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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9486/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Michele Maria Giorgianni e Salvatore Neri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da verbale del 09/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001698126 con cui l' richiedeva il pagamento di € CP_1
4.734,00. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in primo luogo, ha eccepito la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, visto che il prodromico atto di accertamento sarebbe stato notificato il 13 giugno 2019; in secondo luogo, ha eccepito la nullità dell'ordinanza per l'omessa notifica del prodromico atto di accertamento;
in terzo luogo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non aver mai ricoperto la qualifica di legale rappresentante della essendo stato nominato, invece, Parte_2
1 amministratore giudiziario di tale società sottoposta a misura di prevenzione giusto decreto del 25 febbraio 2016 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 aprile 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestando partitamente le doglianze avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Secondo la Corte di Cassazione “in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa relativa CP_1 all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria” (Cass., sez. lav., sentenza n. 7641 del 22 marzo 2025).
Nel caso di specie l'atto di accertamento relativo all'omesso versamento dei contributi dell'anno 2017 veniva notificato il 12 marzo 2019, cioè ben oltre il termine di 90 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 8/2016 (rimanendo evidentemente irrilevante la notifica degli avvisi di addebito, perché, contrariamente a quanto sostenuto dall' l'omissione contributiva, quale presupposto per l'applicazione della sanzione, si era CP_1 già verificata).
Per le ragioni esposte l'opposizione va accolta e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 001698126; condanna l' al pagamento in favore degli avv.ti Michele Maria Giorgianni e CP_1
Salvatore Neri, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di , Parte_1 delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 1.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed €
1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9486/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Michele Maria Giorgianni e Salvatore Neri;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da verbale del 09/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 001698126 con cui l' richiedeva il pagamento di € CP_1
4.734,00. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in primo luogo, ha eccepito la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, visto che il prodromico atto di accertamento sarebbe stato notificato il 13 giugno 2019; in secondo luogo, ha eccepito la nullità dell'ordinanza per l'omessa notifica del prodromico atto di accertamento;
in terzo luogo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non aver mai ricoperto la qualifica di legale rappresentante della essendo stato nominato, invece, Parte_2
1 amministratore giudiziario di tale società sottoposta a misura di prevenzione giusto decreto del 25 febbraio 2016 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 aprile 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestando partitamente le doglianze avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Secondo la Corte di Cassazione “in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa relativa CP_1 all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria” (Cass., sez. lav., sentenza n. 7641 del 22 marzo 2025).
Nel caso di specie l'atto di accertamento relativo all'omesso versamento dei contributi dell'anno 2017 veniva notificato il 12 marzo 2019, cioè ben oltre il termine di 90 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 8/2016 (rimanendo evidentemente irrilevante la notifica degli avvisi di addebito, perché, contrariamente a quanto sostenuto dall' l'omissione contributiva, quale presupposto per l'applicazione della sanzione, si era CP_1 già verificata).
Per le ragioni esposte l'opposizione va accolta e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 001698126; condanna l' al pagamento in favore degli avv.ti Michele Maria Giorgianni e CP_1
Salvatore Neri, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di , Parte_1 delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 1.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed €
1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2