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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13143 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 20181 dell'anno 2022 vertente tra
(p.iva in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cutrofiano (Le) alla Via Custoza n. 1°, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Parisi che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti opponente
e
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla
Via di Monserrato n. 25, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Delli
Santi che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Federico
Margiotta in forza di procura in atti opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
- revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 66094/2021, emesso dal Tribunale di Roma, e notificato in data 02 febbraio 2022, per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare per i motivi di cui in narrativa la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
per parte opposta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione proposto dalla
[...]
per indeterminatezza e genericità Parte_1 della domanda, per la carenza degli elementi di diritto e della causa petendi e per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione di parte opponente per le ragioni indicate nel corpo del presente atto.
- In merito, respingere l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 66094 del
4/01/2022 emesso dal Tribunale di Roma, di cui si chiede concedersi ex art. 658 c.p.c. la provvisoria esecuzione, ovvero, in subordine, concedere ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter provvisoriamente esecutiva.
Con vittoria di spese e compensi.”
FATTO E DIRITTO
1. La società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 198/2022 emesso in data
4 gennaio 2022 (depositato in data 7 gennaio 2022), con il quale il
Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare in favore del
[...] la somma di euro 91.709,11 oltre accessori, quale CP_1 corrispettivo dovuto per i servizi di pulizia resi dal medesimo presso le strutture alberghiere “Hotel La Plage”, sito in CP_1 località Porchile, Sorso (SS), e “Hotel Lu Lamoni”, Borgo dei
Pescatori, sito in Vignola Mare (SS).
La società opponente ha esposto che: - le pretese creditorie azionate dall'opposta non potevano fondarsi sulla richiesta di avanzata dall'opponente con la CP_2 comunicazione del 31 agosto 2021 menzionata nel ricorso monitorio, dal momento che tale richiesta, lungi dall'essere un riconoscimento del debito, era soltanto finalizzata ad evitare che
[...]
- titolare insieme al Consorzio opposto nella Parte_1 misura del 50% ciascuno delle quote della società denominata HS
S.r.l. - fosse coinvolta in contenziosi giuslavoristici afferenti il personale del Controparte_1
- nessun contratto di fornitura di servizi né di altro genere era mai stato sottoscritto tra le parti, per stessa ammissione della odierna parte convenuta, che ne dava atto in una PEC datata
29.07.2021;
- i servizi resi dal non rispettavano gli standard CP_1 richiesti dalle strutture gestite dalla Parte_1
[...]
In punto di diritto la società opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, evidenziando al riguardo che le fatture allegate al ricorso monitorio, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, erano prive di valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale.
Con l'atto di opposizione la società Parte_1 ha infine formulato le conclusioni riportate in
[...] epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 26 settembre 2022 si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie difese l'opposto ha dedotto che:
- del tutto irrilevanti e inconferenti, oltre che erronee, erano le dissertazioni dell'opponente in merito alla contitolarità delle quote della HS S.r.l. che, in realtà, era partecipata al 50% dalla e al 50% dal Parte_1 CP_3
e non già dal
[...] Controparte_1
- per la stipulazione del contratto di appalto non era richiesta la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, essendo ben possibile la conclusione di siffatto contratto per facta concludentia, come avvenuto nel caso di specie in cui la prestazione convenuta tra le parti era stata correttamente e integralmente eseguita;
- l'avvenuta conclusione del contratto di appalto oggetto di causa era altresì comprovata dalla scrittura privata dell'1.12.2020, con la quale il Sig. , per sé o per persona da nominare, Parte_2
e il Sig. (all'epoca dei fatti amministratore unico Controparte_4
e socio della avevano Parte_1 assunto reciprocamente una serie di impegni finalizzati all'avvio di un progetto imprenditoriale avente ad oggetto la gestione di alcune strutture alberghiere;
in particolare, l'art. 5 della citata scrittura privata prevedeva testualmente: “Affidamento dei servizi di pulizie. Sempre contestualmente alla costituzione della o ed Pt_3 alla cessione in suo favore del contratto di affitto di ramo
d'azienda di cui sopra, Parte_1 stipulerà con il Sig. o altra persona anche Parte_2 giuridica da lui nominata un contratto avente ad oggetto
l'affidamento in favore di quest'ultimo dei servizi di pulizia presso gli alberghi di Rocca Dorata, Borgo Pescatori e Li Graniti […]”;
- in attuazione degli impegni assunti con la suddetta scrittura privata il Consorzio opposto era stato nominato dal sig. Parte_2
per l'esecuzione dei servizi di pulizia presso le citate
[...] strutture;
- parte opponente aveva beneficiato senza rimostranze dei servizi di pulizia resi dal;
CP_1
- il rapporto contrattuale era altresì comprovato dalle comunicazioni intercorse tra le due parti in causa.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), il con la Controparte_1 prima memoria integrativa, in aggiunta alle difese già svolte, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione per indeterminatezza e genericità della domanda, per la carenza degli elementi di diritto e della causa petendi; con la medesima memoria la parte opposta ha quindi formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti e l'escussione di due testimoni.
