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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 626/2024 promossa
DA
in persona del Presidente pro tempore, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, Pt_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio del 22/03/2024 Per_1
rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di
Fermo
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Rinaldi Marco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 28 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2024 l' proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, Pt_1 notificatogli il 27 settembre 2024, con cui costei aveva ingiunto il pagamento di euro CP_1
13.920,22, deducendo l'avvenuto pagamento dei crediti, l'erroneità della quantificazione e di non rivestire la qualità di debitore, in quanto l'effettivo debitore era l'Agenzia delle Entrate.
Allegava di aver operato la defiscalizzazione del trattamento pensionistico percepito dalla in CP_1 quanto assoggettato ad imposte in Bulgaria e di aver effettuato i conguagli per l'anno 2024, versando alla predetta la somma di euro 1.770,45 nel rateo di aprile del 2024, e sottolineava che per il 2023 la competenza alla restituzione era dell'Agenzia delle Entrate, in quanto non potevano esser anticipate somme per conto dell'erario.
Previa sospensione del titolo esecutivo, insisteva nell'annullamento dell'atto di precetto opposto.
Con memoria difensiva depositata il 28 novembre 2024 si costituiva insistendo CP_1 nella reiezione del ricorso.
A tal fine rilevava che era l' il soggetto effettivamente tenuto alla restituzione e si richiamava Pt_1 ai conteggi prodotti sulle effettive somme dovute.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, previo rigetto dell'istanza di sospensiva del titolo esecutivo per carenza di allegazione di gravi motivi è stata discussa in forma orale all'udienza del 28 gennaio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Va premesso che, con sentenza n. 177/2003 del Tribunale di Fermo, è stata accertata l'illegittima sottoposizione del trattamento pensionistico in godimento della alle ritenute CP_1 fiscali da parte dello Stato italiano, in quanto assoggettata a tassazione bulgara, ed è stata dichiarata invalida la riliquidazione operata dall' con conseguente condanna alla restituzione alla Pt_1 pensionata di quanto trattenuto.
Il titolo esecutivo è stato notificato il 23 gennaio 2024 e l'atto di precetto è stato notificato il 27 settembre 2024
Nel caso in esame risulta documentata, da parte dell' che quale soggetto deputato ad erogare Pt_1 il trattamento pensionistico doveva operare le debite ripetizioni, la restituzione di € 1.770,45 sulla pensione di vecchiaia e di euro 951,21 su quella di reversibilità in godimento alla mentre da CP_1 giugno a dicembre del 2023 sono state effettuate le trattenute dell' senza addizionali CP_2 provinciali e comunali , da gennaio a marzo del 2024 sono state trattenute l' unitamente alle CP_2 addizionali ed in seguito, sino ad ottobre 2024, solo le addizionali.
Ne discende, alla luce dei conteggi analitici e precisi prodotti dalla il diritto dell'opposta alla CP_1 restituzione di complessivi euro 13.192,77; conseguentemente il ricorso in opposizione andrà rigettato, alla luce della legittimità dell'atto di precetto nell'an e nel quantum.
In ordine alle spese di lite, liquidate in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, andrà seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna dell' Pt_1 alla rifusione alla operandone la richiesta distrazione al difensore antistatario avv. M. Rinaldi. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'atto di precetto opposto.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione a delle spese di lite, liquidate in Pt_1 CP_1 complessivi euro 2.970,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi al difensore antistatario avv. M. Rinaldi.
Fermo, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan