eseguito da soggetto differente rispetto al Controparte_7
2, cioè dal , per debito proprio, portato dalla fattura n.2019307121 relativa
[...] Controparte_6 all'utenza n.3048314, mentre l'utenza del è la n.5841922. Controparte_7
pagina 4 di 7 Replica il che l'intero importo di euro 53.801,90, portato dall'ingiunzione Controparte_7
emessa da , è stato pagato dal medesimo prima della notifica dell'ingiunzione Parte_1 CP_7
medesima; più precisamente, in data 28.11.2019 detto Condominio ha effettuato bonifico di euro
28.828,04, indicando, tuttavia, per mero errore materiale, un numero errato di fattura -cioè, la n.2019307121 del 10.06.2019, emessa a carico del , proprio per l'importo CP_7 CP_7 CP_6
di euro 28.828,04 -e, in data 01.04.2021, un ulteriore bonifico di euro 24.973,86 per il pagamento della fattura n.2020543269 del 09.10.2020, sicché la somma dei due importi bonificati è pari esattamente a quella portata nell'ingiunzione per cui è lite.
Osserva, altresì, il terzo chiamato che l'attore “ha infatti erroneamente, Controparte_6
senza autorizzazione alcuna ed a sua insaputa, attribuito al il pagamento di Controparte_6
euro 28.828,04, che era stato effettuato dal e peraltro proveniente dal Controparte_7 conto corrente intestato a quest'ultimo per un suo esclusivo debito”, come segnalato a Parte_1 dall'amministratore condominiale, dott. comune ad entrambi i Condominii, con missiva CP_2
del 22.03.2022, cui era seguita una fitta corrispondenza tra le due parti, con cui il dott. CP_2 ribadiva a che il pagamento dell'importo di euro 28.828,04 non fosse da riferire al Parte_1
e non dovesse, perciò, essere restituito da . Controparte_6 Parte_1
Ciò posto, osserva questo giudice quanto segue.
Il , debitore dell'importo di cui al bonifico del 28.11.2019, intende pagare il proprio Controparte_7
debito, non il debito di , sicché non v'è ragione plausibile alcuna per ritenere che Controparte_6
abbia utilizzato la propria provvista per il debito altrui. Perciò, tale pagamento non può valere come adempimento del terzo, né l'errore materiale contenuto nel bonifico eseguito in data 28.11.2019, cioè il riferimento a fattura, n.2019307121 del 10.06.19, emessa a carico del , vale, di per Controparte_6
sé solo, in mancanza di ulteriori significativi elementi probatori in tal senso, a mutare l'intenzione del detto debitore di pagare un debito proprio, né risulta che il avesse, in allora, alcuna Controparte_7
plausibile e legittima ragione per pagare, in luogo ed in favore del la fattura Controparte_6
erroneamente indicata nel bonifico.
Dunque, l'errore materiale nel bonifico effettuato dal non inficia in alcun modo Controparte_7
l'efficacia estintiva del relativo debito, da cui detto debitore è stato, perciò, liberato col pagamento.
CP_ Tuttavia, l'errore di indicazione della fattura che 2 paga col bonifico in parola vale ad indurre in errore , che, ricevuto, in data 06.12.2019, un secondo pagamento della medesima fattura Parte_1
CP_ CP_ intestata a 5, restituisce l'importo in parola a 5, tramite assegno di euro 4.302,10 e accredito in fattura di euro 24.525,94, come da comunicazione del 24.03.2022. Parte_1 pagina 5 di 7 Il , avuta contezza dell'accredito in parola, ammette subito a di non Controparte_6 Parte_1 avere titolo per la restituzione dell'importo in parola -chiedendo, con comunicazione dello stesso
24.03.22, indicazioni su come procedere per lo storno dell'assegno e per la restituzione dell'importo erroneamente accreditatogli (così in comparsa di costituzione e risposta, pag.4) -ma non Parte_1
riscontra la richiesta di , né risulta in atti che il abbia restituito a CP_6 Controparte_6 Parte_1
il pagamento ricevuto senza titolo, che, quindi, allo stato degli atti, si deve ritenere trattenuto.