All'udienza del 13 marzo 2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la parte opposta, mediante il deposito di note autorizzate, ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quelle precedentemente svolte;
la parte opponente non ha depositato note scritte. All'esito della citata udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*********
4. Anzitutto è bene evidenziare che, non avendo il difensore della società depositato note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 13 marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si deve comunque presumere che la parte opponente abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate con l'atto di opposizione
(cfr. Cass. Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021, Cass. Ordinanza n.
11222 del 09/05/2018 e Cass. 09/10/1998 n. 10027).
5. In via pregiudiziale va poi respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione che il ha sollevato Controparte_1
- peraltro tardivamente - con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
La nullità per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e
4 (prima parte) c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame in cui le ragioni dell'opposizione sono state ben delineate e sono facilmente comprensibili senza bisogno di alcuno sforzo interpretativo, tanto che la ricorrente-opposta ha adeguatamente esercitato il proprio diritto di difesa prendendo posizione anche sul merito dell'opposizione stessa. Quanto alla presunta carenza degli elementi di diritto si rileva poi che tra le varie ipotesi di nullità della citazione l'art. 164 c.p.c. non richiama anche la seconda parte del punto n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sicché l'eventuale mancata indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda al più può rilevare sotto il profilo della fondatezza della domanda, ma certamente non determina la nullità dell'atto.
6. Venendo al merito l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
E' bene premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per un contratto di appalto, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria. In particolare è onere dell'appaltatore, quale attore in senso sostanziale, provare l'esatto adempimento delle prestazioni e, prima ancora, l'esistenza di un valido contratto e l'ammontare del corrispettivo pattuito.
Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si rammenta che la pretesa creditoria avanzata dal si riferisce ai Controparte_1 servizi di pulizia svolti presso le strutture “Hotel La Plage” e
“Hotel Lu Lamoni- Borgo dei pescatori”, entrambe gestite dall'
[...]
In particolare la richiesta di Parte_1 ingiunzione è fondata sulle seguenti tre fatture emesse dal CP_1 qui opposto nell'ambito di un contratto di appalto di servizi asseritamente concluso con la società opponente: la fattura n. 112 del 30 giugno 2021 di euro 20.939,74, la fattura n. 137 del 31 luglio 2021 di euro 13.339,13 e la fattura n. 138 del 31 luglio 2021 di euro 57.430,24 (docc. 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio).
In proposito, preme richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “la stipulazione del contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia” (così Cass. 26/01/2023 n. 2386; cfr. anche Cass. 05/08/2016 n. 16530 e Cass. 26/10/2009 n. 22616) con la conseguenza che l'esistenza del contratto può essere provata anche mediante testimoni o presunzioni ex art. 2729 c.c., a patto che le stesse siano gravi, precise e concordanti.
