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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. DR Di IA Presidente estensore dott. Caudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2304 del 2018 R. G., promossa
DA
(c.f: ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Contini ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, via IA Pala 2/a
Parte ricorrente
CONTRO
1 (C.F. , rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
AR e dall'avv. Simonetta Abbondi, ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Olbia, via S. Giovanni 3,
Parte resistente
E
(CF: ), rappresentata e difesa dal curatore speciale avv. Controparte_2 C.F._3
MO ZA ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Olbia, via Ferrara 85,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'esito dell'udienza del 18.7.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2018 premesso che in data 3.6.2010 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Olbia con , che dall'unione erano nati, Controparte_1 rispettivamente nel 2005 e nel 2010 i figli e , che il rapporto tra i coniugi si era Per_1 CP_2 deteriorato nel tempo a causa dell'insorgere di una situazione di insanabile contrasto ed incompatibilità caratteriale, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale.
Il resistente si costituiva in giudizio e negava la propria responsabilità circa il fallimento del matrimonio, essendone invece responsabile la Pt_1
2 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti urgenti nell'interesse dei figli, e rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore.
Stante la concorde richiesta delle parti, il Tribunale emetteva sentenza parziale con cui si pronunciava la separazione dei coniugi e si disponeva la prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Successivamente la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata sulle conclusioni delle parti di cui alle note in atti.
Essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi, l'oggetto della presente decisione è limitato alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Deve in primo luogo respingersi la domanda volta ad ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale di , padre della minore . Controparte_1 CP_2
Tale domanda si fonda esclusivamente sulle allegazioni della ricorrente circa la presunta incapacità dimostrata dal nell'educazione e nella gestione del rapporto con il figlio CP_1 Per_1
Posto che tale domanda è rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, e che per tale sola ragione dovrebbe essere respinta, osserva inoltre il Collegio che l'assunto della ricorrente è stato comunque smentito dalle dichiarazioni rese dai figli nel corso del giudizio.
Sentito dal Presidente all'udienza del 16.09.2019, ha dichiarato “…ogni volta che salgo Per_1
(presso l'abitazione della madre) il rapporto degenera sempre di più…Due anni fa, quando ho deciso di stare con papà, avevo paura della mamma perché da piccolo alzava le mani ed avevo paura che lo facesse ancora…”.
Tali dichiarazioni sono state confermate da all'udienza del 7.12.2022, allorché egli ha Per_1 riferito che “il rapporto con la mamma non è mai stato buono a causa delle violenze fisiche che ho subito sin da bambino”.
, sentita all'udienza del 27.9.2024, ha dichiarato a sua volta che “…Vado d'accordo con CP_2 entrambi i genitori, e non vi sono problemi con nessuno dei due…Mia madre vuole che io frequenti mio babbo, non mi fa alcuna pressione affinchè lo frequenti di meno o affinchè non lo veda affatto…Sono contenta della mia situazione e del rapporto che ho con entrambi i genitori…Mi vanno bene le attuali modalità di frequentazione con mio papà e comunque preferisco restare a vivere con mia mamma…”.
3 Anche la domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere l'affidamento in via esclusiva della figlia è infondata e deve essere respinta.
È noto che il principio di bigenitorialità deve essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Ritiene il Collegio che tali presupposti non sussistano nel caso in esame, in cui non è stata segnalata alcuna specifica condotta del padre idonea a pregiudicare in concreto lo sviluppo psichico della minore, ovvero ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore, tanto più in considerazione delle dichiarazioni rese da e sopra riportate. CP_2
Deve pertanto disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, fermo restando che essa risiederà stabilmente presso la madre.
Quanto alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita, appare opportuno disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo CP_2 con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore.
In mancanza di accordo tra i genitori, la minore trascorrerà due pomeriggi a settimana con il padre, da concordare con la madre (in difetto, il padre potrà tenere con sé il martedì ed il giovedì CP_2 pomeriggio) compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi dall'uscita da scuola alle ore 19, a fine settimana alternati dalle 10 del sabato alle 19 della domenica;
durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà una settimana con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
trascorrerà l'intero periodo di Pasqua con un genitore ad anni alterni e, durante le vacanze estive, almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
Considerato poi che entrambi i figli non sono ancora economicamente indipendenti, e che Per_1 vive presso il padre, ed avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, che dall'esame della documentazione versata in atti appaiono sostanzialmente equivalenti, appare opportuno confermare i provvedimenti assunti all'esito dell'udienza presidenziale, e disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio con lui convivente.
4 Si rileva, infine, l'inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la condanna del resistente al pagamento della metà delle spese straordinarie anticipate per i figli e non rimborsate.
Infatti, per costante giurisprudenza, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui la connessione sia meramente soggettiva.
Di conseguenza, non è possibile proporre congiuntamente alla domanda di separazione personale o a quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assoggettate al rito speciale, domande quali quelle relative allo scioglimento della comunione, all'estinzione di debiti verso terzi, alla restituzione di somme di denaro o di beni mobili, al rimborso di quanto corrisposto a titolo di spese condominiali, riscaldamento, imposte e tasse relative alla casa coniugale, all'accertamento della proprietà di questa, che devono essere trattate secondo il rito ordinario, dal momento che in questi casi non è possibile ravvisare un'ipotesi di connessione “qualificata” nel senso sopra indicato.
Nel caso in esame manca, per quanto si è ora osservato, una ragione di connessione qualificata, cosicché l'anzidetta domanda va dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, per disporre la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
respinge le domande della resistente volte ad ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale di e l'affidamento in via esclusiva della figlia;
Controparte_1
affida la figlia ad entrambi i genitori, fermo restando che la stessa risiederà stabilmente CP_2 presso l'abitazione della madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo CP_2 accordo con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore e, in mancanza di accordo tra i genitori dispone che la minore trascorra: 1) due pomeriggi a settimana con il padre, da concordare con la madre (in mancanza di accordo il padre potrà tenere con sé il CP_2
5 martedì ed il giovedì pomeriggio) compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi dall'uscita da scuola alle ore 19, a fine settimana alternati dalle 10 del sabato alle 19 della domenica;
2) durante le vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale
e quello di Capodanno;
3) l'intero periodo di Pasqua con un genitore ad anni alterni;
4) durante le vacanze estive, almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore;
dichiara inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento delle spese straordinarie anticipate per i figli;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 17.12.2025
Il Presidente est.
DR Di IA
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