Ciò significa, allo stato degli atti, che ha restituito un importo che aveva il diritto di Parte_1
trattenere, effettuando al un pagamento senza titolo, che deve, perciò, essere Controparte_6
restituito, ex art.2033 cc. Tale azione di ripetizione d'indebito si prescrive in dieci anni, ex art.2946 cc, sicché il credito qui azionato da verso non è prescritto -né, peraltro, lo sarebbe Parte_1 CP_6
anche con riferimento al contratto di somministrazione, avendo il , debitore Controparte_6 dell'importo di cui alla fattura n.2019307121, con scadenza al 30.08.2019, riconosciuto il debito in parola, proprio con la detta comunicazione del 24.03.22, con efficacia interruttiva ex art.2944 cc.
La domanda di ripetizione d'indebito nei confronti del terzo chiamato , svolta da Controparte_6
in prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, depositata in data 05.05.2023, è, poi, Parte_1
ammissibile (in argomento, Cass.n.4724/'19); l'importo capitale di euro 28.828,04 non va aumentato per interessi di mora, in mancanza di apposita domanda di . Parte_1
Infine, avuto riguardo alla condotta di tutte le parti qui in lite, anche anteriore al giudizio, non si configurano, per i rilievi che precedono, i presupposti ex art.96 cpc, mentre, per i medesimi rilievi, si configurano, per contro, ragioni idonee, ex art.92 cpc -in relazione alla sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale -per la totale compensazione delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal , Controparte_9 accerta e dichiara che l'azione esecutiva introdotta da con l'ingiunzione Parte_1 notificata al medesimo è inammissibile, avendo l'ingiunto effettuato, CP_7 CP_7 in data anteriore alla notifica dell'ingiunzione medesima, pagamento liberatorio avente efficacia estintiva dell'intero debito oggetto dell'ingiunzione in parola;
dichiara, perciò, privo di efficacia il pignoramento introdotto da , e ordina la liberazione delle somme pignorate;
Parte_1
2) accerta e dichiara che il è debitore, verso Controparte_6 [...]
dell'importo di euro 28.828,04, portato in fattura n.2019307121, emessa in data Parte_1 pagina 6 di 7 10.06.2019 e condanna, perciò, il medesimo al pagamento del relativo importo;
CP_7
3) compensa interamente tra tutte le parti qui in lite le spese processuali.
Milano, 05 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.28916/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del Direttore commerciale ing. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIA MERAVIGLI 14, MILANO, presso lo studio dell'avv.
[...]
CANEVA DANIELE ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla C.F._1
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 09.12.2024, unitamente all'avv. BUSCA
CHRISTIAN ( ), C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore in carica, dott. elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 2, CP_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. COLOMBO GIORGIA ( , che lo C.F._3
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc,
CONVENUTO
e
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore in carica dott. rappresentato e difeso dall'avv. CIAVARELLA CP_2
LUCA DOMENICO ( ), presso il cui studio, in PIAZZETTA GUASTALLA C.F._4
15, MILANO, è elettivamente domiciliato, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale di Milano, per tutti i motivi esposti, disattesa e respinta ogni avversa domanda:
1. in via principale e nel merito: accertare il credito di come descritto nella narrativa dei Parte_1 precedenti scritti difensivi e, conseguentemente, confermare la legittimità dell'azione esecutiva incardinata da e, per l'effetto, respingere l'opposizione;
2. in via subordinata: accertare e Parte_1
dichiarare, in virtù delle contestazioni sollevate da parte del , in Controparte_4
contradditorio con il , il soggetto effettivamente tenuto al pagamento della Controparte_5
somma di euro 28.828,04, disponendone contestuale condanna laddove il soggetto debitore risulti il
, con conseguente imputazione delle spese di lite a carico del soggetto che Controparte_5 con il suo comportamento ha causato l'instaurazione del presente giudizio;
3. ancora nel merito: rigettare la domanda di risarcimento dei danni formulata dal , nel giudizio Parte_3 di opposizione all'esecuzione recante R.G.E. n.168/2022, ai sensi dell'art.96, commi 1 e 3, c.p.c., in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nella narrativa dell'atto. Con vittoria di onorari e spese, oltre IVA, CPA, accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre alla liquidazione dell'imposta di registro, come per legge.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito: -accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito per cui è causa e quindi privo di efficacia il pignoramento introdotto, ordinando la liberazione delle somme pignorate;
- accertare e per l'effetto dichiarare che il pignoramento è stato coltivato dal creditore procedente, quantomeno con colpa grave e per l'effetto condannarlo per lite temeraria ai sensi dell'art.96 I, II, III comma c.p.c., oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n.231/2002 e/o al diverso tasso che il Tribunale dovesse ritenere, dalla data del pignoramento sino alla liberazione del conto corrente. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura nonché del procedimento cautelare sub RG n.168/2022. In via istruttoria, si chiede venga ordinato a di esibire l'estratto del proprio conto corrente Parte_1
avente il seguente IBAN [...] riferito al quarto trimestre del 2019.