Quindi, nel caso di specie, la mancanza - eccepita dall'opponente
- di un contratto redatto in forma scritta non vale di per sé ad escludere l'esistenza dell'appalto di servizi posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dal Controparte_1 dovendosi, al contrario, ritenere che il contratto si è concluso quantomeno per facta concludentia attraverso l'esecuzione delle prestazioni dedotti in giudizio.
E' pacifico, infatti, che i servizi di pulizia siano stati effettivamente resi dal e che ne abbia beneficiato la CP_1 società la quale, avendo Parte_1 con l'opposizione messo in discussione il livello qualitativo dei servizi resi dal , ha confessoriamente ammesso l'esistenza CP_1 del rapporto contrattuale e l'avvenuta esecuzione della prestazione.
Peraltro, l'appalto di servizi oggetto di causa trova conferma documentale anche nella precedente “lettera di impegno” datata
1.12.2020 (doc. 2 del fascicolo di parte opposta), con la quale i sigg.ri e (che all'epoca dei fatti Parte_2 Controparte_4 per cui è causa era l'amministratore unico e socio della
[...]
si sono obbligati per sé o per Parte_1 persona da nominare alla costituzione di una New.Co. finalizzata alla gestione e al management di impianti alberghieri anche per conto terzi e all'esecuzione di servizi alberghieri ivi inclusi quelli di pulizia. In particolare assume rilievo l'art. 5 di siffatta scrittura privata laddove è previsto testualmente: – Affidamento dei servizi di pulizie. Sempre contestualmente alla costituzione della o ed Pt_3 alla cessione in suo favore del contratto di affitto di ramo
d'azienda di cui sopra, Parte_1 stipulerà con il Sig. o altra persona anche Parte_2 giuridica da lui nominata un contratto avente ad oggetto
l'affidamento in favore di quest'ultimo dei servizi di pulizia presso gli alberghi di Rocca Dorata, Borgo Pescatori e Li Graniti […]”.
Siamo quindi in presenza di un vero e proprio contratto preliminare per persona da nominare da cui ha avuto origine il contratto di servizi poi concluso tra la società opponente e il Controparte_1
all'uopo nominato dal sig.
[...] Pt_2
Quanto alla prova delle specifiche prestazioni di servizi di pulizia contemplati dalle tre fatture azionate dal opposto CP_1 si deve in primo luogo rilevare che la società opponente si è limitata a contestare l'idoneità probatoria nel giudizio di opposizione dei tre documenti contabili prodotti da controparte, senza tuttavia negare l'avvenuta esecuzione dei servizi di pulizia e senza indicare in maniera sufficientemente specifica e circostanziata eventuali difetti delle prestazioni rese dal
. CP_1
L'avvenuta esecuzione dei servizi per i quali è chiesto il pagamento del corrispettivo è comprovata dalla corrispondenza scambiata tra le parti ed allegata in atti. Particolarmente significativa è la pec inviata in data 31 agosto 2021, con la quale l'odierna opponente, rispondendo ad una lettera di diffida inviata il giorno prima dal , ha espressamente richiesto CP_1
“relativamente ai rapporti in essere, la documentazione CP_2 aggiornata” (doc. del fascicolo di parte opposta). Tale richiesta, non accompagnata da alcuna contestazione in ordine alla qualità dei servizi resi da controparte, costituisce una implicita ammissione non soltanto dell'esistenza del contratto, ma anche della regolare avvenuta esecuzione delle prestazioni menzionate nelle tre fatture in esame che erano già state emesse dal e trasmesse alla CP_1 committente. Le contestazioni per la prima volta sollevate soltanto con l'atto di opposizione - laddove la società
[...] afferma che “i servizi resi dal non Parte_1 CP_1 rispettavano gli standard richiesti dalle strutture gestite dalla
…” – appaiono, oltre che tardive, Parte_1 assolutamente generiche e prive di ogni indicazione idonea a porre l'autorità giudicante in condizioni di verificarne la fondatezza.
