Art. 28.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale. del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 194, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero dlla difesa per lo stesso periodo.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale. del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 194, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero dlla difesa per lo stesso periodo.