Per il terzo chiamato:
Voglia il Tribunale adito, premessa ogni necessaria declaratoria ed accertamento del caso e di legge, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria: nel merito, in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di pagina 2 di 7 credito eventualmente accertato in favore di parte attrice per le ragioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare, che, in ogni caso, nulla è dovuto dal nei Controparte_6
confronti di per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto, rigettare tutte le Parte_1
domande ex adverso formulate nei confronti del , in Controparte_6 persona dell'Amministratore pro-tempore, Dott. -in via subordinata: nella denegata e CP_2
non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, si chiede di condannare il terzo chiamato nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia in Controparte_6 corso di causa;
-in via istruttoria: nell'ipotesi di contestazione del contenuto delle comunicazioni mail di cui ai docc.1, 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato
[...]
, ammettere prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli, oltre che a prova CP_5
contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte: 1) Vero che la pretesa creditoria vantata da nei confronti del si fonda su un decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_7
auto esecutivo emesso in virtù di "ingiunzione fiscale" di cui al R.D. n.639/1910; 2) Vero che
[...] accreditava al l'importo di euro 28.828,04 di spettanza Parte_1 Controparte_6
del ; 3) Vero che il , in persona Controparte_7 Controparte_6 dell'Amministratore pro-tempore, Dott. segnalava immediatamente e a più riprese, prima con CP_2
comunicazione del 22.03.2022 e successivamente con comunicazione del 24.03.2022, a Parte_1
che gli era stato accreditato da parte della medesima l'importo di euro 28.828,04 (si rammostri
[...]
docc.1 e 3 fascicolo ); 4) Vero che il , in Controparte_6 Controparte_6 persona dell'Amministratore pro-tempore, Dott. con comunicazione del 24.03.2022, CP_2
comunicava a che il pagamento dell'importo di euro 28.828,04 era stato proveniva Parte_1
dal conto corrente intestata al e che pertanto tale importo andava Controparte_7
imputato al (si rammostri doc.3 fascicolo Controparte_7 CP_7 Controparte_6
5); 5) Vero che il , in persona dell'Amministratore pro-tempore, Dott.
[...] Controparte_6
con comunicazione del 24.03.2022, chiedeva a le modalità per restituire CP_2 Parte_1
l'importo di euro 28.828,04 accreditato da quest'ultima (si rammostri doc.3 fascicolo CP_6
). Si indicano a testi: 1) il Sig. , presso Studio Donzelli, Corso Magenta
[...] Testimone_1
n. 52, Milano;
2) Sig.ra , presso Cap Holding S.p.a., Ufficio Incassi e Rimborsi, Via Testimone_2
Rimini n.38, Milano;
3) Sig.ra presso Ufficio Incassi e Rimborsi, CP_8 Parte_1
Via Rimini n.38, Milano;
-in ogni caso: condannare ex art.96 c.p.c. per tutte le Parte_1
ragioni ut supra esposte. Con vittoria e condanna alla rifusione di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Con atto di citazione notificato in data 14.07.2022 al convenuto Controparte_9
la ha introdotto il giudizio di merito a seguito di ordinanza di
[...] Parte_1 sospensione dell'esecuzione emessa in data 09.06.2022 nell'ambito del giudizio introdotto dal detto
, recante n.168/2022 RGE, ex art.615 cpc, in opposizione all'atto Controparte_7
10.03.2021, prot.n.2814, emesso da secondo RD n.639/1910, recante ingiunzione di Parte_1 pagamento per l'importo capitale di euro 53.861,90, oltre interessi moratori, relativo a fatture emesse per erogazione del servizio idrico e rimaste insolute.