L'avvenuta esecuzione delle prestazioni di pulizia menzionate nelle tre fatture azionate dal è infine provata anche dalle CP_1 due testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria.
Ed infatti la teste ha dichiarato di aver svolto Testimone_1 le attività di pulizia nell'estate 2021 presso un albergo in località
Vignola Mare (loc. Bogno dei Pescatori). Sebbene la teste non ricordasse la società di cui era dipendente, l'ubicazione dell'albergo e l'arco temporale indicati inducono a ritenere che le prestazioni eseguite riguardavano proprio i servizi di pulizia svolti per conto del presso Hotel Lu Lamoni – Borgo dei CP_1
Pescatori di cui alla fattura n. 137 del 31 luglio 2021.
Particolarmente significativa è, poi, la deposizione della teste la quale - dopo aver precisato che all'epoca dei Testimone_2 fatti era dipendente del incaricato dal Parte_4 [...] di effettuare controlli presso le strutture CP_1 alberghiere per le quali quest'ultimo aveva avuto l'appalto delle attività di pulizia – ha riferito di aver effettuato controlli di qualità anche presso l'Hotel La Plage e l'hotel Lu Lamoni interessate dai servizi di pulizia contemplati nelle tre fatture qui azionate.
Per quanto fin qui esposto si deve, quindi, ritenere che il opposto abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio CP_1 sullo stesso gravante quale attore in senso sostanziale ed abbia così definitivamente dimostrato l'esistenza del diritto di credito da lui azionato, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Di contro l' dopo aver Parte_1 proposto l'opposizione, non ha più contrastato la pretesa avversaria, avendo omesso di depositare sia le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., sia le note di trattazione scritta relative all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia le memorie difensive finali di cui all'art. 190 c.p.c.
In conclusione l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2022 emesso in data 4 gennaio 2022 (depositato in data 7 gennaio 2022) proposta da nei confronti Parte_1 del , ogni altra istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
− respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese processuali, liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Maria Vittoria Perrotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 20181 dell'anno 2022 vertente tra
(p.iva in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cutrofiano (Le) alla Via Custoza n. 1°, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Parisi che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti opponente
e
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla
Via di Monserrato n. 25, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Delli
Santi che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Federico
Margiotta in forza di procura in atti opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
- revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 66094/2021, emesso dal Tribunale di Roma, e notificato in data 02 febbraio 2022, per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare per i motivi di cui in narrativa la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
per parte opposta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione proposto dalla
[...]
per indeterminatezza e genericità Parte_1 della domanda, per la carenza degli elementi di diritto e della causa petendi e per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione di parte opponente per le ragioni indicate nel corpo del presente atto.
- In merito, respingere l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 66094 del
4/01/2022 emesso dal Tribunale di Roma, di cui si chiede concedersi ex art. 658 c.p.c. la provvisoria esecuzione, ovvero, in subordine, concedere ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter provvisoriamente esecutiva.
Con vittoria di spese e compensi.”
FATTO E DIRITTO
1. La società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 198/2022 emesso in data
4 gennaio 2022 (depositato in data 7 gennaio 2022), con il quale il
Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare in favore del
[...] la somma di euro 91.709,11 oltre accessori, quale CP_1 corrispettivo dovuto per i servizi di pulizia resi dal medesimo presso le strutture alberghiere “Hotel La Plage”, sito in CP_1 località Porchile, Sorso (SS), e “Hotel Lu Lamoni”, Borgo dei
Pescatori, sito in Vignola Mare (SS).
La società opponente ha esposto che: - le pretese creditorie azionate dall'opposta non potevano fondarsi sulla richiesta di avanzata dall'opponente con la CP_2 comunicazione del 31 agosto 2021 menzionata nel ricorso monitorio, dal momento che tale richiesta, lungi dall'essere un riconoscimento del debito, era soltanto finalizzata ad evitare che
[...]
- titolare insieme al Consorzio opposto nella Parte_1 misura del 50% ciascuno delle quote della società denominata HS
S.r.l. - fosse coinvolta in contenziosi giuslavoristici afferenti il personale del Controparte_1
- nessun contratto di fornitura di servizi né di altro genere era mai stato sottoscritto tra le parti, per stessa ammissione della odierna parte convenuta, che ne dava atto in una PEC datata
29.07.2021;
- i servizi resi dal non rispettavano gli standard CP_1 richiesti dalle strutture gestite dalla Parte_1
[...]
In punto di diritto la società opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, evidenziando al riguardo che le fatture allegate al ricorso monitorio, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, erano prive di valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale.
Con l'atto di opposizione la società Parte_1 ha infine formulato le conclusioni riportate in
[...] epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 26 settembre 2022 si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie difese l'opposto ha dedotto che:
- del tutto irrilevanti e inconferenti, oltre che erronee, erano le dissertazioni dell'opponente in merito alla contitolarità delle quote della HS S.r.l. che, in realtà, era partecipata al 50% dalla e al 50% dal Parte_1 CP_3
e non già dal
[...] Controparte_1
- per la stipulazione del contratto di appalto non era richiesta la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, essendo ben possibile la conclusione di siffatto contratto per facta concludentia, come avvenuto nel caso di specie in cui la prestazione convenuta tra le parti era stata correttamente e integralmente eseguita;
- l'avvenuta conclusione del contratto di appalto oggetto di causa era altresì comprovata dalla scrittura privata dell'1.12.2020, con la quale il Sig. , per sé o per persona da nominare, Parte_2
e il Sig. (all'epoca dei fatti amministratore unico Controparte_4
e socio della avevano Parte_1 assunto reciprocamente una serie di impegni finalizzati all'avvio di un progetto imprenditoriale avente ad oggetto la gestione di alcune strutture alberghiere;
in particolare, l'art. 5 della citata scrittura privata prevedeva testualmente: “Affidamento dei servizi di pulizie. Sempre contestualmente alla costituzione della o ed Pt_3 alla cessione in suo favore del contratto di affitto di ramo
d'azienda di cui sopra, Parte_1 stipulerà con il Sig. o altra persona anche Parte_2 giuridica da lui nominata un contratto avente ad oggetto
l'affidamento in favore di quest'ultimo dei servizi di pulizia presso gli alberghi di Rocca Dorata, Borgo Pescatori e Li Graniti […]”;
- in attuazione degli impegni assunti con la suddetta scrittura privata il Consorzio opposto era stato nominato dal sig. Parte_2
per l'esecuzione dei servizi di pulizia presso le citate
[...] strutture;
- parte opponente aveva beneficiato senza rimostranze dei servizi di pulizia resi dal;
CP_1
- il rapporto contrattuale era altresì comprovato dalle comunicazioni intercorse tra le due parti in causa.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), il con la Controparte_1 prima memoria integrativa, in aggiunta alle difese già svolte, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione per indeterminatezza e genericità della domanda, per la carenza degli elementi di diritto e della causa petendi; con la medesima memoria la parte opposta ha quindi formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti e l'escussione di due testimoni.
All'udienza del 13 marzo 2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la parte opposta, mediante il deposito di note autorizzate, ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quelle precedentemente svolte;
la parte opponente non ha depositato note scritte. All'esito della citata udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*********
4. Anzitutto è bene evidenziare che, non avendo il difensore della società depositato note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 13 marzo 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si deve comunque presumere che la parte opponente abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate con l'atto di opposizione
(cfr. Cass. Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021, Cass. Ordinanza n.
11222 del 09/05/2018 e Cass. 09/10/1998 n. 10027).