Con la detta ordinanza il giudice dell'esecuzione, sul rilievo per cui l'importo di euro 28.828,04 -che allega ancor oggi come insoluto -risulta pagato proprio dal , Parte_1 Controparte_7 ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, assegnando, appunto, termine per il giudizio di merito.
Con ordinanza a verbale di prima udienza, in data 23.11.2022, il giudice ha disposto, su sollecitazione di parte attrice, la chiamata in causa, ex art.107 cpc, del , avuto riguardo al Controparte_6
tenore delle difese svolte da , come appresso. Parte_1
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio dà atto che il thema decidendum Parte_1 verte unicamente sull'estinzione o meno del detto debito e afferma che il qui convenuto CP_7
non lo ha estinto, dato che il pagamento ex adverso allegato sarebbe stato effettuato dal
[...]
, a pagamento di distinto e diverso debito proprio e non ad estinzione del Controparte_6
detto debito del convenuto.
Più precisamente, allega l'attore che , alla data del 10/03/2021, risultava creditrice nei Parte_1 confronti del della somma in linea capitale di €53.501,90 (IVA compresa), per il mancato CP_7
pagamento, integrale o parziale, delle seguenti fatture: i) 20205443269; ii) 2019307187; iii)
2019573996; tutte relative alla somministrazione di acqua potabile ed eventuali quote di tariffa riguardanti servizi di fognatura e depurazione e tutte emesse nei confronti del Controparte_10
, tutte regolarmente inviate a quest'ultimo”.
[...]
Allega, altresì, l'attore che il ha lasciato insoluto il residuo importo di Controparte_7
euro 28.828,04 -di cui euro 22.977,77 portato in fattura n.2019307187 ed euro 5.850,27, portato in fattura n.2019573996; tuttavia, secondo l'attore, il pagamento dell'importo di euro 28.828,04 effettuato in data 02.12.2019 sarebbe stato eseguito da soggetto differente rispetto al Controparte_7
2, cioè dal , per debito proprio, portato dalla fattura n.2019307121 relativa
[...] Controparte_6 all'utenza n.3048314, mentre l'utenza del è la n.5841922. Controparte_7
pagina 4 di 7 Replica il che l'intero importo di euro 53.801,90, portato dall'ingiunzione Controparte_7
emessa da , è stato pagato dal medesimo prima della notifica dell'ingiunzione Parte_1 CP_7
medesima; più precisamente, in data 28.11.2019 detto Condominio ha effettuato bonifico di euro
28.828,04, indicando, tuttavia, per mero errore materiale, un numero errato di fattura -cioè, la n.2019307121 del 10.06.2019, emessa a carico del , proprio per l'importo CP_7 CP_7 CP_6
di euro 28.828,04 -e, in data 01.04.2021, un ulteriore bonifico di euro 24.973,86 per il pagamento della fattura n.2020543269 del 09.10.2020, sicché la somma dei due importi bonificati è pari esattamente a quella portata nell'ingiunzione per cui è lite.
Osserva, altresì, il terzo chiamato che l'attore “ha infatti erroneamente, Controparte_6
senza autorizzazione alcuna ed a sua insaputa, attribuito al il pagamento di Controparte_6
euro 28.828,04, che era stato effettuato dal e peraltro proveniente dal Controparte_7 conto corrente intestato a quest'ultimo per un suo esclusivo debito”, come segnalato a Parte_1 dall'amministratore condominiale, dott. comune ad entrambi i Condominii, con missiva CP_2
del 22.03.2022, cui era seguita una fitta corrispondenza tra le due parti, con cui il dott. CP_2 ribadiva a che il pagamento dell'importo di euro 28.828,04 non fosse da riferire al Parte_1
e non dovesse, perciò, essere restituito da . Controparte_6 Parte_1
Ciò posto, osserva questo giudice quanto segue.