5. In via pregiudiziale va poi respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione che il ha sollevato Controparte_1
- peraltro tardivamente - con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
La nullità per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e
4 (prima parte) c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame in cui le ragioni dell'opposizione sono state ben delineate e sono facilmente comprensibili senza bisogno di alcuno sforzo interpretativo, tanto che la ricorrente-opposta ha adeguatamente esercitato il proprio diritto di difesa prendendo posizione anche sul merito dell'opposizione stessa. Quanto alla presunta carenza degli elementi di diritto si rileva poi che tra le varie ipotesi di nullità della citazione l'art. 164 c.p.c. non richiama anche la seconda parte del punto n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sicché l'eventuale mancata indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda al più può rilevare sotto il profilo della fondatezza della domanda, ma certamente non determina la nullità dell'atto.
6. Venendo al merito l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
E' bene premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per un contratto di appalto, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria. In particolare è onere dell'appaltatore, quale attore in senso sostanziale, provare l'esatto adempimento delle prestazioni e, prima ancora, l'esistenza di un valido contratto e l'ammontare del corrispettivo pattuito.
Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si rammenta che la pretesa creditoria avanzata dal si riferisce ai Controparte_1 servizi di pulizia svolti presso le strutture “Hotel La Plage” e
“Hotel Lu Lamoni- Borgo dei pescatori”, entrambe gestite dall'
[...]
In particolare la richiesta di Parte_1 ingiunzione è fondata sulle seguenti tre fatture emesse dal CP_1 qui opposto nell'ambito di un contratto di appalto di servizi asseritamente concluso con la società opponente: la fattura n. 112 del 30 giugno 2021 di euro 20.939,74, la fattura n. 137 del 31 luglio 2021 di euro 13.339,13 e la fattura n. 138 del 31 luglio 2021 di euro 57.430,24 (docc. 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio).
In proposito, preme richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “la stipulazione del contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia” (così Cass. 26/01/2023 n. 2386; cfr. anche Cass. 05/08/2016 n. 16530 e Cass. 26/10/2009 n. 22616) con la conseguenza che l'esistenza del contratto può essere provata anche mediante testimoni o presunzioni ex art. 2729 c.c., a patto che le stesse siano gravi, precise e concordanti.
Quindi, nel caso di specie, la mancanza - eccepita dall'opponente
- di un contratto redatto in forma scritta non vale di per sé ad escludere l'esistenza dell'appalto di servizi posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dal Controparte_1 dovendosi, al contrario, ritenere che il contratto si è concluso quantomeno per facta concludentia attraverso l'esecuzione delle prestazioni dedotti in giudizio.
E' pacifico, infatti, che i servizi di pulizia siano stati effettivamente resi dal e che ne abbia beneficiato la CP_1 società la quale, avendo Parte_1 con l'opposizione messo in discussione il livello qualitativo dei servizi resi dal , ha confessoriamente ammesso l'esistenza CP_1 del rapporto contrattuale e l'avvenuta esecuzione della prestazione.
Peraltro, l'appalto di servizi oggetto di causa trova conferma documentale anche nella precedente “lettera di impegno” datata
1.12.2020 (doc. 2 del fascicolo di parte opposta), con la quale i sigg.ri e (che all'epoca dei fatti Parte_2 Controparte_4 per cui è causa era l'amministratore unico e socio della
[...]
si sono obbligati per sé o per Parte_1 persona da nominare alla costituzione di una New.Co. finalizzata alla gestione e al management di impianti alberghieri anche per conto terzi e all'esecuzione di servizi alberghieri ivi inclusi quelli di pulizia. In particolare assume rilievo l'art. 5 di siffatta scrittura privata laddove è previsto testualmente: – Affidamento dei servizi di pulizie. Sempre contestualmente alla costituzione della o ed Pt_3 alla cessione in suo favore del contratto di affitto di ramo
d'azienda di cui sopra, Parte_1 stipulerà con il Sig. o altra persona anche Parte_2 giuridica da lui nominata un contratto avente ad oggetto
l'affidamento in favore di quest'ultimo dei servizi di pulizia presso gli alberghi di Rocca Dorata, Borgo Pescatori e Li Graniti […]”.
Siamo quindi in presenza di un vero e proprio contratto preliminare per persona da nominare da cui ha avuto origine il contratto di servizi poi concluso tra la società opponente e il Controparte_1
all'uopo nominato dal sig.
[...] Pt_2
Quanto alla prova delle specifiche prestazioni di servizi di pulizia contemplati dalle tre fatture azionate dal opposto CP_1 si deve in primo luogo rilevare che la società opponente si è limitata a contestare l'idoneità probatoria nel giudizio di opposizione dei tre documenti contabili prodotti da controparte, senza tuttavia negare l'avvenuta esecuzione dei servizi di pulizia e senza indicare in maniera sufficientemente specifica e circostanziata eventuali difetti delle prestazioni rese dal
. CP_1
L'avvenuta esecuzione dei servizi per i quali è chiesto il pagamento del corrispettivo è comprovata dalla corrispondenza scambiata tra le parti ed allegata in atti. Particolarmente significativa è la pec inviata in data 31 agosto 2021, con la quale l'odierna opponente, rispondendo ad una lettera di diffida inviata il giorno prima dal , ha espressamente richiesto CP_1
“relativamente ai rapporti in essere, la documentazione CP_2 aggiornata” (doc. del fascicolo di parte opposta). Tale richiesta, non accompagnata da alcuna contestazione in ordine alla qualità dei servizi resi da controparte, costituisce una implicita ammissione non soltanto dell'esistenza del contratto, ma anche della regolare avvenuta esecuzione delle prestazioni menzionate nelle tre fatture in esame che erano già state emesse dal e trasmesse alla CP_1 committente. Le contestazioni per la prima volta sollevate soltanto con l'atto di opposizione - laddove la società
[...] afferma che “i servizi resi dal non Parte_1 CP_1 rispettavano gli standard richiesti dalle strutture gestite dalla
…” – appaiono, oltre che tardive, Parte_1 assolutamente generiche e prive di ogni indicazione idonea a porre l'autorità giudicante in condizioni di verificarne la fondatezza.
L'avvenuta esecuzione delle prestazioni di pulizia menzionate nelle tre fatture azionate dal è infine provata anche dalle CP_1 due testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria.
Ed infatti la teste ha dichiarato di aver svolto Testimone_1 le attività di pulizia nell'estate 2021 presso un albergo in località
Vignola Mare (loc. Bogno dei Pescatori). Sebbene la teste non ricordasse la società di cui era dipendente, l'ubicazione dell'albergo e l'arco temporale indicati inducono a ritenere che le prestazioni eseguite riguardavano proprio i servizi di pulizia svolti per conto del presso Hotel Lu Lamoni – Borgo dei CP_1
Pescatori di cui alla fattura n. 137 del 31 luglio 2021.
Particolarmente significativa è, poi, la deposizione della teste la quale - dopo aver precisato che all'epoca dei Testimone_2 fatti era dipendente del incaricato dal Parte_4 [...] di effettuare controlli presso le strutture CP_1 alberghiere per le quali quest'ultimo aveva avuto l'appalto delle attività di pulizia – ha riferito di aver effettuato controlli di qualità anche presso l'Hotel La Plage e l'hotel Lu Lamoni interessate dai servizi di pulizia contemplati nelle tre fatture qui azionate.
Per quanto fin qui esposto si deve, quindi, ritenere che il opposto abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio CP_1 sullo stesso gravante quale attore in senso sostanziale ed abbia così definitivamente dimostrato l'esistenza del diritto di credito da lui azionato, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Di contro l' dopo aver Parte_1 proposto l'opposizione, non ha più contrastato la pretesa avversaria, avendo omesso di depositare sia le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., sia le note di trattazione scritta relative all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia le memorie difensive finali di cui all'art. 190 c.p.c.
In conclusione l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2022 emesso in data 4 gennaio 2022 (depositato in data 7 gennaio 2022) proposta da nei confronti Parte_1 del , ogni altra istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
− respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese processuali, liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Maria Vittoria Perrotta