Il , debitore dell'importo di cui al bonifico del 28.11.2019, intende pagare il proprio Controparte_7
debito, non il debito di , sicché non v'è ragione plausibile alcuna per ritenere che Controparte_6
abbia utilizzato la propria provvista per il debito altrui. Perciò, tale pagamento non può valere come adempimento del terzo, né l'errore materiale contenuto nel bonifico eseguito in data 28.11.2019, cioè il riferimento a fattura, n.2019307121 del 10.06.19, emessa a carico del , vale, di per Controparte_6
sé solo, in mancanza di ulteriori significativi elementi probatori in tal senso, a mutare l'intenzione del detto debitore di pagare un debito proprio, né risulta che il avesse, in allora, alcuna Controparte_7
plausibile e legittima ragione per pagare, in luogo ed in favore del la fattura Controparte_6
erroneamente indicata nel bonifico.
Dunque, l'errore materiale nel bonifico effettuato dal non inficia in alcun modo Controparte_7
l'efficacia estintiva del relativo debito, da cui detto debitore è stato, perciò, liberato col pagamento.
CP_ Tuttavia, l'errore di indicazione della fattura che 2 paga col bonifico in parola vale ad indurre in errore , che, ricevuto, in data 06.12.2019, un secondo pagamento della medesima fattura Parte_1
CP_ CP_ intestata a 5, restituisce l'importo in parola a 5, tramite assegno di euro 4.302,10 e accredito in fattura di euro 24.525,94, come da comunicazione del 24.03.2022. Parte_1 pagina 5 di 7 Il , avuta contezza dell'accredito in parola, ammette subito a di non Controparte_6 Parte_1 avere titolo per la restituzione dell'importo in parola -chiedendo, con comunicazione dello stesso
24.03.22, indicazioni su come procedere per lo storno dell'assegno e per la restituzione dell'importo erroneamente accreditatogli (così in comparsa di costituzione e risposta, pag.4) -ma non Parte_1
riscontra la richiesta di , né risulta in atti che il abbia restituito a CP_6 Controparte_6 Parte_1
il pagamento ricevuto senza titolo, che, quindi, allo stato degli atti, si deve ritenere trattenuto.
Ciò significa, allo stato degli atti, che ha restituito un importo che aveva il diritto di Parte_1
trattenere, effettuando al un pagamento senza titolo, che deve, perciò, essere Controparte_6
restituito, ex art.2033 cc. Tale azione di ripetizione d'indebito si prescrive in dieci anni, ex art.2946 cc, sicché il credito qui azionato da verso non è prescritto -né, peraltro, lo sarebbe Parte_1 CP_6
anche con riferimento al contratto di somministrazione, avendo il , debitore Controparte_6 dell'importo di cui alla fattura n.2019307121, con scadenza al 30.08.2019, riconosciuto il debito in parola, proprio con la detta comunicazione del 24.03.22, con efficacia interruttiva ex art.2944 cc.
La domanda di ripetizione d'indebito nei confronti del terzo chiamato , svolta da Controparte_6
in prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, depositata in data 05.05.2023, è, poi, Parte_1
ammissibile (in argomento, Cass.n.4724/'19); l'importo capitale di euro 28.828,04 non va aumentato per interessi di mora, in mancanza di apposita domanda di . Parte_1
Infine, avuto riguardo alla condotta di tutte le parti qui in lite, anche anteriore al giudizio, non si configurano, per i rilievi che precedono, i presupposti ex art.96 cpc, mentre, per i medesimi rilievi, si configurano, per contro, ragioni idonee, ex art.92 cpc -in relazione alla sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale -per la totale compensazione delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal , Controparte_9 accerta e dichiara che l'azione esecutiva introdotta da con l'ingiunzione Parte_1 notificata al medesimo è inammissibile, avendo l'ingiunto effettuato, CP_7 CP_7 in data anteriore alla notifica dell'ingiunzione medesima, pagamento liberatorio avente efficacia estintiva dell'intero debito oggetto dell'ingiunzione in parola;
dichiara, perciò, privo di efficacia il pignoramento introdotto da , e ordina la liberazione delle somme pignorate;
Parte_1
2) accerta e dichiara che il è debitore, verso Controparte_6 [...]
dell'importo di euro 28.828,04, portato in fattura n.2019307121, emessa in data Parte_1 pagina 6 di 7 10.06.2019 e condanna, perciò, il medesimo al pagamento del relativo importo;
CP_7
3) compensa interamente tra tutte le parti qui in lite le spese processuali.
Milano, 05 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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